Progetti di legge di UpR, tra cui la riforma di Bcsm

Progetti di legge di UpR, tra cui la riforma di Bcsm

RELAZIONE
L’Unione Per la Repubblica intende con il progetto di Legge “Modifica Legge 96/2005 e Legge 92/2010(Statuto Banca Centrale della Repubblica di San Marino)”, portare un fattivo contributo alla ridefinizione degli assetti di governance e organizzativi della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
Il dibattito sviluppatosi intorno all’istituzione, di vitale importanza per lo Stato, ha evidenziato una serie di limiti nella normativa vigente.
L’istituzione ha una storia molto breve, ma nei sette anni di attività ci sono stati numerosi e eclatanti eventi:
§        Per tre volte – dal 2008 al 2010 – il Presidente di BCSM si è dimesso ( Valentini – Bossone – Reggia);
§        Difficoltà nella nomina del Presidente (2008 – 2009 – 2010) con lunghi periodi in cui l’incarico di Presidente è lasciato vacante;
§        Nomina di Renato Clarizia nel dicembre 2010, avvenuta con procedure dubbie, oggetto di azione di Sindacato verso gli Ecc.mi Capitani Reggenti;
§        Dimissioni del Direttore Generale nel 2010 per presunte pressioni ricevute dal Congresso di Stato in relazione alle attività di vigilanza;
§        Licenziamento nel 2009 da parte del Consiglio Direttivo del Capo del Dipartimento Vigilanza, lasciando poi l’incarico vacante per sedici mesi;
§        Ripetute dimissioni di membri del Coordinamento della Vigilanza;
In questo si sono innescate polemiche con l’esecutivo, polemiche con partiti politici, assenza completa negli ultimi due anni d’informazione sullo stato del sistema finanziario, mancanza di un ruolo di riferimento per il sistema Paese e soprattutto un’autoreferenzialità completa dell’istituzione verso il Congresso di Stato espressa anche dal Presidente nel corso di alcune dichiarazioni ai media.
Banca Centrale è oggi nota solo per le attività di vigilanza sul settore bancario e finanziario, mentre altri aspetti proprio del ruolo di banca centrale sono assolutamente assenti.
Il progetto di legge redatto dall’Unione Per la Repubblica ha come linee guida:
a.      Semplificazione della struttura;
b.     Trasparenza nell’operato, nelle procedure di nomina, assunzione, emolumenti, attività interne, sanzioni;
c.      Aumento dell’autonomia rispetto l’organo esecutivo, Congresso di Stato;
d.     Responsabilizzazione di alcuni organi dell’Istituzione, elevando i requisiti professionali per accedere agli incarichi istituzionali;
e.      Accountability verso l’organo legislativo, Consiglio Grande e Generale, definita con precisione nello Statuto;
f.        Implementazione della funzione di central banking.
Uno degli aspetti più evidenti è la soppressione del Coordinamento della Vigilanza.
Tale organo, unitamente alla marcata autonomia del Dipartimento Vigilanza stabilita dallo Statuto vigente, ha di fatto sbilanciato l’attività dell’istituzione sul settore della vigilanza tralasciando rilevanti aspetti di central banking.
Il Consiglio Direttivo e il Presidente svolgono la loro azione in un limbo equivoco, nel quale sono responsabili della gestione e della rappresentanza legale, ma sono di fatto estromessi dalla gestione delle attività vigilanza, affidate alle figure di ispettori, ruolo mai definito in modo compiuto.
La proposta UPR chiude definitivamente la fusione fra Ispettorato per il Credito e le Valute e l’Istituto di Credito Sammarinese, iniziata nel 2002, definendo un assetto di governance dell’istituzione più semplice, in cui sono definiti ruoli e responsabilità, riequilibrando le funzioni della banca.
In questo s’inserisce la definitiva separazione, a livello amministrativo, fra Banca Centrale e Agenzia di Informazione Finanziaria, in quanto la dipendenza in termini amministrativi da BCSM può essere un fattore ostativo per una compiuta autonoma di AIF.
Le modifiche apportate allo statuto di BCSM nel 2010, con la Legge 92/2010, sono state insoddisfacenti e per molti aspetti, a giudizio dell’Unione Per la Repubblica, non hanno recepito, le indicazioni generali del Fondo Monetario Internazionale.
Aumento dei requisiti professionali dei componenti degli organi, autonomia totale nella scelta del Direttore Generale, definizione della figura del Vice Direttore Generale, meccanismi pubblici di selezione delle figure apicali, maggioranza qualificata per la nomina del Presidente sono aspetti qualificanti del progetto di legge.
Il progetto di legge prevede un consistente aumento di capitale, in quanto il capitale sociale di Banca Centrale è addirittura inferiore a quello minimo delle banche di piccole dimensioni.
Non è stato definito nel progetto di legge, ma sarebbe auspicabile prevedere l’ingresso di nuovi soci nel capitale sociale, comprendendo tutte le banche autorizzate in San Marino.
Altro aspetto tenuto in debita considerazione nel progetto di legge è la trasparenza; gli emolumenti percepiti dagli organi istituzionali devono essere pubblici, così come le consulenze professionali instaurate dalla Banca, così come accade già in altre autorità di vigilanza.
Riformare Banca Centrale è un aspetto non più eludibile per la Repubblica di San Marino.
Definire assetto, governance, sono elementi rilevanti affrontare alcuni nodi gordiani, più volte posti all’attenzione del dibattito politico.
UPR per elaborare il progetto di legge ha svolto una serie di riflessioni, anche con l’ausilio di un team di esperti in attività di Central Banking, affinché si possa affrontare il tema Banca Centrale con equilibrio, evitando perniciose partigianerie di parte o visioni protezioniste di chi deve proteggere interessi o nicchie di potere.
L’auspicio dell’Unione Per la Repubblica è che il progetto di legge possa aprire una discussione seria per dare la necessaria stabilità, autonomia ed autorevolezza a un’istituzione di rilevanza strategica per la Repubblica di San Marino.
San Marino, 21 febbraio 2012
I consiglieri Unione Per la Repubblica
Giovanni Lonfernini
Gian Marco Marcucci
Pier Marino Meniucci
Pier Marino Mularoni
Nicola Selva
 
