Isabella Bufacchi, IlSole24Ore e lo scudo fiscale

Isabella Bufacchi, IlSole24Ore e lo scudo fiscale

CON LO SCUDO RIENTRO IN 5 TAPPE

Con lo scudo rientro in 5 tappe
Dal paese di provenienza al portafoglio titoli: ecco i passaggi chiave per aderire
Isabella Bufacchi ROMA
«Scudare» è un neologismo che non è ancora entrato a pieno titolo negli aggiornamenti dei dizionari della lingua italiana ma che è diffusissimo, e già da qualche anno, nel mondo dei commercialisti, dei banchieri. degli avvocati, dei fiscalisti. Questo verbo, dal quale deriva il sostantivo «scudato» sinonimo di “evasore pentito”, significa usare lo scudo fiscale, cioè proteggere dagli accertamenti futuri del Fisco i capitali detenuti all’estero in via clandestina ed emersi tramite rimpatrio o regolarizzazione, dopo il pagamento di una penale.

“Scudare” con lo scudo-ter sarà, stando ai primi pareri degli esperti raccolti subito dopo l’inserimento della nuova norma nella manovra estiva, un percorso sicuramente complesso. Vale la pena, dunque, provare a spiegare alcuni passaggi chiave di un percorso che ha cinque tappe fondamentali. Tanto più che questa volta, a differenza delle operazioni del 2001-2003, il rimpatrio obbligatorio dai Paesi extra-Ue rischia di imporre lo smantellamento, talvolta difficile, di alcune attività finanziarie.

Rimpatri o regolarizzazioni?

Per chi intende usare lo scudo ter, non essendo la regolarizzazione una facoltà aperta a tutte le situazioni, il primo passo è fotografare il patrimonio all’estero per scoprire quali capitali si possono continuare a tenere oltreconfine e quali no. Da una prima lettura della norma risulta che un vecchio conto corrente aperto presso una banca in Francia, Germania o Inghilterra non dovrà essere chiuso: la chiusura è imposta se è a San Marino. Le attività immobiliari possedute nei Paesi Ue possono essere regolarizzate (restano dove sono) mentre una villa in Svizzera oppure un appartamento a Montecarlo è soggetto al rimpatrio quindi rischia di dover essere venduto per trasformarsi in liquidità scudata. I portafogli di attività finanziarie in Lussemburgo possono rimanere dove stanno mentre i capitali investiti in azioni, titoli, fondi, obbligazioni tramite intermediari basati in territori extra-Ue (dalla Svizzera alle Isole Cayman, da Hong Kong a Singapore) devono rientrare in Italia: anche se attraverso il trasferimento dell’intero portafoglio presso la sede in Italia degli intermediari. Apertura di conto corrente cifrato, tramite fiduciaria: è la prassi dello scudare .

La penaLe, sul capitale o sul rendimento?

Il pagamento della multa per attivare lo scudo-ter, calcolata in funzione del rendimento annuo presunto lordo del 2% per un periodo di cinque anni, secondo gli addetti ai lavori non sarà complicato se prevarrà l’interpretazione più semplificativa della norma. «L’emendamento definisce accuratamente il periodo per il calcolo dell’imposta che scatta dal momento della regolarizzazione o rimpatrio, che possono avvenire tra il settembre 2009 e l’aprile 2010 – commenta Luca Valdameri, partner di Pirola Pennuto Zei -. Ma resta da vedere cosa accade a chi ha detenuto capitali all’estero per un periodo inferiore ai cinque anni menzionati nella norma». C’è chi teme di dover richiedere all’intermediario estero, già poco collaborativo per colpa del rimpatrio, una corposa documentazione sulle compravendite finanziarie in un arco di cinque anni. Forfait, aliquote sintetiche, tassazioni analitiche, c’è già chi ha il malditesta. Ma probabilmente non servirà tutto questo. Gli esperti tagliano corto: «Ricostruire un quinquennio di movimentazioni provenienti dagli estratti conto nei paradisi fiscali è impossibile». Perciò la tesi prevalente, salvo smentita nella circolare in arrivo dell’Agenzia delle Entrate, è che per il pagamento della penale al contribuente basterà calcolare il 5% del capitale emerso, rimpatriato o regolarizzato: nella documentazione riservata da presentarsi all’intermediario che come sostituto d’imposta incasserà la penale.

Conviene smantellare il portafoglio?

Chi possiede un portafoglio titoli molto diversificato in Paesi dove per lo scudo scatta l’obbligo del rimpatrio, rischia di rimanere invischiato nelle sabbie mobili. Per Zeno D’Acquarone, presidente della società di consulenza Advin partners nel ricco veronese, gli investimenti in strumenti non fiscalmente armonizzati in Italia come alcuni hedge fund o fondi di diritto non italiano, e gli acquisti di prodotti illiquidi senza un buon prezzo di mercato come le obbligazioni strutturate possono rivelarsi un problema al momento del rimpatrio.

Altro ostacolo sono gli investimenti ‘captive’. «Chi ha un portafoglio titoli in un Paese extraUe presso l’intermediario estero dovrà fare un’analisi puntuale e tempestiva per calcolare se può ‘smontare’ le posizioni in maniera non troppo onerosa ai fini del rimpatrio – è il monito di Luca Valdameri -. Alcuni hedge fund non consentono il riscatto prima di tre o sei mesi, mentre vi sono prodotti strutturati oppure polizze assicurative che impongono penali molto elevate nel caso di riscatti prima di due o tre anni». Insomma, se l’aliquota al 5% dello scudo-ter appare alla portata, perché non punitiva, sommata a penali varie potrebbe in questi casi specifici diventare proibitiva.

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy