La Tribuna Sammarinese, Marco Bodellini, ‘L’importanza

La Tribuna Sammarinese, Marco Bodellini, ‘L’importanza

Ho voluto intitolare questo
breve articolo “L’importanza
della trasparenza”
utilizzando un banale
gioco di parole perché
questa perifrasi contiene
una verità, a mio parere,
mai tanto attuale
quanto oggi, ossia che i
sistemi economici non
trasparenti che consentono
l’uso di strutture e
di istituti giuridici opachi
non sono più graditi
a livello internazionale
contrariamente a quanto
avveniva in passato.
San Marino ha consapevolmente
preso atto di
questo cambiamento degli
atteggiamenti e degli
umori della comunità
economica internazionale
e ha emanato, diversamente
da tanti altri Paesi
europei ed extraeuropei
con sistemi societari
e finanziari simili al suo,
una disciplina, (Legge 7
giugno 2010 n. 98), finalizzata
proprio a rendere
conoscibili gli assetti
proprietari delle società
di diritto interno. Il Legislatore
della Repubblica
attraverso l’emanazione
di questa Legge ha mostrato
alla comunità internazionale
un radicale
cambiamento di mentalità
rispetto al passato.
In base a tale normativa,
infatti, non potranno
più essere costituite
società anonime, ossia
società con azioni al
portatore, le quali hanno
caratterizzato il sistema
societario e imprenditoriale
sammarinese
per decenni, e le società
anonime esistenti dovranno
rendere nominative
le azioni, ossia, io ritengo,
trasformarsi in
società per azioni entro
il 30 settembre 2010, e
depositare presso la Cancelleria
Commerciale del
Tribunale Unico l’estratto
autentico del libro soci
entro il 30 novembre
2010. L’espressione “rendere
nominative le azioni”
contenuta all’art. 1
comma 3° lett. a) della citata
Legge non è del tutto
chiara; certo è che per
rendere nominative le
azioni delle società anonime
precedentemente
emesse al portatore è
necessaria una modifica
statutaria da attuarsi
attraverso delibera assembleare.
La circostanza
per cui le azioni delle
società anonime devono
diventare nominative,
(a seguito e attraverso
la citata delibera assembleare),
dovrebbe significare,
in altre parole,
che le società anonime
devono trasformarsi in
società per azioni. Non
è, infatti, ragionevole ritenere
che la Legge imponga,
prima, di modificare
esclusivamente gli
articoli degli statuti relativi
alle azioni rendendo
le stesse nominative ma
senza trasformare le società
anonime, che perciò
diventerebbero società
anonime con azioni
nominative, e, poi, di
modificare nuovamente
e ulteriormente lo statuto
trasformando le società
anonime con azioni
nominative in società
per azioni. A ciò deve aggiungersi
che non sembra
configurabile l’istituto
giuridico della società
anonima con azioni nominative,
essendo la peculiarità
di tali società la
circostanza per cui le loro
azioni sono emesse al
portatore, e in ogni caso,
è assolutamente inefficiente
ed antieconomico
per le società sammarinesi
fare due modifiche
statutarie connesse
e consequenziali in due
assemblee diverse. Su
questi aspetti sarebbe,
comunque, auspicabile
che la Circolare della Segreteria
di Stato per l’Industria,
Commercio ed
Artigianato, da emanarsi
ex art. 7 comma 3° della
Legge 7 giugno 2010 n.
98, intervenisse per fugare
ogni dubbio.
La Legge citata, inoltre,
pone in capo alle fiduciarie,
siano esse sammarinesi
o estere, che detengono
partecipazioni in
società domestiche, l’obbligo
di comunicare al Dipartimento Vigilanza
della Banca Centrale entro
il 22 luglio le generalità
dei loro fiducianti o
dei titolari effettivi e la
misura della partecipazione
degli stessi. Il Legislatore
sammarinese
ha, quindi, emanato una
disciplina, all’evidenza,
ben più severa e penetrante
perfino di quella
italiana relativa agli oneri
informativi gravanti
sulle fiduciarie che detengono
partecipazioni
in società di diritto italiano.
In ulteriore aggiunta, è
previsto che entro il 31
luglio 2010 tutte le società
di capitali di diritto
sammarinese, cioè società
per azioni, società a responsabilità
limitata, società
cooperative e consorzi,
devono fare pervenire,
tramite notaio sammarinese,
alla Cancelleria
Commerciale del Tribunale
Unico un estratto
autentico del proprio
libro soci, da cui si evinca
la propria compagine
proprietaria. L’inadempimento
degli oneri pubblicitari
introdotti dalla
Legge n. 98 del 2010 determina
l’applicazione di
una sanzione pecuniaria
di 5.000 euro.
Deve ribadirsi che questa
legge mostra chiaramente
come il legislatore
sammarinese stia percorrendo
con serietà e
determinazione la strada
che porterà il sistema
interno verso la trasparenza.