Progetto di Legge
Modifica Legge 96/2005 e Legge 92/2010
(Statuto Banca Centrale della Repubblica di San Marino)
Articolo 1
Modifica Art. 4
(Responsabilità della Banca Centrale)
1. La Banca Centrale risponde al Consiglio Grande e Generale del raggiungimento delle sue finalità attraverso:
a.      Presentazione del Bilancio annuale entro il 31 luglio;
b.      Presentazione di una relazione consuntiva sull’attività svolta e sulle linee di sviluppo per l’anno entro il 31 gennaio di ogni anno;
c.      Audizioni trimestrali, o su richiesta 1/3 dei Membri del Consiglio Grande e Generale, presso le Commissioni Consiliari Finanze ed Esteri in seduta pubblica dei Membri del Consiglio Direttivo, del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale.

 

Articolo 2

Modifica Art. 1 0
(Composizione del Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da cinque Consiglieri nominati dal Consiglio Grande e Generale, scelti tra persone con competenze economiche, giuridiche per la gestione, il controllo, la vigilanza del sistema finanziario, central banking, regolamentazione e mercati finanziari, aventi i seguenti requisiti:
a.      Residenza all’atto dell’accettazione dell’incarico;
b.      Laurea;
c.      Non avere esercitato nei dodici mesi precedenti la nomina funzioni / attività professionali di collaborazione in soggetti vigilati da Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
2. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un mandato.
Articolo 3
Modifica Art. 11
(Convocazione e procedure del Consiglio Direttivo)
10. I verbali del Consiglio Direttivo sono pubblici decorsi sei anni dalla loro approvazione.
Articolo 4
Modifica Art. 1 2
(Poteri del Consiglio Direttivo)
2.
Sono attribuiti i poteri di gestione delle funzioni di vigilanza del sistema bancario, finanziario ed assicurativo della Repubblica nelle sue tre componenti ispettiva, informativa e regolamentare, nonché di tutela dei risparmiatori.
3
2. Il Consiglio Direttivo:
Abrogati comma g, i. Coordinamento della Vigilanza;
h. nomina il Vice Direttore, i dirigenti ed i funzionari e delibera l’assunzione del personale;

