ORDINE DEL GIORNO
Il Consiglio Grande e Generale
Ritenuto
che l’interesse del minore è di rilevanza fondamentale in tutte le questioni pertinenti alla sua custodia
considerato
che ai fini della protezione del minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, nonché per stabilire procedure tese ad assicurare l’immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale, nonché per garantire la tutela del diritto di visita, San Marino ha aderito alla “Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori”,
che ai sensi dell’art.38, terzo comma, della suddetta convenzione, l’adesione ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione;
che la Repubblica italiana allo stato attuale non risulta avere ancora formalizzato la dichiarazione di accettazione dell’adesione di San Marino a detta Convenzione;
che tale mancata dichiarazione di accettazione da parte dell’Italia rende sostanzialmente inapplicabile la Convenzione in caso di sottrazione di minore sammarinese e di suo illegittimo trasferimento nella Repubblica italiana,
dà mandato
al Governo, in particolare alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, affinché, nei propri ambiti di competenza, ponga in essere qualsiasi atto diretto a sensibilizzare e sollecitare le competenti autorità italiane a formalizzare la dichiarazione di accettazione da parte dell’Italia dell’adesione di San Marino alla “Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori”, ed a provvedere al deposito della stessa dichiarazione presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, siccome previsto in Convenzione.
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