Proposta di legge di iniziativa popolare denominata:

Proposta di legge di iniziativa popolare denominata:

RELAZIONE :

Le ragioni che inducono alla presentazione di questo progetto di legge, debbono essere riscontrate nella situazione che si è generata negli ultimi 10 anni ove, causa anche una crescita economica squilibrata e non programmata, si è registrato un rilevante proliferare di forme di lavoro anomale, molto spesso non codificate in alcuna norma legislativa, che quasi sempre hanno comportato forme di ingiusto trattamento per coloro che si sono trovati a svolgere queste attività. In questa materia, si ritiene urgente intervenire non solo perché è giusto riconoscere un effettivo equo trattamento ai prestatori d’opera, ma anche perché non intervenire in questo contesto significa non favorire un modello sociale inclusivo, ove il lavoro sia valorizzato quale alta espressione delle capacità umane ed anche come fattore d’innovazione e di sviluppo. Si ritiene che un paese, che dice di voler essere avanzato, non possa non concepire, come pare, che l’estensione dei diritti sia un fattore di uguaglianza e di libertà che genera vera sostenibilità sociale. Si ritiene inoltre che questo concetto sia la logica conseguenza di due ovvietà: “è l’economia al servizio dell’uomo?”, oppure “è l’uomo che si deve sempre e comunque adattare alle esigenze economiche?”. Ed ancora “si vive per lavorare o si lavora per vivere?”. Se riteniamo che si debba lavorare per vivere, e non il contrario, non si può non proporre alcune misure in materia di lavoro al fine di evitare, come purtroppo è invece successo, la “innovazione” giuridica volta ad eludere le disposizioni in vigore.

ARTICOLATO:

Art. 1

1. E’ esplicitamente vietato che possano essere svolte sul territorio della Repubblica attività di lavoro, sia di natura autonoma che dipendente, che non siano fra quelle individuate negli specifici istituti giudici approvati in forma di legge dal Consiglio Grande e Generale in materia di rilascio di licenza in campo di industria, artigianato, commercio ovvero da attività professionali e di tutela del lavoro subordinato. Il committente delle prestazioni sopraindicate si configura a tutti gli effetti datore di lavoro, con tutti i conseguenti obblighi di legge, in particolare quelli retributivo e contributivo. In merito, si rimanda ai principi indicati dall’art.19 della Legge 1955 n.42.

Art.2

1. E’ considerata lavoro subordinato, ai sensi dell’art.19 della legge 1955 n.42 e della normativa in materia di lavoro in capo al committente, l’attività prestata da qualunque persona fisica, anche tramite altra persona giuridica, quando questa avvenga nei locali e/o pertinenze del committente e/o in mancanza di un’autonoma organizzazione, quali ad esempio, l’utilizzo di macchine e/o attrezzature del committente. Sono escluse tutte le attività di pulizia, installazione, riparazione ed edili inerenti le attrezzature di lavoro ed i locali di lavoro, purché il committente abbia verificato la sussistenza della licenza o di analoga altra autorizzazione, se impresa non residente, allo svolgimento di tale attività, e la sussistenza di un regolare rapporto di lavoro in presenza di lavoratori dipendenti.

Art. 3

1. E’ abrogato l’art.19 della L.131/2005.

2. In materia di distacco del personale, si applicano le seguenti disposizioni: il distacco di lavoratori si configura quando un datore di lavoro pone temporaneamente uno o più lavoratori subordinati, con il loro consenso, a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di un’attività lavorativa dettata da esigenze di carattere esclusivamente temporaneo, con le seguenti specificazioni:

a) la durata non può essere superiore a tre mesi quando l’attività dovrà essere inerente al proprio ciclo produttivo e dovrà risultare dalla sostanziale identità dell’attività effettivamente svolta dalle due imprese.

b) nei casi di fornitura di beni prodotti e/o relativo montaggio, collaudo e manutenzione, il tempo sarà limitato a quello strettamente necessario all’esecuzione dell’opera. In questo contesto rientra l’attività di imprese edili e di impiantistica non residenti che si trovano ad operare, previe le prescritte autorizzazioni, nel territorio della Repubblica. In tal caso l’impresa non residente deve redigere, assieme al committente, un apposito contratto di appalto ove l’impresa, oltre ad obbligarsi alla realizzazione dell’opera attraverso propri mezzi e a proprio rischio, rinunci espressamente al subappalto.

2. Il distacco di lavoratori tra impresa di diritto non sammarinese distaccante e impresa sammarinese, dovrà risultare da apposito contratto registrato, la cui copia in bollo dovrà essere trasmessa mediante Raccomandata R/R all’Ufficio del Lavoro – Ispettorato del Lavoro prima dell’inizio del distacco. Il distacco di lavoratori tra imprese sammarinesi dovrà essere oggetto di comunicazione all’Ufficio del Lavoro – Ispettorato del Lavoro e all’Istituto Sicurezza Sociale prima dell’inizio del distacco.

