Relazione al progetto di legge sul segreto bancario

Relazione al progetto di legge sul segreto bancario

SEGRETERIA DI STATO PER LE FINANZE ED IL BILANCIO,

I RAPPORTI CON L’A.A.S.F.N.

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Relazione relativa alle modifiche alla Legge n. 165 del 17 novembre 2005 – Legge sulle Imprese e sui servizi Bancari, Finanziari e assicurativi”

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Colleghi,

Come noto, gli accordi blaterali sottoscritti dalla Repubblica di San Marino sul modello OCSE in materia di scambio di informazioni ai fini di contrasto dell’evasione fiscale impongono una revisione della disciplina vigente del “segreto bancario”, contenuta nell’art.36 della Legge n.165/2005 (cd. LISF).

Tali accordi infatti prevedono l’impegno da parte dello Stato Sammarinese alla trasmissione di informazioni inerenti i propri contribuenti ed attinte necessariamente anche dal proprio sistema finanziario, al mero fine di contrastare fenomeni di frode, evasione ed elusione fiscale, attraverso la diretta collaborazione tra organismi di rango amministrativo a ciò preposti.

L’attuale disciplina legislativa del “segreto bancario” risulta pertanto in contrasto con gli impegni internazionali assunti da San Marino, anche in materia fiscale, laddove non prevede la permeabilità di tali informazioni se non in favore dell’Autorità giudiziaria penale, dell’Autorità di vigilanza e dell’Agenzia di Informazione Finanziaria.

Occorre pertanto un intervento di raccordo della legislazione interna con gli accordi internazionali sottoscritti e, in quanto ratificati dall’organo legislativo, vigenti e vincolanti (pacta sunt servanda).

Tale intervento legislativo, al di là delle congiunturali esigenze ed urgenze di ricostruire una positiva reputazione del nostro sistema paese a livello globale, impone comunque una riflessione politica circa il rapporto di prevalenza che si vuole riconoscere – e conseguentemente il livello di tutela giuridica che si vuole attribuire – a due interessi entrambi meritevoli ma contrapposti: da un lato, l’interesse pubblico degli stati sovrani a non vedere lese le proprie aspettative fiscali in termini sia di gettito complessivo sia di equa distribuzione del carico fiscale sui contribuenti; dall’altro, l’interesse privato dei clienti del nostro sistema finanziario ad avere la massima riservatezza sulle loro capacità economiche e sulla destinazione delle loro risorse. In altre parole, se sul piano dei rapporti internazionali si è pervenuti ad un giudizio di prevalenza del primo sul secondo, ossia che è più meritevole di tutela il fisco straniero rispetto alla riservatezza ricercata dal cliente delle nostre imprese finanziarie, ciò non dovrebbe valere meno per il fisco sammarinese. Anche la nostra amministrazione finanziaria (Ufficio tributario e Servizio esattoria), non meno di quella dello stato estero con cui San Marino ha firmato accordi di collaborazione, dovrebbe quindi poter accedere, nell’interesse dell’erario sammarinese e quindi a vantaggio dell’intera collettività, ai dati attualmente coperti dal segreto bancario, così come, sulla base della reciprocità prevista dai predetti accordi bilaterali, potrà accedere per via amministrativa alle informazioni finanziarie estere relative ai propri contribuenti.

Anche in termini di possibile collaborazione tra Autorità di Vigilanza dei diversi paesi – condizione pregiudiziale per la stipula dei relativi accordi che consentirebbero la reciproca apertura dei mercati finanziari – risulta la necessità di prevedere la permeabilità del segreto bancario nei rapporti tra capogruppo e società controllate ai fini di vigilanza consolidata. In altre parole, la mancanza di certezze legislative sulla possibilità per l’impresa finanziaria sammarinese di inviare informazioni alla propria capogruppo, sia essa sammarinese o estera, ai fini di vigilanza consolidata (ossia sull’intero gruppo) costituisce ostacolo alla firma degli accordi di cooperazione tra la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e le altre Autorità di vigilanza (Banca d’Italia inclusa) che, a sua volta, è presupposto per l’apertura alle nostre imprese finanziarie di quei mercati e per l’ingresso in San Marino di nuovi investimenti da parte di imprese finanziarie straniere.

Oltre ai due principali interventi sopra descritti, si è ritenuto nell’occasione di migliorare il tenore letterale della norma laddove, dall’applicazione fattane in questi primi anni (l’art.36 della Legge n.165/2005 è vigente dal 12/04/2006), ha dimostrato qualche debolezza, incertezza o difficoltà di attuazione.

Il presente intervento ridefinisce significativamente il perimetro del segreto bancario, senza per questo arrivare ad escluderne la sua efficacia. E’ innegabile che il “nuovo segreto bancario” risulterà tale da limitarne un suo utilizzo volto a consentire la sottrazione dai doveri di contribuzione nei confronti del fisco del proprio paese (in presenza comunque di accordi bilaterali tra i paesi). Per effetto delle presenti modifiche legislative i dati acquisiti dalle imprese finanziarie sammarinesi non divengono tuttavia conoscibili a chiunque ne dimostri un interesse, quand’anche legittimo, ma unicamente a coloro che, in virtù delle pubbliche funzioni esercitate (vedi soggetti di cui al comma 5), del ruolo ricoperto (capogruppo) o delle qualità rivestite (eredi, curatori e tutori) risultano, sulla base delle tassative previsioni di legge, portatori di interessi meritevoli di maggior tutela rispetto alla riservatezza comunque offerta alla clientela. La violazione del segreto bancario rimane un reato penale, punito dall’art.139 della Legge n.165/2005 con pene anche di natura detentiva, comminabili non solo a soggetti ad esso obbligati per le funzioni svolte ma a chiunque, venuto abusivamente o involontariamente a conoscenza ditali informazioni, le abbia rivelate a terzi o impiegato a proprio o altri profitto.


Viene inoltre mantenuto invariato l’ultimo comma dell’art.36 che, in aggiunta alle competenze del Tribunale, riconosce a Banca Centrale il potere-dovere di vigilare sul rigoroso rispetto del segreto bancario.

IL SEGRETARIO DI STATO

( Gabriele Gatti )

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