Massimo Longhi, Sole 24 Ore, Scudo fiscale a rischio per le cause ostative

Massimo Longhi, Sole 24 Ore, Scudo fiscale a rischio per le cause ostative

Sole 24 Ore

Scudo fiscale a rischio per le cause
ostative

Massimo Longhi

Senza ‘chiusura’ torna in gioco l’antiriciclaggio

È ormai imminente il termine,
fissato al 31 dicembre. per la rimozione delle cause che ostano al
completamente delle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione consentite
dall’articolo 13 bis del decreto legge 78 del 2009.

Sembra però evidente che in molti
casi il termine non sarà rispettato, vuoi per la mancata collaborazione degli
intermediari esteri, vuoi per le caratteristiche delle attività da rimpatriare  
(ad esempio, i side-pocket degli Oicr non armonizzati),
oppure per la presenza di procedimenti in corso presso autorità estere, o
infine por l’inattività degli interessati.  In questi casi gli interessati rischiano di
non ottenere  gli effetti dello scudo,
soprattutto per quanto riguarda l’esclusione della responsabilità penale. Con
il conseguente rietro  in gioco dell’obbligo
di segnalazione previsto dall’articolo 41 della legge antiriciciclaggio in capo
a intermediari e professionisti.

Ai sensi del comma 4 del decreto
legge 78 del 2009, lo scudo esclude la punibilità dei reati tributari di cui
agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del Digs 74 del 2000, nonché per i reati previsti
dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del Codice penale,
nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del Codice civile. Ma solo
limitatamente al rimpatrio e alla regolarizzazione. In altre parole,limitatamente
alle attività finanziarie e patrimoniali effettivamente rimpatriate.

Qualora non risultasse possibile
rimuovere le cause ostative, e il rimpatrio o la regolarizzazione non potessero
essere concluse entro la fine dell’anno, l’interessato manterrebbe la
disponibilità di attività all’estero non emerse. In questi casi, gli
intermediari ai quali fosse stata presentata la dichiarazione riservata e i
professionisti che abbiano assistito l’interessato si troverebbero icon ogni
probabilità in possesso di elementi, acquisiti a seguito del conferimento
dell’incarico, oppure nell’ambito dell’attività professionale svolta, idonei a
generare il sospetto che le attività mantenute all’estero possano essere
considerate provenire da attività criminose. Si deve infatti tenere conto che:

a) i reati descritti, compresi
quelli tributari, rientrano fra quelli “presupposti”;

b) la semplice
detenzione delle attività da essi originate costituisce riciclaggio secondo il
decreto 213 del 2007;

c) i presupposti soggettivi del riciclaggio (conoscenza,
intenzione, finalità) possono. essere dedotti da circostanze di fatto
obiettive;

d) le forme di evasione tributaria
attuate mediante utilizzo di conti esteri o altre strutture estere potrebbero
essere annoverate nell’ambito dell’articolo 3 del Dlgs 74 del 2000.

Il venir meno della non punibilità
prevista dal comma 4 dell’articolo 13-bis imporrebbe quindi ai destinatari
della legge antiriciclaggio la produzione di una segnalazione di operazione
sospetta, non operando più la compressione dell’obbligo di segnalazione
disposta dal comma 3.

Sempre che, beninteso, sussistano
gli elementi di sospetto che la legge pone abase della segnalazione. Il fatto
che la franchigia penale si produca limitatamente al rimpatrio e alla
regolarizzazione potrebbe mettere a rischio la parte non conclusa delle
emersioni parziali.

Laddove il rimpatrio sia stato
eseguito parzialmente, ma con l’utilizzo di contanti, i destinatari della legge
dovranno aver cura di monitorare con attenzione i casi evidenziati dalla
circolare del ministero dell’Economia del 12 ottobre 2009.

Si tratta di ottime ragioni, non le
uniche, per affrettare la conclusione delle operazioni in corso, ma anche affinché
il legislatore prenda atto delle particolari difficoltà che si incontrano in
questa fase dei mercati nel perfezionare il rimpatrio.

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