Coronavirus, a San Marino ristoranti e bar chiusi dopo le 18

Coronavirus, a San Marino ristoranti e bar chiusi dopo le 18

Sono prescrizioni durissime quelle adottate dal governo di San Marino per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Il decreto emanato nella tarda serata di ieri 8 marzo, continiene una lunga lista di prescrizioni.  

Al comma f) dell’art. 1 ad esempio vengono “sospese tutte le manifestazioni organizzate, i convegni, i congressi, i meeting nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere sociale, culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico”.

Inontre viene sospesa “ogni attività” in locali quali cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Per chi viola la prescrizione viene prevista una sanzione di 2.000 euro e la sospensione della licenza di esercizio per 30 giorni.

 

Al comma r) dell stesso articolo viene autorizzata l’apertura dei luoghi di culto ma “condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”. Vengono “sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”.

Al comma s) è prevista la chiusura di musei e gli altri istituti e luoghi della cultura”.

Ricalcata dall’Italia anche la chiusura di bar e ristoranti.

Il comma t) infatti riporta: “Sono consentite le attività di ristorazione e bar, ivi comprese le consegne a domicilio e i catering, dalle ore 6,00 alle ore 18,00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. Anche qui prevista la multa di 2.000 euro e la sospensione della licenza di esercizio per 30 giorni.

“Le associazioni di categoria – è scritto ancora – sono tenute a segnalare l’obbligo di affissione delle misure igienico-sanitarie di cui all’Allegato 1 e gli orari e le condizioni di apertura delle attività stesse. Per quanto riguarda mense e self-service, dovranno essere adottate misure idonee ad evitare assembramenti e tali da garantire nella fase di accesso la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i clienti. Relativamente alla mensa sita presso l’Ospedale di Stato, l’accesso è da intendersi riservato al solo personale in servizio presso l’ISS e con modalità tali da non prevedere la presenza contemporanea di personale ospedaliero e personale amministrativo”.

 

Per quanto riguarda le altre attività commerciali possono operare “a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori”.

“In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse”. Anche qui prevista la multa di 2.000 euro e la sospensione della licenza per 30 giorni.

 

Disposta la chiusura nelle giornate festive e prefestive per le medie e grandi strutture di vendita, come definite all’articolo 23 della Legge 26 luglio 2010 n.130 e successive modifiche, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali. “Nei giorni feriali – riporta il comma z) del decreto – il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Sono altresì sospesi i mercati all’aperto”. Anche qui multa di 2.000 euro e la sospensione della licenza per 30 giorni per chi disobbedisce.

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