IlSole24Ore. Trust inesistente se il disponente resta “dominus”

IlSole24Ore. Trust inesistente se il disponente resta “dominus”

Interessa San Marino specie per il caso di trust a San Marino con beneficiari in Italia

Sole 24 Ore

Trust inesistente se il disponente resta “dominus”di a.bu.
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 Un trustee non indipendente rispetto al disponente e l’invadenza” del disponente nella “gestione” del trust sono indici che possono indurre a valutare il trust non come un patrimonio separato rispetto al disponente, ma come una struttura interposta, finalizzata a realizzare una intestazione fittizia dei beni in capo al trustee, senza che questi ne divenga l’effettivo proprietario. Se questa è una possibile conseguenza sotto il profilo della valutazione “civilistica” di un trust che presenti tali caratteristiche, sotto il profilo fiscale in tali casi ci si trova in situazioni che l’amministrazione finanziaria può disconoscere come trust e qualificare invece come strutture istituite e gestite «per realizzare una mera interposizione». In particolare, è ciò che accade nel caso «dei trust nei quali l’attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari».
E quanto emerge dalla circolare 61/E del 27 dicembre 2010 dell’agenzia delle Entrate, che condanna sotto il profilo della considerazione del trust come entità dotata di soggettività tributaria, i trust strutturati in modo tale da non affidare al trustee «l’effettivo potere di amministrare e disporre dei beni a lui effettivamente affidati dal disponente».
E interessante notare che, nel suo pronunciamento, l’amministrazione non si limita a enunciare concetti “generali”, masi occupa di numerose casistiche in cui non si realizza «il reale spossessamento» del trustee, senza le quali «il trust deve considerarsi inesistente dal punto di vista dell’imposizione dei redditi da esso prodotti». In sintesi, queste concrete ipotesi di trust “inesistente” sono ravvisate dall’Agenzia nell’ipotesi in cui:
• il disponente o il beneficiario possano far cessare liberamente il trust in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
• il disponente sia titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiano;
• il disponente o il beneficiario siano titolari di poteri in forza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione e amministrazione dcl trust, non pub esercitarli senza il loro consenso;
• il disponente sia titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando se stesso o altri come beneficiari (cosiddetto «trust a-termine»); il beneficiario abbia diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee;
• il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio edel reddito da questo generato; il disponente possa modificare nel corso della vita del trust i beneficiari;
• il disponente abbiala facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati; il potere gestionale e dispositivo del trustee, «risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari».
In verità, in questo elenco sono accomunati casi di palese interposizione ad altre ipotesi ove il trust non appare snaturato: ad esempio, il potere del disponente di modificare l’elenco dei beneficiari nel corso della vita del trust è disposizione perfettamente compatibile con un trust “vero” e, di per sé, non è indice di fittizietà. Certo è che, dopo questa circolare, chi miri all’istituzione di un trust per mere ragioni di arbitraggio fiscale avrà serie ragioni per ripensarci.

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