IlSole24Ore sul segreto bancario dopo l’accordo sulle doppie imposizioni

IlSole24Ore sul segreto bancario dopo l’accordo sulle doppie imposizioni

IlSole24Ore, sul segreto bancario  a San Marino dopo l’accordo sulle   doppie imposizioni, riportato al Consiglio dei Ministri italiano dal Governo Monti

Il giorno 20 aprile 2013

Italia – San Marino. Dopo il varo del Ddl da parte del Consiglio dei ministri si attende il voto alle CamereAddio al segreto bancario
Scambio di informazioni obbligatorio per applicare tasse interne
Fuori dalla black list. Per il trattamento di interessi e dividendi riferimento alle regole Ue fissate nella direttiva ‘Madre-figlia’

Diego Avolio
Benedetto Santacroce

A distanza di più di 10 anni dalla firma del 21 marzo 2002  e a poco meno di un anno dal protocollo di modifica del 13 maggio 2012, la convenzione contro le doppie imposizioni siglata dall’Italia con la Repubblica di San Marino si appresta a diventare legge dello Stato. Il Ddl approvato mercoledì scorso dal Consiglio dei Ministri rappresenta, infatti, il penultimo step per consentire l’entrata in vigore della Convenzione nel nostro ordinamento.
Tra le previsioni di maggiore rilievo della Convenzione, che ha anche di fatto ritardato il complesso iter “negoziale”, va senza dubbio segnalata quella contenuta all’articolo 26 sullo scambio di informazioni, modificato dall’articolo IV del protocollo del 13 giugno 2012 proprio per tenere conto delle nuove direttive Ocse sul
A distanza di più di 10 anni dalla firma del 21 marzo 2002 e a poco meno di un anno dal protocollo di modifica del 13 giugno 2012, la convenzione contro le doppie imposizioni tema. A questi particolari fini, il § 1 dell’articolo 26 della convenzione prevede che le autorità competenti degli Stati contraenti «si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della Convenzione (…) nonché per prevenire l’elusione e l’evasione fiscale». Al § 5 dell’articolo 26 viene, inoltre, specificamente previsto che gli Stati contraenti non potranno opporsi allo scambio di informazioni per il fatto che le stesse sono coperte da cosiddetto “segreto bancario”, ovvero che «sono detenute da una banca, da un’altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona». Dunque anche tra l’Italia e San Marino viene eliminato il “segreto bancario” che diverrà non più opponibile alle richieste di entrambi le parti contraenti.
Per il resto, la convenzione con la Repubblica di San Marino replica molte delle previsioni contenute nella direttiva “Madre-figlia” (90/435/Cee) e ” Interessi e royalties” (2003/49/Cee), di fatto esentando da ritenuta i dividendi e gli interessi e le royalties “in uscita” al ricorrere di determinate condizioni.
Nel caso dei dividendi, il § 2 dell’articolo 10 dispone l’esenzione totale da ritenuta a condizione che l’effettivo beneficiario del reddito sia «una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 10% del capitale della società che distribuisce i dividendi per unperiododi almeno 12 mesi antecedenti alla data della delibera di distribuzione dei dividendi»; in tutti gli altri casi, la ritenuta non potrà eccedere il 15% dell’ammontare lordo dei dividendi. Analoga previsione è contenuta agli articoli 11 e 12 della convenzione, dove l’esenzione totale da ritenuta per gli interessi e le royalties “in uscita” è subordinata alla condizione che l’effettivo beneficiario del reddito sia «una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 25% del capitale della società» che paga gli interessi o i canoni. Anche in questo caso il cosiddetto “holding period” è stato fissato in almeno 12 mesi antecedenti alla data di pagamento. Nelle ipotesi non coperte dall’esenzione, la ritenuta non potrà eccedere il 13%, per gli interessi, e il 10%, per le royalties.
L’articolo V del Protocollo di modifica del 13 giugno 2012 subordina, comunque, l’applicazione degli articoli 10, 11 e 12 della Convenzione alla «condizione che sia effettivamente attuato lo scambio di informazioni» previsto all’articolo 26 della Convenzione. L’accordo raggiunto con la Repubblica di San Marino si occupa ovviamente anche di risolvere i casi di doppia residenza fiscale. Nel caso delle società, in aderenza a quanto previsto nel modello di convenzione Ocse, viene prevista all’articolo 4, quale ‘tie breaker rule’, la sede di direzione effettiva.

 

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Il giorno 19 aprile 2013, on line: articolo di Giorgio Costa e Marco Mobili

 Pace fiscale tra Italia e San Marino

Giorgio Costa

 Dopo anni di attesa arriva la pace fiscale tra Italia e San Marino. Con il disegno di legge approvato il 17 aprile scorso dal Consiglio dei ministri ora manca solo il sigillo del Parlamento all’accordo raggiunto tra i due paesi il 13 giugno 2012 e ratificato dal governo Monti il 6 dicembre scorso.
In forza di questo importante accordo, non cade totalmente il segreto bancario tra San Marino e Italia ma la sua portata viene significativamente compressa quando le le autorità hanno diritto, secondo la convenzione Ocse, di ottenere informazioni «verosimilmente pertinenti» per «l’applicazione di leggi interne relative a imposte di qualsiasi genere» da banche, istituzioni finanziarie, agenti, fiduciarie o singoli individui.