3. Il contratto di cui al comma precedente deve indicare:

a) l’esigenza organizzativa e/o produttiva che giustifica il distacco;

b) le generalità e il numero dei lavoratori coinvolti nel distacco;

c) le mansioni alle quali il lavoratore distaccato sarà adibito;

d) il luogo e l’orario di lavoro;

e) la certificazione della sussistenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore distaccato e l’impresa forense distaccante, la qualifica e la mansione di inquadramento;

f) la certificazione attestante la copertura previdenziale ai sensi di apposita Convenzione tra la Repubblica di San Marino e lo Stato di provenienza dell’impresa distaccante;

g) la durata del distacco.

4. Il distacco di lavoratori, ad eccezione del punto B) del comma 2 del presente articolo, non può essere utilizzato:

a) qualora l’impresa ospitante abbia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti a mansioni analoghe a quelle cui si riferisce il distacco;

b) qualora l’impresa ospitante abbia fatto ricorso nel mese precedente alla sospensione dei rapporti di lavoro o alla riduzione dell’orario con diritto alla Cassa Integrazione Guadagni, per mansioni analoghe a quelle cui si riferisce il distacco;

c) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

d) per l’impiego di lavoratori forensi che nel Paese di provenienza beneficino della Cassa Integrazione Guadagni, ordinaria, straordinaria o di mobilità;

e) qualora l’impresa ospitante non abbia redatto l’apposito documento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previsto dalla Legge 18 febbraio 1998 n.31 e successivi decreti reggenziali.

5. I lavoratori distaccati dovranno ricevere un’adeguata informazione e formazione relativamente ai rischi per la salute e la sicurezza, nonché alle misure e alle attività di protezione e prevenzione, in conformità con i principi contenuti nella Legge 18 febbraio 1998 n.31 e successivi decreti reggenziali.

6. Relativamente ai distacchi di lavoratori da imprese forensi, ad eccezione del ad eccezione del punto B) del comma 2 del presente articolo, questi potranno aver corso solo qualora non vi siano lavoratori sammarinesi, residenti o soggiornanti disponibili, a parità di qualifica e mansione, nelle Liste di Avviamento al Lavoro, da attestarsi da parte dell’Ufficio di Collocamento.

7. Il trattamento economico e normativo del lavoratore distaccato continua a gravare sull’impresa distaccante, in caso di inadempimento risponde in solido l’impresa utilizzatrice.

8. E’ vietato l’utilizzo del distacco da parte dei datori di lavoro tramite personale dipendente di impresa non di diritto sammarinese, quando con l’inserimento di tale personale si determina il superamento del 50% di lavoratori a tempo determinato in rapporto all’organico aziendale.

9. Nel settore dell’edilizia ed impiantistica è vietato il subappalto. Nei medesimi settori ogni impresa sammarinese è vincolata al punto A) del comma 2 del presente articolo. Nel caso che un’impresa non sammarinese svolga attività edile e/o di impiantistica, previe le prescritte autorizzazioni, potrà utilizzare solo il proprio personale per lo svolgimento dell’opera e limitatamente al tempo necessario come dovrà risultare da apposito contratto d’appalto stipulato con il committente che dovrà rispondere ai requisiti indicati nel presente articolo.

Art. 4

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche allo Stato in qualità di datore di lavoro ed erogatore di servizi ed a tutti gli Enti del Settore Pubblico Allargato.

Art. 5 (Sanzioni)

1. Le situazioni in violazione dell’art.1 sono soggette alle sanzioni di cui alla Legge 21/12/1989 n.128 e successive modifiche.

2. Le situazioni in violazione dell’art.2 sono soggette alle sanzioni di cui all’art.26 “divieto di mediazione” della Legge 19/09/1989 n.95 e successive modifiche

3. Le situazioni in violazione dell’art.3, a seconda delle fattispecie specifiche, sono soggette sia alle sanzioni di cui al primo e/o secondo comma del presente articolo.

Art. 6

1. La presente legge, fatte salve le situazioni precedentemente autorizzate il cui è termine è a scadenza delle predette autorizzazioni, entra in vigore 15 giorni dopo la sua legale pubblicazione

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE VOLTA AD AUMENTARE L’IMPORTO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (E PROVVEDIMENTI CONNESSI)

RELAZIONE:

Il presente progetto di legge si propone di fornire un maggiore sostegno economico alle famiglie, aggiornando gli interventi economici previsti in materia di assegni familiari, in modo che si possa far meglio fronte ai notevoli incrementi del costo della vita, avvenuti in questi anni, di molti beni d’uso (compresi quelli di prima necessità).

