Parco Scientifico e Tecnologico, la CSdL firma per senso di responsabilità, ma con riserva

Parco Scientifico e Tecnologico, la CSdL firma per senso di responsabilità, ma con riserva

Parco Scientifico e Tecnologico, la CSdL firma per senso di responsabilità, ma con riserva
La CSdL ha chiesto di allegare all’accordo le proprie osservazioni e proposte, già formalizzate con una nota del 25 ottobre scorso
6 novembre 2012 – Pur sottoscrivendo per senso di responsabilità – con l’auspicio che questo progetto possa comunque fornire un impulso determinante alla ripresa dell’economia del paese e alla ridefinizione del nostro modello di sviluppo in senso qualitativo, in un contesto di maggiore collaborazione e integrazione economica con le aree circostanti – è una firma con riserva quella che ha apposto la CSdL all’accordo sul Parco Scientifico e Tecnologico San Marino – Italia. 
Infatti, la CSdL ha formulato una serie di perplessità e di proposte di modifica, formalizzate in una posizione scritta già inviata il 25 ottobre scorso, e che la stessa Confederazione del Lavoro ha chiesto di allegare all’accordo. Osservazioni che non sono state accolte dalla Segreteria di Stato per l’Industria, e ciò è stato motivato non da ragioni di merito, ma per la tempistica. Motivazioni che la CSdL non ha condiviso.
Nello specifico, le osservazioni e proposte della CSdL riguardano in particolare tre articoli, tra cui l’art. 7, che concerne proprio i rapporti di lavoro.
Articolo 4. “Questo articolo indica la necessità di sviluppare, quale ambito applicativo, le imprese di hi-tech: ma non ci pare che l’economia del nostro territorio abbia una specifica vocazione verso tale specialità. Pur condividendo l’indirizzo in questione, tuttavia, posto in questo modo, ci sembra troppo generico; se si hanno intenzioni concrete si dovrebbe essere più precisi nell’indicare i settori specifici dell’hi-tech da sviluppare. In ogni caso, crediamo che un ambito fondamentale dell’azione di ricerca ed evoluzione tecnologica debba essere rappresentato dal settore della green economy e delle energie pulite e rinnovabili, in quanto sono il futuro per l’intera economia e per gli stessi stili di vita dei cittadini.
Circa il capitolo relativo alla Finanza per l’innovazione (punto D), riteniamo che le imprese di cui disponiamo nel territorio, viste le loro dimensioni, difficilmente potranno assumersi un tale impegno economico. Inoltre va meglio definito il ruolo degli Stati coinvolti, San Marino e Italia, tenendo conto che gli stessi non possono essere gli unici soggetti finanziatori del progetto. Occorre poi fare chiarezza e fornire maggiori indicazioni sulle reali possibilità di accedere ai finanziamenti internazionali e in particolare europei, considerando che uno dei due paesi – la RSM – non è al momento parte dell’Unione Europea.”
Articolo 5. “Benché si affermi che gli ambiti di intervento saranno meglio definiti nel corso dello sviluppo del progetto del PST, ci sembra di intravedere che nelle individuazioni delle filiere tecnologiche e strategiche, come primo dominio applicativo vi sia, principalmente, il settore turistico. In realtà tale settore – seppur importante – rappresenta una parte non preponderante dell’economia della RSM, mentre è invece l’industria manifatturiera a costituire l’ossatura centrale e ad essere la parte più rilevante del nostro sistema economico.
Pertanto, è indispensabile che fin dalla impostazione il dominio applicativo del PST sia orientato verso l’evoluzione in senso qualitativo, innovativo e tecnologico del settore industriale, la vera e principale fonte di ricchezza per il paese e anche per il circondario.”
Articolo 7. “In relazione a questo articolo, e nello specifico il punto B, la CSdL esprime un forte dissenso, in quanto l’aspetto relativo ai rapporti di lavoro, rispetto a cui si vorrebbero ampliare le condizioni di flessibilità, è regolato da norme contrattuali e da specifiche leggi, e ciò non può essere materia di discussione all’interno di questo accordo. Infatti, non si può pensare di inserire, nello stesso accordo, eventuali deroghe alle leggi e ai contratti nella definizione dei rapporti di lavoro. Anche perché ciò non è una prerogativa che spetta alle parti chiamate a condividere tale accordo, in quanto si tratta di una funzione propria degli organi legislativi e della contrattazione. Pertanto, alla luce di queste considerazione, si chiede di stralciare dal testo di accordo tale punto.”
Ufficio Stampa CSdL
 

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