i. determina il compenso e le indennità dei membri del Coordinamento della Vigilanza e le altre condizioni contrattuali per gli ispettori esterni;

j. propone all’Assemblea tutte le deliberazioni che ritenga opportuno rimettere alla sua valutazione;
Articolo 5
Modifica Art. 13
(Presidente)
2.
Il Presidente è nominato dal Consiglio Grande e Generale, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile una sola volta.
Articolo 6
Modifica Art. 14
(Direttore Generale)
1.
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, fatto salvo il gradimento del Presidente, fra soggetti che abbiano comprovate conoscenze nei settori di central banking, regolamentazione e vigilanza dei mercati bancari, finanziari ed assicurativi e adeguata esperienza manageriale direzionale. La scelta del Direttore Generale può essere anche svolta anche con selezione pubblica.
2.
L’incarico del Direttore Generale dura tre anni con possibilità di un rinnovo.
3.
(abrogato) presiede il Coordinamento della Vigilanza.
4.
a.
(abrogato) dispone l’esecuzione delle deliberazioni assunte da parte del Coordinamento della Vigilanza;
5
Abrogato
Articolo 7
Art. 14 bis
Vice Direttore Generale
Il Vice Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore Generale.
Il Vice Direttore Generale svolge le funzioni del Direttore Generale in caso di assenza o suo impedimento.
Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore costituisce di per sé stessa prova legale dell’assenza o dell’impedimento del Direttore Generale.
L’incarico di Vice Direttore dura due anni con possibilità di un rinnovo.
Articolo 8
ABROGATA SEZIONE V
IL COORDINAMENTO DELLA
VIGILANZA
 
Articolo 9
SEZIONE VII
INCOMPATIBILITÀ E DIVIETI SUCCESSIVI
Modifica Art. 17
(Incompatibilità e conflitto d’interesse)
1.
La carica di membro del Consiglio Direttivo, di Direttore Generale o di dipendente di Banca Centrale è incompatibile con:
 
Articolo 10
Modifica Art. 20
(Fondo di dotazione, soci e quote di partecipazione)
1.
Il fondo di dotazione della Banca Centrale è fissato in euro 50.000.000 ed è ripartito in quote di partecipazione nominative ed indivisibili di euro 20.000 ciascuna.
Abrogato comma 4.
Abrogato comma 5.
 
Articolo 11
Modifica Art. 26
(Organizzazione amministrativa)
1.
La Banca Centrale gode di piena autonomia organizzativa, gestionale, negoziale e contabile nel rispetto delle norme di legge. Annualmente Banca Centrale rende noti:
a.      Emolumenti percepiti dai Membri del Consiglio Direttivo, Componenti Collegio Sindacale, Direttore Generale, Vice Direttore Generale, Responsabili Dipartimenti;
b.      Numero dipendenti e livello retributivo;
c.      Nome / oggetto sociale, indirizzo, tipologia incarico, durata incarico, emolumenti percepiti da consulenti;
3. e. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 1 e 2 e fermo quanto previsto al successivo comma 4, l’organizzazione della Banca Centrale prevede i Dipartimenti:
a. Dipartimento Sistema dei pagamenti, mercati finanziari;
b. Dipartimento Ricerca Economica e rilevazioni statistiche;
c. Dipartimento Comunicazione e Relazioni Internazionali;
c. Dipartimento Vigilanza;
d. Dipartimento Tesoreria ed Esattoria di Stato;
e. Dipartimento Informatica, sicurezza.
Comma 4 sostituito dal seguente.
Il Direttore Generale, il Vice Direttore e il personale di ogni ordine e grado al momento dell’assunzione avere il requisito della residenza.
5.
Le assunzioni in Banca Centrale si svolgono attraverso pubblico concorso.
Banca Centrale è tenuta a redigere una propria normativa interna che nel rispetto delle norme vigenti regoli lo svolgimento del concorso.
 