La proposta integra la Legge del 28/04/99 n.54 e successive modifiche, ed aumenta l’importo degli assegni familiari prevedendo, però, che tali benefici siano riservati esclusivamente ai nuclei familiari di lavoratori dipendenti e/o pensionati. Questa limitazione ha il chiaro intento di finalizzare al meglio le risorse del presente intervento, evitando quindi interventi generalizzati che si ritengono ingiustificati fintanto che non vi saranno strumenti di accertamento dei redditi più adeguati. Gli incrementi indicati (circa il 15 – 30% in più rispetto ad ora) risultano sostenibili valutando i dati di bilancio dell’ISS, ed in particolare intendono tutelare le famiglie dall’incremento del costo della vita, che spesso è stato significativamente superiore rispetto agli incrementi dei salari e degli stipendi. Inoltre, con chiaro intento di favorire i genitori, si intende aggiornare l’importo in presenza di figli piccoli (fino a 3 anni di vita) all’importo di € 600 mensili. Infine si indicano le procedure al fine di erogare questi importi integrativi, e le modalità per aggiornarli ogni anno tramite apposti Decreto.

ARTICOLATO:

Art. 1

1. All’art’1 della Legge 28/04/99 n.54 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma: “Ai soli soggetti di cui all’art.2, comma 2, ad esclusione del punto a) della L.1976 n.15, purché entrambi in possesso di tali requisiti, l’entità mensile degli assegni familiari dal 01/01/07 è integrata con i seguenti aumentati e secondo le procedure indicate:

a) per la prima persona a carico: € 75

b) per la seconda persona a carico: € 100

c) per la terza persona a carico: € 130

d) per la quarta persona a carico: € 170

e) per la quinta persona a carico: € 220

Nel caso l’assegno familiare da erogare riguardi un figlio dalla nascita al compimento dei 3 anni l’importo mensile dell’assegno è pari a € 600.

Art. 2

(modalità di pagamento)

1. Ai lavoratori dipendenti e/o pensionati vengono erogati direttamente, tramite il datore di lavoro o l’Ente erogante la pensione, gli importi attualmente previsti secondo le ordinarie procedure, mentre gli aumenti di cui all’articolo precedente vengono erogati direttamente agli aventi diritto da parte dell’ISS tramite la seguente procedura.

2. L’interessato deve presentare, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento, apposita richiesta presso l’ISS. La richiesta deve essere corredata della copia conforme all’originale della dichiarazione dei redditi del nucleo familiare, o altra idonea attestazione rilasciata dagli Organi Pubblici preposti.

Dopo aver verificato che il reddito familiare complessivo è inferiore a € 20.000 pro-capite, l’ISS eroga direttamente al richiedente le somme di cui sopra (all’art. 1), dedotti gli importi già percepiti con la retribuzione o la pensione. Tali importi saranno rivalutati annualmente con apposito Decreto Delegato, sulla base dei dati inflativi forniti dal Centro di Elaborazione Dati e Statistica dello Stato.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua legale pubblicazione.

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
PER IL CONTENIMENTO DEL COSTO DELLE TARIFFE APPLICATE DALLA AASS

RELAZIONE:

Considerata la rilevanza della voce “tariffe” nei bilanci delle famiglie sammarinesi (nonché per l’intero sistema economico), si reputa eccessivo l’aumento complessivo del 15% varato dal Governo. Tale intervento è stato giustificato rilevando il sensibile aumento del costo delle materie prime, e i necessari investimenti che l’AASS deve effettuare. Circa gli investimenti non si ritiene pertinente il tipo di intervento, infatti la legge 1998 n.30 sulla contabilità generale dello stato, prevede che elettrodotti, acquedotti ecc. siano di proprietà dello Stato e non alienabili, da ciò ne consegue che sarebbe corretto utilizzare le risorse fiscali, e non quelle relative alle tariffe.

In secondo luogo, appare alquanto inopportuno che l’AASS debba pagare la monofase per l’acqua, il metano ecc. che importa. Si tratta di una misura che poteva avere una sorta di giustificazione quando a seguito del cosiddetto “buco di bilancio” si è fatto fronte a ciò anche attraverso queste modalità. Rileviamo tuttavia che, dal bilancio statale consuntivo 2005 ed assestato 2006, risulta che le finanze pubbliche non si troverebbero più nelle difficili condizioni precedenti. Riequilibrando queste due situazioni, come si propone, l’AASS non dovrebbe avere particolari problemi gestionali. Si pensi che, secondo i dati di bilancio preventivo dell’AASS per il 2007, un abbattimento del carico fiscale pari a quello da noi individuato in questa proposta di legge, porterebbe a minori costi per l’AASS stimabili in 2 milioni di euro l’anno!

ARTICOLATO:

Art. 1

1. Le tariffe per i servizi erogati dall’AASS relativi alla distribuzione di energia elettrica, gas metano, acqua, in deroga alle disposizioni vigenti, sono aumentate, nelle fasce previste al 31/12/06, del 5% a partire dal 01/01/07. L’aumento delle tariffe così determinato resterà in vigore fino al 31/12/2008.

Art. 2

1. L’imposta monofase di cui al D.2004 n.46 è ridotta del 50%.

Art. 3

1. La presente legge, fatte salve le decorrenze, entra in vigore 15 giorni dopo la sua legale pubblicazione

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