L’Informazione di San Marino, Antonio Fabbri. Sul fondamento della Titan flags

L’Informazione di San Marino, Antonio Fabbri. Sul fondamento  della Titan flags

Antonio Fabbri di L’Informazione di San Marino: Barche sequestrate, il governo d’accordo con la Gdf di Rimini /Adesso si trema per le auto. Giro di vite che inciderà sulle finanziarie sammarinesi già in difficoltà

C’è chi invoca, per contestare l’operazione della Gdf, gli accordi di buon vicinato. Ma ad affermare che questa convenzione è superata è lo stesso colonnello Gianfranco Lucignano che, come riporta anche il libro “Mafie
a San Marino
”, chiarisce che “questa convenzione di amicizia è superata per effetto dell’art. 28 dell’Accordo di Cooperazione e Unione Doganale tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di San Marino firmato a Bruxelles il 16 dicembre del 1991, approvato con Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 28 febbraio 2002 nr. 2002/245/CE che recita “le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle incompatibili ed identiche degli accordi conclusi fra gli Stati membri della Comunità e la Repubblica di San Marino”. Il principio che sta alla base della operazione della Gdf è che quando un bene che entra in territorio italiano non gode della franchigia prevista dalla legge per “l’ammissione temporanea dei mezzi di trasporto nel territorio doganale”, deve pagare l’Iva.

Nel 2010 si è pronunciata su un caso analogo anche La Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 16860 del 4 maggio. Il caso riguardava l’importazione di un elicottero dalla Svizzera. La Cassazione ha stabilito, in tema di importazioni, che commette evasione fiscale il contribuente che non versa l’Iva sui mezzi di trasporto intestati a società estera, ma usati in Italia.

Ciò anche se il versamento con aliquota diversa è stato già fatto nello stato da cui il bene proviene. Quindi se il bene acquistato ha già pagato la monofase e viene importato – non in maniera temporanea – in Italia deve pagarci l’Iva? La risposta sembra essere sì. Ora, la stretta applicazione di questa normativa, al di là dei reali proprietari dei beni che saranno chiamati a rispondere al fisco italiano, avrà ripercussioni anche sull’attività di intestazione fiduciaria delle finanziarie sammarinesi, la cui attività perde appetibilità da parte dei clienti italiani.  

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