I due contratti Csu – Anis e Usl – Osla a confronto. Da La Tribuna Sammarinese

I due contratti Csu – Anis e Usl – Osla a confronto. Da La Tribuna Sammarinese

 

Ecco le differenze fra i due accordi, secondo  La Tribuna Sammarinese ed Osla

 

CSU – ANIS

USL    OSLA

Durata del
contratto

Dal 1/1/2009 al 31/12/2014

Dal 1/1/2009 al 31/12/2014

Orario di lavoro

Orario medio settimanale 37 ore e 30 minuti.
Con accordi aziendali e interconfederali si potranno effettuare deroghe,
comunque non superiori a 12 mesi. L’orario non potrà essere superiore a 42
ore e 30 minuti ed a 1 ora oltre l’orario giornaliero. Per i turnisti
l’orario non potrà superare 45 minuti oltre l’orario giornaliero. Il limite
minimo settimanale non potrà essere inferiore a 30 ore. Solo a livello
aziendale si potranno definire accordi per il superamento dei limiti
indicati.

Orario medio settimanale 37 ore e 30 minuti.
Distribuzioni diverse saranno concordate fra l’azienda e la rappresentanza
sindacale. Si possono concordare anche tramite accordi aziendali con deroghe
non superiori a 12 mesi. A livello aziendale potranno essere applicate
distribuzioni diverse.

 

Retribuzioni

dal 1° gennaio 2009: 0,765%

dal 1° gennaio 2010: 1,00%

dal 1° gennaio 2011: 0,90%

dal 1° gennaio 2012: 3,0%

dal 1° gennaio 2013: 2%

dal 1° gennaio 2014: 1,50%

Aumenti retribuzioni 2009 – 2014: 9,165%

Entro gennaio 2015, verranno rilevate gli
scostamenti tra gli aumenti e l’inflazione, in quanto le parti hanno come
obiettivo la copertura delle retribuzioni rispetto all’inflazione. In caso di
scostamento si procederà con la corresponsione degli arretrati, fino ad un
massimo del 3% annuo comprensivo degli aumenti già erogati.

dal 1° gennaio 2009: 1,60% (ove non già erogati da
compensare)

dal 1° gennaio 2010: 2,10% (ove non già erogati da
compensare)

dal 1° gennaio 2011: 1%

dal 1° gennaio 2012: 1,05%

dal 1° gennaio 2013: 2%

dal 1° gennaio 2014: 1,465%

Aumenti retribuzioni 2009 – 2014: 9,215%

Per le aziende che adotteranno il regime delle 36
ore e 30 minuti gli aumenti si intendono compensati dalla riduzione
dell’orario.

 

 

Regime 39 ore settimanali

Dal 1/1/2013 previa comunicazione alle SSA entrerà
in vigore l’orario settimanale di 39 ore, comunicandolo entro il mese di
novembre, dell’anno precedente.

Verrà corrisposta una quota aggiuntiva del 4% dalle
37 ore e 30 minuti settimanali fino alle 39 ore. Eventuali straordinari
verranno riassorbiti fino a concorrenza di 68 ore

annuali.

Vengono riconteggiate le ferie per chi sceglie il
regime delle 39 ore (26 giorni pari a 203 ore annue); permessi sindacali
lunghi.

Per chi esegue l’orario
a turni
(6×6), passa a 6 ore e 15 minuti. In caso di crisi aziendali, si
tornerà alle 37 ore e 30 minuti settimanali, con la riduzione del salario
(4%).

Per i lavori
discontinui
, l’orario è di 47 ore settimanali per il regime delle 37 ore
e 30 minuti; 48 ore settimanali per il regime delle 39 ore. Per i lavori
discontinui sono previste maggiorazioni del 50% per le ore

prestate nelle giornate festive, 20% per le ore
prestate di domenica. Per le aziende a ciclo continuo le ore di riduzione
dell’orario sono 12, da applicarsi sull’orario di lavoro annuale e da recuperare
il 24 e il 31 dicembre.

Regime 36 ore e 30 minuti settimanali

Le aziende in qualsiasi momento potranno richiedere
con accordo con le SSA l’orario settimanale di 36 ore e 30 minuti
settimanali, con retribuzione corrispondente alle 37 ore e 30 minuti
settimanali (no ferie, no permessi, no CIG).

