San Marino. Decreto Legge n. 62: quando si tratta di spostamenti per motivi di necessità

San Marino. Decreto Legge n. 62: quando si tratta di spostamenti per motivi di necessità

Cosa prevede il Decreto Legge n. 62 in merito agli spostamenti per situazioni di necessità o motivi di salute? Lo chiarisce una circolare del Congresso di Stato.

Il Congresso di Stato, in una circolare emessa oggi, chiarisce cosa si intende nel Decreto Legge n. 62 “Per situazioni di necessità oppure spostamenti per motivi di salute”.

Questi sono i casi:

1. attività motorie entro 200 metri dalla propria abitazione;
2. attività deambulatorie entro 200 metri dalla propria abitazione prescritta da apposito certificato emesso dal medico delle cure primarie nel caso di non autosufficienza del soggetto e che quindi necessiti di un accompagnatore;
3. attività motorie per minori solo se accompagnati da non più di un genitore, tutore o affidatario, anche al di fuori della propria abitazione e comunque entro 200 metri dalla stessa. In merito si ricorda che i bambini rientrano al momento nella fascia meno colpita dalla diffusione del virus ma quella potenzialmente più contagiosa pertanto è consigliato di prestare attenzione all’utilizzo di tutte le cautele necessarie al fine di garantire la riduzione del rischio di contagio;
4. attività motorie nell’area verde adiacente alla struttura del Servizio Minori per persone disabili, accompagnate da un solo genitore, tutore o affidatario se minorenni, previo rilascio di apposita certificazione e secondo le modalità indicate dalla Dirigenza del servizio Minori al quale compete il presidio necessario per il rispetto delle regole di distanziamento sociale e la verifica dell’utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale;
5. gli spostamenti indispensabili per raggiungere l’altro genitore o affidatario del figlio minorenne, oppure per condurli presso di sé, ed in caso di separazione o divorzio secondo le modalità previste dal Giudice.

La circoare specifica che non è ad ogni modo “consentito in ogni caso svolgere attività ludica all’aperto e che continua ad essere vietato l’assembramento di persone ovunque, compresi parchi, piazze e giardini pubblici”.

Leggi il decreto.

Leggi l’allegato 1.

Leggi l’allegato 2.

Leggi l’allegato 3.

Leggi l’allegato 4.

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