L’Informazione di San Marino, David Oddone. Sentenza Delta, Tribunale di Bologna

L’Informazione di San Marino, David Oddone. Sentenza Delta, Tribunale di Bologna

David Oddone di L’Informazione di San Marino: Sentenza Delta, la Cassa volta pagina e pensa al futuro / Ecco le conclusioni dei giudici che hanno dato il via libera all’omologa degli accordi

Financial Consulting S.R.L; Fin You S.R.L E Sefin Casa S.R.L.; Estuari Spa, Sartini Ofelia E Meotto S Andrà. Ancora: Credito Agenzia In Attività Finanziaria Di Pederzoli Dr. Ardito E C. S.A.S.; Gap Service S.R.L; Caritrade S.R.L; Credirect S.R.L; Dominici Agenti S.A.S.; Lanzone Due S.P.A.; Matrixfin Group S.P.A.; Net Plus S.R.L; Omnia- fin Group.S.R.L; Plus Prestiti S.R.L. E Rimini Prestiti S.A.S. Di Oliverio Franco & C. Sono questi i nomi dei soggetti che si sono opposti all’omologa degli accordi di ristrutturazione del piano Delta. E’ arrivata ieri la notizia più attesa dalla Cassa di Risparmio, ovvero l’omologa dei suddetti accordi.

 “L’affermato trattamento di favore riconosciuto a CSRM come creditore e come socio di Delta; la cessione della partecipazione in Rent Autonoleggio S.r.l. a prezzo non congnio; i costi riconnessi alla costituzione di Newco (trattasi della società mediante la quale viene attuata la riscossione dei crediti ed. Performing delle società finanziarie); l’inadeguata valorizzazione della società Tarida; le doglianze di Lanzone Due, in ordine alla capacità di alcune clausole dell’Accordo di pregiudicare la sua posizione quale socio di minoranza di Plusvalore con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti la cessione, ai Creditori Aderenti, dei Cre diti verso la Clientela ancora da riscuotere al termine della durata del Piano (2020); alle modalità di pagamento dei Creditori Aderenti per l’ipotesi in cui residuino attivi in capo alle Società Finanziarie e, infine, alla disciplina delle modalità di attribuzione di eventuali residui attivi di titolarità dì altre società del Gruppo Delta, non riguardano il tema dell’attuabilità dell’Accordo con particolare riferimento alla idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e più in generale la capacità del piano di salvataggio di evitare, attraverso il ricorso allo strumento negoziale, l’insolvenza, o, in ogni caso, di garantire l’uscita dalla crisi. Ancora una volta va ribadito che le scelte di merito puro, attraverso le quali gli organi di gestione della società hanno individuato le negozialità utili all’obiettivo, così come la convenienza delle stesse, non sono in alcun modo apprezzabili in questa sede ove non incidano sul profilo funzionale appena accennato”.

Le parti soccombenti hanno 15 giorni di tempo per impugnare la sentenza ed a quanto ha potuto appurare il nostro giornale c’è già che ha deciso di fare ricorso

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