Decreto autonoleggio

Decreto autonoleggio

DECRETO DELEGATO xxx 2011 n. xx

DISPOSIZIONI SUL NOLEGGIO DI VEICOLI

TITOLO I

DEL NOLEGGIO DI VEICOLI

Art. 1

(Contratto di noleggio)

1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente
decreto delegato si considera noleggio il contratto con il quale una delle
parti, detta noleggiante, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte,
detta noleggiatore, un veicolo per il trasporto di persone o cose senza
conducente, affinché il noleggiatore lo conduca direttamente o lo faccia
condurre da persone di propria fiducia che devono essere opportunamente
identificate nel contratto di noleggio del veicolo stesso.

2. Sono contratti di noleggio a breve termine quelli di
durata inferiore o uguale a 90 giorni.

3. Sono contratti di noleggio a lungo termine quelli di
durata superiore a 90 giorni; i contratti di

noleggio non possono in ogni caso avere durata superiore a
36 mesi.

4. I contratti di noleggio devono avere forma scritta.

5. I contratti di noleggio non possono essere oggetto di
cessione totale o parziale.

6. Il noleggiatore non può concedere in subnoleggio il
veicolo noleggiato.

7. Il contratto di noleggio non può in ogni caso assumere le
caratteristiche del contratto di locazione

finanziaria.

Art 2

(Noleggio in favore di soggetti non residenti)

1. Non è consentita la stipula di contratti a lungo termine
in favore di soggetti non residenti. Il medesimo veicolo non può essere
concesso in noleggio in favore dello stesso soggetto non residente per un
periodo superiore a 90 giorni complessivi.

Art. 3

(Veicoli oggetto di noleggio)

1. Possono essere oggetto di noleggio i seguenti tipi di
veicoli a motore:

a) motocicli, tricicli, quadricicli, autovetture,
autoveicoli ad uso promiscuo e autocarri fino a 3.500

Kg. di massa complessiva a pieno carico;

b) autocaravan.

2. Il noleggio di veicoli destinati a competizioni sportive
e non immatricolati non rientra nell’ambito del presente regolamento.

Art. 4

(Adempimenti amministrativi)

1. Il noleggiante deve munirsi di un registro,
preventivamente vidimato dall’Ufficio del Registro e delle Ipoteche, sul quale,
entro il giorno successivo alla stipula, devono essere annotati i contratti di
noleggio, con indicazione degli estremi di individuazione del veicolo, delle
generalità e dell’indirizzo dei noleggiatori e della durata del contratto. In
tempo reale, il noleggiante deve pubblicare i dati annotati sul registro
cartaceo nel sito internet www.autonoleggio.sm. Ogni operatore esercitante
l’attività di autonoleggio deve richiedere l’operatività in tale sito
all’Ufficio

Registro Automezzi. Il sito internet è a disposizione dei
Corpi di Polizia e degli uffici preposti al fine di verificare il rispetto
delle disposizioni di legge da parte degli operatori.

2. I contratti di noleggio devono essere conservati dal
noleggiante, in originale o copia autentica, per almeno cinque anni dalla loro
stipula.

3. I contratti di assicurazione per la responsabilità civile
derivante dalla circolazione del veicolo devono essere stipulati dal
noleggiante o dal proprietario del veicolo e devono recare l’espressa
indicazione che il veicolo è adibito ad uso noleggio senza conducente; la
polizza deve essere conservata in originale o in copia conforme presso il
noleggiante.

4. I Corpi di Polizia e l’Ufficio Registro Automezzi
comunicano altresì all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ogni
violazione delle norme di cui al presente decreto di cui vengano a conoscenza.

5. L’Ufficio Registro Automezzi provvede ad apporre sulla
carta di circolazione apposita annotazione di veicolo destinato al noleggio.

6. I contratti di noleggio non sono soggetti alla formalità
della registrazione di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n. 85.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SULLE ATTIVITA’ CHE ESERCITANO IL NOLEGGIO

Art. 5

(Prescrizioni per le società di noleggio)

1.La costituzione di società aventi ad oggetto il noleggio
senza conducente di veicoli è assoggettata al nulla osta del Congresso di Stato
ai sensi del Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n. 116.

2. Le società di cui al comma precedente sono soggette,
inoltre, alle seguenti prescrizioni:

a) il capitale minimo della società a responsabilità
limitata e della società per azioni non può essere inferiore a € 77.000;

b) il capitale sociale deve essere interamente versato entro
sessanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle società.

3. Le società aventi ad oggetto l’esercizio dell’attività di
noleggio senza conducente di veicoli all’entrata in vigore del presente
decreto, devono adeguarsi alle prescrizioni di cui al precedente comma entro il
30 settembre 2011. La mancata osservanza degli obblighi imposti determina la
revoca della licenza d’esercizio e la messa in liquidazione della società
stessa.

Art. 6

(Prescrizioni per le licenze individuali di noleggio)

1. Il rilascio di licenza individuale avente ad oggetto
l’attività di noleggio veicoli senza conducente è assoggettata al nulla osta
del Congresso di Stato ai sensi della Legge 129/2010.