 

 

Per orari di 6 ore consecutive la pausa è di 30
minuti. La pausa è definita dall’azienda.

Per mancato accordo è prevista una pausa durante il
turno di 10 minuti.

Per modifiche ai turni, l’azienda deve comunicarlo
alla SSA entro tre mesi. La maggiorazione per i turni notturni è pari al 35%.

 

Flessibilità

10 giorni prima del ricorso alla flessibilità
l’azienda deve indire una riunione con la SSA, per mostrare le motivazioni al ricorso
all’orario flessibile. I limiti di orario di lavoro sono riferiti alla durata
delle prestazioni sopra elencati. Le ore saranno retribuite come ordinarie,
ma se si mantiene la retribuzione media settimanale, le ore

di flessibilità saranno retribuite con la
maggiorazione del 15%. L’orario flessibile è di 72 ore massimo all’anno, che
dovranno essere recuperate, ma 32 ore delle 72 ore potranno essere retribuite
con una maggiorazione del 30%. In caso di modifica dell’accordo di
flessibilità l’azienda dovrà comunicare alla SSA 10 giorni prima del

periodo già programmato.

Queste regole valgono anche per chi usufruisce
dell’orario settimanale 39 ore, con la possibilità di recuperare le ore
eccedenti oltre 32 ore su

richiesta del dipendente. Per le aziende che attuano
il regime delle 37 ore e 30 minuti settimanali, possono accedere alla
flessibilità per un totale di ore annue 140.

Il pagamento delle ore effettuate in flessibilità
potrà avvenire per un massimo di 100 ore entro i 12 mesi con una
maggiorazione del 30%. Il lavoratore potrà richiedere il recupero delle ore
oltre le 100 ore fino ad un massimo di 40 ore, oppure retribuite con la
maggiorazione del 30%. Se le ore di flessibilità non verranno recuperate
entro i

12 mesi, saranno retribuite con la maggiorazione del
30%.

Deve essere concordata con le SSA e l’azienda,
tramite accordo di secondo livello. Le ore effettuate saranno retribuite con
la maggiorazione del 10%. In caso di richiesta di CIG, bisogna recuperare
prima le ore prestate in flessibilità e poi richiedere la CIG,

allegando alla domanda la copia dell’accordo di
flessibilità.

 

Scatti di
anzianità

 

Dal 1/1/2013 verrà erogato il 5° scatto per coloro
che hanno una anzianità di servizio di 24 mesi dalla corresponsione del 4°
scatto.

Premio
annuale/retribuzione variabile

1,30% della retribuzione lorda annua superiore 1600
ore.

1% per monte ore superiore a 1580 ore.

0,55% per monte ore superiore a 1560 ore.

0,20% per monte ore superiore a 1550 ore.

Se l’azienda adotta l’orario di 39 ore, si sommano
al monte ore 64 ore e la flessibilità non recuperata per un massimo di 95
ore.

Il premio è corrisposto con la retribuzione di
febbraio di ogni anno.

Per i contratti parttime si procede con il ricalcolo delle ore in base
all’orario ridotto.

1% della retribuzione lorda annua, di cui il 50%
fisso, il restante 50% per chi ha un monte ore superiore a 1600 ore.

L’azienda potrà: pagare il premio oppure decidere
tramite accordi aziendali di procedere ad altre forme retributive con il
coinvolgimento del lavoratore.

Periodo di prova

Come da accordo tripartito

Come da accordo tripartito  e già applicato dall’anno 2009

Fondo Servizi
Sociali

Stanziamento annuale di € 100.000 da destinare a
favore dei lavoratori coinvolti nelle procedure concorsuali aperte da almeno
due anni. Il Fondo Servizi Sociali anticiperà un massimo di 6 mensilità per
un importo non superiore a € 10.000.

Stanziamento annuale di € 100.000 da destinare a
favore dei lavoratori coinvolti nei piani formativi come, ad esempio, lo
strumento dei voucher formativi pubblici introdotti recentemente.

 

Diritto allo
studio

Ore di permesso già presenti ma ricalcolate in base
alle 39 ore

 

 

 


 

Da La Tribuna Sammarinese e Osla

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