“Con l’interrogazione a risposta immediata in Commissione gli On.li Gianluca Pini e Maurizio Fugatti pongono quesiti in ordine alla Convenzione bilaterale stipulata nel 1991 tra l’Italia e la Repubblica di San Marino, in materia di rapporti finanziari e valutari. Al riguardo, occorre premettere che nell’ambito della citata Convenzione, nei mesi di novembre e dicembre 2008, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, si sono tenute due riunioni della Commissione Mista, prevista dall’articolo 7 della citata Convenzione, alle quali ha partecipato anche la Banca d’Italia.
In tale occasione, sono state esaminate varie questioni, comprese quelle sollevate nel documento parlamentare, riguardanti le relazioni tra Autorità e tra operatori finanziari italiani e sammarinesi, con particolare riferimento alle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nonché i controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro.
Giova precisare che queste ultime misure sono state stabilite nel corso degli ultimi anni a livello internazionale e comunitario e, pertanto, non sono contemplate nella Convenzione bilaterale risalente al 1991.
Con specifico riferimento a quanto sostenuto nel documento parlamentare relativamente alle circolari emanate dalla Banca d’Italia che bloccherebbero ogni operatività tra Istituti di credito italiani e Sammarinesi, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, sentita anche la Banca d’Italia, ha fatto presente che le comunicazioni diramate nel corso del 2008 dall’Organo di Vigilanza in ordine alle modalità di censimento a fini antiriciclaggio, statistici e di vigilanza dei rapporti intrattenuti con soggetti Sammarinesi si collocano in maniera coerente nella recente evoluzione della normativa comunitaria e italiana, che ha portato alla qualificazione di San Marino come un paese extra-UE con regime antiriciclaggio «non equivalente».
L’Unione Europea, infatti, non ha incluso la Repubblica di San Marino nella lista dei paesi extra-UE che applicano normative di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle previste dalla Direttiva 2005/60/CE; la lista comunitaria è stata riproposta senza modifiche dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 agosto 2008, emanato ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
In sede di Consiglio d’Europa, inoltre, il Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) nel settembre 2008 ha espresso un giudizio complessivamente sfavorevole sull’adeguatezza del sistema «antiriciclaggio» sammarinese; tale giudizio è stato confermato anche a seguito della nuova valutazione effettuata nel dicembre scorso.
In tale quadro, le menzionate comunicazioni della Banca d’Italia forniscono chiarimenti e indicazioni in ordine all’applicazione della normativa antiriciclaggio nei confronti di soggetti residenti a San Marino e ciò avendo riguardo anche ai servizi di pagamento e all’attività svolta da intermediari italiani a favore delle banche sammarinesi. Inoltre, in linea con le indicazioni in materia statistica della BCE, che classifica la Repubblica di San Marino come not Italy (cfr. Guidance for the statistical classification of customers), sono state precisate le corrette modalità di censimento, a fini statistici e di vigilanza, dei soggetti sammarinesi.
Le citate circolari, nell’ambito delle competenze attribuite dall’Ordinamento alla Banca d’Italia, richiamano l’attenzione delle banche sul corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio nei rapporti con soggetti sammarinesi e sulle modalità di censimento a fini statistici dei soggetti in questione.
Peraltro, l’ambito della Convenzione del 1991 tra Italia e San Marino è circoscritto alla materia valutaria (entrambi gli Stati si impegnano «sotto il profilo valutano, a non ostacolare il libero movimento di merci, servizi e capitali tra i due Paesi»; pertanto, la citata Convenzione non trova applicazione in ambiti normativi diversi da quello valutario, quale la disciplina antiriciclaggio.
A quest’ultimo proposito, giova precisare che la Convenzione prevede l’impegno delle Autorità Sammarinesi ad adottare «gli strumenti più idonei a perseguire le finalità proprie della normativa emanata dall’Italia in materia di monitoraggio fiscale, di riciclaggio e contenimento dell’uso del contante nelle transazioni», facendo dunque salva l’applicazione di dette normative.
Tale situazione è la risultante delle significative carenze del sistema Sammarinese di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo rilevate nel corso della valutazione effettuata dal Consiglio d’Europa – Gruppo di esperti Moneyval nel 2007 e discussa a Strasburgo ad aprile 2008.
L’efficacia dei recenti provvedimenti normativi adottati da San Marino per far fronte alle deficienze riscontrate a livello internazionale sarà esaminata da Moneyval nel settembre 2009.
Il Governo italiano auspica che le Autorità Sammarinesi diano piena ed effettiva attuazione alle nuove misure introdotte, in particolare per quanto concerne la vigilanza sugli operatori finanziari, i controlli sul contante, la cooperazione con le Autorità italiane, il potenziamento dell’attività investigativa e che pertanto, l’Italia possa quanto prima proporre a Bruxelles l’inserimento di San Marino nella cosiddetta White List di paesi equivalenti.
Nel frattempo, verranno applicate agli Intermediari Sammarinesi le ordinarie misure antiriciclaggio che non comportano – va ricordato – nessun blocco delle relazioni finanziarie con San Marino. Si tratta, infatti, di adempimenti previsti nei confronti della generalità dei paesi terzi che non sono inseriti nella White List.
Il Ministero dell’economia e finanze unitamente al Ministero degli affari esteri sta lavorando con il Governo di San Marino, peraltro recentemente insediato dopo le elezioni in autunno dello scorso anno, per la migliore soluzione che possa garantire sviluppo e proficua integrazione tra le economie dei due Paesi, nel pieno rispetto degli standard internazionali e della normativa europea, che tutelano l’integrità e la trasparenza del settore economico e finanziario stipulando un nuovo Accordo di cooperazione economica”.
Il Sottosegretario all’Economia e alle Finanze, Daniele Molgora
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Gianluca PINI (LNP) ringrazia il Sottosegretario per l’articolata risposta, della quale si dichiara parzialmente soddisfatto. Sebbene, infatti, gli elementi forniti non chiariscano quale sia la valenza della recente sentenza della Corte di cassazione, che ha dichiarato la piena validità della Convenzione bilaterale del 1991, considera apprezzabile il lavoro che il Ministero dell’Economia ed il Ministero delle Finanze stanno compiendo per stipulare un nuovo Accordo con il Governo di San Marino, recentemente insediatosi dopo le elezioni dello scorso autunno. Si augura che tale sforzo possa consentire la conclusione, in tempi brevissimi, di tale Accordo, che costituisce, a suo giudizio, l’unico strumento per risolvere la problematica evidenziata.
In tale contesto si augura inoltre che la Banca d’Italia possa assumere un atteggiamento meno rigido di quello finora assunto in materia, che ha, ad esempio, portato ad impedire l’utilizzo in Italia di carte di credito emesse da banche sammarinesi, tenendo invece conto del fatto che i capitali depositati presso le banche sammarinesi costituiscono una risorsa finanziaria importante per il benessere economico dei territori italiani circostanti.