 E così la Repubblica del Titano uscirà dalla black list in cui è stata confinata dal Governo italiano con non pochi problemi per l’economia visto che ne subiva danni, secondo recenti stime del governo del Titano, almeno il 60% delle aziende. Per quel che riguarda il fronte della tassazione di interessi, dividendi e canoni, la tassazione tra i due paesi avverrà seguendo i criteri della direttiva 435/1990 “madre-figlia” che si applica a livello comunitario. Si stabilisce, quindi, il principio generale che le somme sono imponibili nello Stato in cui è residente chi li incassa. Quindi per i dividendi pagati dalla “figlia” sammarinese alla “mamma” italiana l’esenzione a a San Marino scatta se la seconda detiene almeno il 10% del capitale e se è diversa da società di persone. Per interessi e canoni esenzione se si possiede almeno il 25% della “figlia”. Nei casi diversi le ritenute alla fonte (dividendi, interessi e canoni) non potranno essere superiori, rispettivamente, al 15, 13 e 10 per cento.

Sono questi gli effetti del Ddl varato dal governo italiano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali. Si tratta del coronamento del protocollo siglato il 13 giugno scorso dal ministro degli esteri, Giulio Terzi di Sant’Agata, che va a modificare la convenzione bilaterale del 2002; accordo ratificato nel giugno stesso dal governo sammarinese mentre l’Italia ha atteso il lungo approfondimento condotto dai tecnici del ministero dell’Economia. Ora il Ddl governativo dovrà essere approvato dal Parlamento e pubblicato in «Gazzetta» per per diventare effettivamente operativo.

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San Marino, segreto bancario addio. Firmata una convenzione con l’Italia

Franco Mobili

Tra San Marino e Italia addio al segreto bancario in materia fiscale. Con il via libera di Palazzo Chigi al Ddl di ratifica della convenzione contro le doppie imposizioni tre le due repubbliche, i presupposti giuridici per alzare il velo su conti e caveaux sono ora nero su bianco.
E, come prevedono il protocollo aggiuntivo di marzo 2012 e quello di modifica del giugno scorso, è stato fortemente potenziato lo scambio di informazioni fiscali adeguandolo, come spiegano dal dipartimento delle Finanze, ai «più recenti standard Ocse in materia», compreso il superamento dell’inviolabilità degli istituti di credito.
di Marco Mobili – Il Sole 24 Ore – leggi su bianco.

E, come prevedono il protocollo aggiuntivo di marzo 2012 e quello di modifica del giugno scorso, è stato fortemente potenziato lo scambio di informazioni fiscali adeguandolo, come spiegano dal dipartimento delle Finanze, ai «più recenti standard Ocse in materia», compreso il superamento dell’inviolabilità degli istituti di credito. Non solo.

Lo stesso protocollo di modifica ha anche rivisto la tassazione in materia di redditi di capitale e in particolare i trattamenti convenzionali riservati a dividendi e interessi (rispettivamente articolo 10 e 11 della convenzione), nonché il trattamento riservato a canoni e royalties (articolo 12).

Viene fissato il principio generale della loro «definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente» e vengono fissate aliquote differenziate a titolo di ritenuta alla fonte. E queste sono pari allo zero per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da società di persone): purché questa società abbia detenuto almeno il 10% del capitale della società che paga i dividendi per almeno 12 mesi prima della data della delibera di distribuzione degli stessi. In tutti gli altri casi l’aliquota è del 15%. 

Le aliquote cambiano per gli interessi: lo zero per cento scatta nel caso in cui l’effettivo beneficiario è una società che ha detenuto almeno il 25% del capitale della società che paga gli interessi per un periodo di almeno 12 mesi. Negli altri casi gli interessi scontano un’aliquota del 13%. Gli interessi di natura pubblica, invece, potranno godere di un regime convenzionale di esenzione. Per le royalties, infine, lo zero per cento scatta alle stesse condizioni della tassazione degli interessi, mentre negli altri casi il prelievo si attesta al 10%.

Sulla tassazione agevolata in materia di redditi di capitale, l’Italia ha posto una clausola di salvaguardia: i benefici vengono sospesi se non sarà adeguatamente applicato lo scambio di informazioni.

Novità anche in materia di utili di impresa: viene introdotto il principio generale secondo il quale questi utili sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza dell’impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione. Per i capital gains (articolo 13) il criterio di tassazione segue le raccomandazioni Ocse. Per le plusvalenze da immobili la tassazione scatta nel Paese in cui sono situati questi beni; nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili la tassazione scatta esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa.

I regimi agevolati della convenzione non sono a saldo zero. L’onere stimato dal Ddl di ratifica è di 3,2 milioni di euro, dove quasi due sono assorbiti dalla tassazione sui capital gains.

 

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