‘MERDE’ DIREBBE CAMBRONNE

‘MERDE’ DIREBBE  CAMBRONNE

La recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 335/08, dichiara l’illegittimità dell’art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n.36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, e sia nel testo modificato dall’art. 28 della legge 31 luglio 2002, n.179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti ‘anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi’.

L’illegittimità è estesa anche all’art. 55 comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota relativa al servizio di depurazione, è dovuta dagli utenti ‘anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi’;

Nella fattispecie si è stabilito che tale quota, pagata finora da tutti gli utenti del servizio idrico, non configura una tassa ma il corrispettivo di un servizio che, nei casi in cui manchino gli impianti, non viene erogato.

CIO’PREMESSO:

Le recenti prese di posizione delle Ditte di autospurgo vasche biologiche, che operano nell’intera provincia, i cosiddetti ‘bottinari’, che hanno ritenuto di dover spiegare ai loro clienti, anche a mezzo stampa, i termini e le difficoltà reali del loro lavoro e dei rapporti con HERA ci inducono ad alcune riflessioni .

E’ noto che nel Comune di Rimini ci sono edifici allacciati a fognature ad immissione diretta a reti separate, e altre collegate a fognature miste.

In provincia potrebbero esserci anche utenze che non sono collegate alla fognatura comunale: la depurazione si fa ‘in house’, con vasca imhoff e lo scarico in sub irrigazione o a cielo aperto, nel rispetto (così dovrebbe essere) dei parametri di legge.

Noi riteniamo immotivato e sperequato far pagare ai cittadini riminesi, allacciati a fogne miste, che pagano già gli oneri di fognatura e di depurazione ulteriori costi di autospurgo e di trattamento per la ri-diluizione ed ossigenazione dei fanghi pretratrattati nelle imhoff di casa e trasportati dagli autospurgo.

In fondo sono solo modalità diverse del conferimento dei reflui nei depuratori pubblici, equivalenti dal punto di vista del carico inquinante, l’ immissione diretta conferisce reflui tal quale al depuratore attraverso il sistema fognario separato, nell’altro caso solo la parte liquida pretrattata va direttamente in fogna mista, la parte grossolana ‘digerita’ in anaerobiosi staziona nel depuratore biologico di casa e viene poi portata al depuratore cittadino con autospurgo.

Perché discriminare fra cittadini che pagano tutti uguale per avere fogne ed impianti di depurazione efficienti ?

I costi di autospurgo e gli oneri aggiuntivi di un trattamento differito nel tempo dei fanghi di depurazione, vanno compresi nella tariffazione della depurazione, e non costituire un onere aggiuntivo, e solo per alcuni .

Infine è da rilevare, che ciò che viene introitato da Hera per il trattamento dei fanghi dei bottini, è un’ attività privata che Hera può svolgere, a favore di chiunque, presso i depuratori comunali di Rimini, in forza di un’apposita convenzione.

Le relative tariffe non paiono essere controllate da ATO, mentre gli introiti pare debbano essere ripartiti al 50% con l’Ente proprietario degli impianti, cioè con il Comune di Rimini.

Se così fosse, è evidente che vanno esentati i cittadini di Rimini dal pagare questo balzello, che deve riguardare solo i fanghi trasportati dai ‘bottini’ provenienti da fuori Comune.

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