Articolo 12
Modifica Art. 32
(Pubblicità delle sanzioni)
1.
Banca Centrale è tenuta a dare pubblicità al provvedimento di sanzione pecuniaria e del soggetto o dei soggetti vigilati destinatari del medesimo provvedimento.
 
Articolo 13
Modifica Art. 35
(Comunicazione di gravi irregolarità)
1.
Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale, nella persona del Presidente o del Direttore Generale, trasmette in via riservata al Congresso di Stato, per il tramite del Comitato per il Credito e il Risparmio, le notizie e i dati acquisiti nell’esercizio della funzione di vigilanza e relativi a gravi irregolarità accertate.
 
Articolo 14
ABROGATA SEZIONE V
FUNZIONI DI CONSULENZA
 
Articolo 15
Modifica Art. 41
(Pubblicazioni della Banca Centrale)
1.
La Banca Centrale è tenuta alla redazione e periodica pubblicazione di informazioni statistiche, rapporti e studi su tematiche giuridiche, economiche e istituzionali relative alle finalità e alle funzioni che la presente legge le attribuisce.
La pubblicazione dovrà avvenire in lingua italiana e inglese attraverso idonei strumenti di comunicazione.
 
Articolo 16
Modifica Art. 43
(Codice di condotta)
1.
La Banca Centrale è dotata di un codice di condotta destinato ai componenti dei suoi organi, al personale e ai collaboratori.
Il Codice di condotta è proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea. Il codice deve  prevedere in caso di violazioni sanzioni disciplinari e pecuniarie, anche al fine di garantire l’indipendenza e il corretto funzionamento della Banca Centrale, nonché disciplinare i conflitti di interesse.
Banca Centrale ha l’obbligo di rendere pubblico il codice di condotta e di comunicare ogni sua variazione.
 
Articolo 17
Modifica Art. 45
(Informative al Congresso di Stato)
1.
È facoltà della Banca Centrale assistere e informare il Congresso di Stato su materie e misure economiche che, a parere della Banca Centrale, sono associabili e influenzano il perseguimento delle finalità istituzionali della Banca Centrale o su fatti di maggior rilievo rilevati o acquisiti nell’esercizio delle funzioni istituzionali.
 
Articolo 18
Abrogato Art. 46
(Rapporti con il Congresso di Stato)
 
Articolo 19
Abrogato Art. 49
(Controllo e vigilanza sull’attività finanziaria)
 
Articolo 20
Abrogato Art. 50
(Personale direttivo e del Coordinamento della Vigilanza)
.
Articolo 21
(Norme di coordinamento)
1.
Tutte le funzioni, i poteri e le prerogative attribuite dalle leggi e dagli atti di Banca Centrale al Coordinamento della Vigilanza si intendono all’entrata in vigore della presente legge attribuite al Consiglio Direttivo della Banca Centrale.
2.
Sono abrogati i commi 1, 2 art 1 L’Agenzia Informazione Finanziaria Art. 1 (Indipendenza logistica, custodia e protezione dei dati) Decreto 146/2008 e tutti i riferimenti relativi a personale, amministrazione, supporto logistico, presenti nel medesimo Decreto, forniti da Banca Centrale e l’Agenzia d’Informazione Finanziaria.
 
Articolo 22
(Norme finali)
La presente legge abroga ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge pubblicata con data antecedente alla entrata in vigore della stessa.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge dovrà essere modificato il Decreto 146/2008 per dare autonomia amministrativa all’Agenzia di Informazione Finanziaria.
 
Articolo 23
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione

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