La Cassazione contro le società di San Marino che operano in Italia. IlSole24Ore, Giovanni Negri

La Cassazione contro le società di San Marino che operano in Italia. IlSole24Ore, Giovanni Negri

ILSOLE24ORE

Cassazione. Sui reati tributari di una società di San Marino

Stabile Organizzazione anche se è solo di fatto

Giovanni Negri

Basta un affidamento anche di fatto della cura degli affari societari in Italia per configurare la stabile organizzazione da parte di una società estera. Lo puntualizza la Corte di cassazione con la sentenza 20678 della Terza sezione penale, depositata ieri. La pronuncia ha così respinto il ricorso presentato da una società iscritta nel registro imprese di San Marino contro il decreto del Gip di Urbino (confermato dal tribunale del riesame di Pesaro) con il quale veniva disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per evasione dell’Iva e dell’Ires.

Innanzitutto la Cassazione richiama il riferimento dell’articolo 5 della convenzione Ocse contro la doppia imposizione e della giurisprudenza comunitaria in base alla quale la stabile organizzazione consiste «in una struttura dotata di risorse materiali e umane, e può essere costituita anche da un’entità dotata di personalità giuridica, alla quale la società straniera abbia affidato anche di fatto la cura di affari (con l’esclusione della attività di carattere meramente preparatorio o ausiliario, quali la prestazione di consulenze o la fornitura di know how)». Ma a definire la stabile organizzazione possono concorrere anche indizi come l’identità delle persone fisiche che agiscono sia per l’impresa italiana sia per quella straniera oppure la partecipazione a  trattative anche contrattuali indipendentemente da poteri di rappresentanza.
Nei fatti, non è stata accolta la tesi difensiva che metteva in evidenza l’assenza in Italia di locali che potevano essere ricondotti alla società sanmarinese. Decisiva, invece, la rilevanza della continuità della gestione imprenditoriale di un’attività di produzione di capi di abbigliamento affidata a laboratori esterni attuata in Italia attraverso alcune ditti individuali. Il circuito produttivo vedeva il passaggio a San Marino come del tutto irrazionale (transito della merce al di fuori dell’Italia per un sedicente controllo di qualità) e aveva portato il tribunale del riesame a ritenere comunque fondata la misura cautelare.
Misura considerata legittima perché la società di San Marino aveva dimostrato di essere dotata di un’organizzaizone di uomini e mezzi idonea a operare in Italia in piena autonomia gestionale visto che erano a essa riconducibili i laboratori di produzione, i pagamenti e la gestione degli automezzi.
La Cassazione conferma poi che il reato di omessa presentazione della dichiarazione Iva o delle imposte dirette può scattare anche nei confronti dell’amministratore di fatto. A decidere su questo fronte è il cosiddetto criterio funzionalistico grazie al quale il dato di fatto della gestione sociale deve prevalere sulla qualifica formale. Tanto più che in questo senso si è mossa anche la riforma del diritto societario che, con l’articolo 2639 del Codice civile introdotto nella nuova versione nel 2003, è stata sancita l’equiparazione tra chi è formalmente investito di una qualifica e chi invece la svolge effettivamente. Una norma che ha una portata espansiva, anche al di fuori del perimetro dei reati societari. Un allargamento che vale non solo per gli illeciti commissivi, ma anche per quelli omissivi.
La prova dello svolgimento di tale attività da parte del soggetto nazionale può essere ricavata, oltre che dagli elementi indicati dall’articolo 5 del modello di convenzione Ocsb, anche da elementi indiziari, quali l’identità delle persone fisiche che agiscono per l’impresa straniera e per quella nazionale, ovvero la partecipazione a trattative o alla stipulazione di contratti, indipendentemente dal conferimento di poteri di rappresentanza. Si ha stabile organizzazione di una società straniera in Italia quando questa abbia affidato, anche di fatto, la cura dei propri affari in territorio italiano ad altra struttura munita o no di personalità giuridica. Cassazione penale, sentenza n. 20678/12

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