“La procedura vigente presso la Corte sammarinese per il trust e i rapporti fiduciari è stata recentemente oggetto di esame da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, in seguito al ricorso presentato da Enrico Maria Pasquini, il quale lamentava ripetute violazioni dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”.
A darne notizia la Corte per il trust e i rapporto fiduciari, che aggiunge “La Corte europea, composta tra gli altri dal Giudice per la Repubblica di San Marino, Gilberto Felici, ha sentenziato non sussistere alcuna violazione dell’art. 6 della Convenzione.
Il Pasquini lamentava, tra le altre cose, la violazione del diritto a un equo processo da parte dell’art. 11 Decreto Delegato 128/2013 (“Procedimento innanzi la Corte per il trust e i rapporti fiduciari”), il quale prevede che la parte soccombente, interessata ad appellare la sentenza di primo grado, deve prima chiedere autorizzazione ad appellare al Presidente della Corte sammarinese; in caso di suo diniego l’istanza può essere reiterata innanzi al Giudice delle Appellazioni del Tribunale Unico. La Corte europea afferma che il diritto ad accedere ai tribunali non è assoluto, ma può essere soggetto ad alcune limitazioni che non è detto siano, a priori, contrastanti con l’art. 6 della Convenzione europea. La medesima Corte si spinge oltre esprimendo soddisfazione circa lo scopo perseguito dalla procedura sammarinese, ovvero l’efficace e rapida amministrazione della giustizia”. (…)
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