Nuove norme per la costituzine di finanziarie, fiduciarie e imprese di investimento

Nuove norme per la costituzine di finanziarie, fiduciarie e imprese di investimento

La Banca Centrale ha emanato in data odierna una Circolare dal titolo “Norme transitorie di vigilanza strutturale per nuove società finanziarie, fiduciarie e imprese di investimento” che costituisce il primo significativo intervento normativo, attuativo delle novità introdotte dalla Legge n.165/2005, nell’ambito della regolamentazione delle predette società.

Le disposizioni contenute nel provvedimento riguardano quasi esclusivamente le nuove società che intenderanno operare in questo mercato e che, conseguentemente, per ottenere i prescritti nulla-osta del Congresso di Stato, dovranno superare il vaglio tecnico istruttorio della Banca Centrale volto a verificarne preliminarmente il possesso dei requisiti di legge e di vigilanza.

Fra questi ultimi, per effetto della nuova Circolare, rientreranno anche:

– forma giuridica di società per azioni;

– assetti proprietari, diretti ed indiretti, costantemente conoscibili all’Autorità di Vigilanza ed in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità ed idoneità già richiesti per i partecipanti al capitale di banche;

– oggetti sociali specializzati o nell’attività creditizia (società finanziarie) o nell’attività fiduciaria (società fiduciarie) o nei servizi di investimento (imprese di investimento), dichiarati all’uopo incompatibili tra loro ai sensi dell’art.4 della Legge n.165/2005;

– capitale sociale non inferiore ai minimi rideterminati in relazione a ciascuna tipologia di società: società fiduciarie minimo 500.000 euro, società finanziarie minimo 1.000.000 di euro, imprese di investimento minimo 750.000 euro.

Viene pertanto abbandonato dall’Autorità di Vigilanza, per le società che in futuro si andranno a costituire, il modello di società finanziaria e fiduciaria configuratosi ai senso dalla Legge n.24/1986 e delle successive disposizioni di vigilanza attuative, ossia società con capitale minimo di circa un milione e mezzo di euro a fronte di un oggetto sociale “ampio” ed “eterogeneo”.

Per le società finanziarie già operanti, le uniche novità di rilievo derivanti dalla Circolare attengono alle nomine degli esponenti aziendali (amministratori e sindaci) ed ai requisiti per essi richiesti, mutuati anch’essi, in via transitoria, dal regolamento bancario: tra le novità merita di essere menzionato il definitivo abbandono, anche per queste società, del prescritto gradimento del Congresso di Stato.

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