Art. 7

(Disposizioni per il rilascio di licenze di noleggio)

1. Il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività
di noleggio veicoli senza conducente è subordinato, inoltre, alle seguenti
disposizioni:

a) la sede deve avere quali requisiti, locali ad uso ufficio
idonei allo svolgimento di attività amministrativa e comunque dotati di idonea
conformità edilizia;

b) i veicoli adibiti a noleggio senza conducente, nel
momento in cui non sono oggetto di contratto di noleggio, devono stazionare in
una rimessa o garage siti all’interno del territorio della Repubblica di San
Marino. A tal fine il noleggiante deve avere nella propria disponibilità, ad
uso esclusivo, un locale ovvero uno spazio, anche privo di particolari
strutture, in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia
urbanistica, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro.
La metratura minima richiesta per la rimessa o il garage di cui sopra è
calcolata come di seguito:

fino a n. 10 veicoli adibiti a noleggio senza conducente
minimo mq. 83;

fino a 20 veicoli adibiti a noleggio senza conducente minimo
mq 167;

fino a 30 veicoli adibiti a noleggio senza conducente minimo
mq 250;

fino a 40 veicoli adibiti a noleggio senza conducente minimo
mq 333;

fino a 50 veicoli adibiti a noleggio senza conducente minimo
mq 375.

2. L’operatore economico già titolare di licenza per l’esercizio
dell’attività di noleggio all’entrata in vigore del presente decreto deve
adeguarsi ai disposti di cui al comma precedente entro il 31 ottobre 2011, pena
la revoca della licenza.

3. L’operatore economico autorizzato all’esercizio
dell’attività di noleggio, entro un mese dal rilascio dell’apposita licenza,
deve avere almeno un dipendente.

4. L’operatore economico già titolare di licenza per
l’esercizio dell’attività di noleggio all’entrata in vigore del presente
decreto, deve adeguarsi al disposto di cui al precedente terzo comma entro il
30 settembre 2011.

5. La mancata osservanza della disposizione di cui al
precedente 3) e 4) comma determina la sospensione della licenza d’esercizio
fino all’adeguamento alla medesima e comunque non oltre al termine massimo di
12 mesi, pena la decadenza della licenza stessa.

Art. 8

(Sospensione e riattivazione)

1. L’operatore economico titolare di licenza per l’esercizio
dell’attività di noleggio veicoli senza conducente può sospendere l’esercizio
della propria attività per un periodo massimo di 12 mesi, previa comunicazione
all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

2. Fatto salvo quanto previsto all’art. 18, comma 3, della
Legge 23 luglio 2010 n. 129, la riattivazione della licenza comporta
l’esercizio effettivo dell’attività senza possibilità di nuova

sospensione prima della decorrenza di 12 mesi dalla data
della riattivazione, pena la decadenza della licenza stessa.

Art. 9

(Limitazioni)

1. Ogni operatore economico esercitante l’attività di noleggio
non può superare, quale numero complessivo dei veicoli immatricolati ad uso
noleggio, le 50 unità. Nell’ambito di tale limite, il numero di veicoli con
cilindrata superiore a 3.000 c.c. non può superare le 2 unità.

2. In
deroga al disposto di cui al precedente comma 1, qualora il noleggiante
disponga di una rimessa o garage, così come definita al precedente art. 6,
comma 1, lettera b), con superficie superiore ai 400 metri quadrati,
il numero massimo dei veicoli immatricolabili ad uso noleggio aumenta di una
unità ogni 12,50
metri quadrati di superficie della rimessa o garage
eccedenti i 400; in ogni caso non può essere superato il numero di 70 unità per
ogni soggetto esercitante l’attività di noleggio, fermo restando il limite
numerico di cui al comma 1 relativo ai veicoli con cilindrata superiore a 3.000
c.c.

TITOLO III

DELLE SANZIONI

Art. 10

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca illecito più grave,
l’inosservanza degli obblighi previsti in capo al noleggiante dal presente
decreto è punita, per ogni singola violazione, con una sanzione pecuniaria
amministrativa, applicata dall’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, da
Euro 1.000 ad Euro 5.000,
in ragione della gravità dell’infrazione.

2. In
caso di recidiva si aggiunge, in ragione della gravità della infrazione, la
sanzione accessoria della sospensione della licenza per un periodo da 15 giorni
a 6 mesi, disposta dall’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, ovvero
della revoca della licenza, disposta dal Congresso di Stato; è recidivo chi nei
cinque anni precedenti l’ultima violazione risulta aver commesso la medesima
violazione amministrativa.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11

(Norme transitorie)

1. I contratti di noleggio stipulati anteriormente all’entrata
in vigore del presente decreto mantengono la loro validità fino alla loro
naturale scadenza.

2. I veicoli già immatricolati ad uso noleggio prima
dell’entrata in vigore del presente decreto, anche se non rientranti nei limiti
numerici di cui all’art. 4, possono continuare ad essere destinati al noleggio.

3. Le licenze aventi ad oggetto l’attività di noleggio senza
conducente di veicoli sospese anteriormente all’entrata in vigore del presente
decreto mantengono il loro stato fino alla loro scadenza naturale.

Art. 12

(Abrogazione)

1. E’ abrogato il Decreto 1 febbraio 2007 n. 20.

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