Questo sforzo,
però, non è di per sé
sufficiente, deve, infatti,
essere immediatamente
seguito da un radicale
cambio di mentalità
degli imprenditori locali,
i quali devono prendere
rapidamente consapevolezza,
(in realtà, non
occorre nemmeno dirlo),
del fatto che la loro
forza economica non dipende
certo dall’utilizzo
di una struttura societaria
ormai anacronistica
quale quella della società
anonima con azioni
al portatore, ma dalla
loro capacità di innovare
e di essere competitivi
sui mercati internazionali.
A tale proposito
ritengo che sarebbe opportuno
procedere immediatamente
a trasformare
le rimanenti società
anonime in società
per azioni, senza aspettare,
quindi, il termine
del 30 settembre previsto
ex lege, al fine di dimostrare
alla delegazione
del Moneyval attesa
a San Marino per il prossimo
settembre che il sistema
imprenditoriale
sammarinese è pronto,
reattivo e sensibile agli
avvenimenti internazionali
e ha scelto coscientemente
ed autonomamente
di percorrere la
strada della trasparenza.
Alcune grandi società
anonime di diritto sammarinese
sono già state
trasformate in società
per azioni, l’invito ad accelerare
le procedure interne
è rivolto, quindi,
agli imprenditori che ancora
non hanno provveduto
in tale senso, probabilmente
per il poco a
tempo a loro disposizione,
per i tanti problemi
contingenti da affrontare
e non certo per scetticismo
nei confronti del
necessario cambiamento.
E’ di tutta evidenza,
infatti, che il Moneyval
a settembre non potrebbe
che valutare positivamente
il definitivo e totale
abbandono dell’utilizzo
delle società anonime
di diritto sammarinese.
L’ulteriore ragione per
cui appare importante
velocizzare il processo
di trasformazione del sistema
societario interno
nella direzione della trasparenza
risiede nell’art.
36 del Decreto Legge
78/2010 emanato dal
Presidente della Repubblica
Italiana in data 31
maggio 2010 e rubricato
espressamente “disposizioni
antifrode”. Tale
norma fa divieto agli intermediari
bancari e finanziari
e ai professionisti
italiani di instaurare
rapporti continuativi e
di eseguire operazioni o
prestazioni professionali,
e nel caso in cui detti
rapporti siano già in essere
e dette operazioni
già in corso di interromperli,
qualora siano direttamente
o indirettamente
loro controparti
società fiduciarie, trust,
società anonime o controllate
attraverso azioni
al portatore aventi sede
nei Paesi individuati
da un emanando Decreto
del Ministro dell’Economia.
Non è dato sapere
se San Marino sarà inserito
nella lista contenuta
nel citato Decreto
del Ministro dell’Economia,
ma per evitare spiacevoli
sorprese è auspicabile
che le società sammarinesi
interessate a
intrattenere anche in futuro
rapporti con intermediari
bancari e finanziari
e professionisti italiani
si organizzino velocemente
per non restare
vittime dell’applicazione
della norma sulle loro
controparti contrattuali
italiane.
Non vi sono, inoltre,
dubbi sul fatto che già
adesso la conoscibilità
degli assetti proprietari
delle società sammarinesi
migliorerà i rapporti
di queste ultime
con le banche straniere
e, in particolare italiane,
con cui hanno rapporti,
in ragione della continua
pressione posta in essere
dalle Autorità di Vigilanza
sugli istituti di credito
che gestiscono rapporti
con clienti ubicati
in Stati ritenuti, talvolta
a torto, talvolta a ragione,
non collaborativi.
E’ necessario, però, che
il legislatore sammarinese
dopo l’emanazione
di questa efficiente legge
sulla trasparenza degli
assetti societari intervenga
ulteriormente per
modificare la disciplina e
il funzionamento del registro
delle società, consentendo
a chiunque, come
avviene in Italia, di
accedere a pagamento alle
informazioni in esso
contenute, al fine di non
svuotare di efficacia la
nuova disciplina e magari
procedendo ad informatizzare
gradualmente
il registro stesso.
Ulteriore passo da percorrere
nella direzione
della trasparenza consiste
nel concludere rapidamente
l’iter consiliare
di approvazione della
nuova disciplina sulle
associazioni e sulle fondazioni,
troppo a lungo
rimaste senza regole ad
hoc e perciò troppo spesso
utilizzate per fini impropri
se non addirittura
illeciti.
Dopo tutti questi interventi
normativi ed amministrativi
il sistema
sammarinese sarà certamente
compatibile e
conforme agli standards
internazionali e anche
l’Italia dovrà prenderne
atto.

Marco Bodellini (dottorando di ricerca in diritto
commerciale Università Luiss Roma)
marco.bodellini@studioarcangeli.sm

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