Rimini. Vendita di alcolici, il Tar respinge la richiesta di un gruppo di esercenti

Rimini. Vendita di alcolici, il Tar respinge la richiesta di un gruppo di esercenti

RIMINI. Respinta l’istanza d’urgenza presentata da un gruppo di esercenti che chiedeva la sospensione immediata dell’ordinanza sindacale in materia di sicurezza urbana messa a punto per contrastare l’abuso di alcol in determinati spazi ed aree pubbliche di Rimini. Questa la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (sezione seconda). Secondo il Tar l’istanza “risulta manifestamente inaccoglibile”, dunque l’ordinanza, entrata in vigore il 1° giugno scorso, è a tutti gli effetti valida e applicabile. Il Tar ha inoltre fissato la trattazione collegiale per il 28 giugno prossimo.

Con l’ordinanza, contingibile ed urgente, si vieta a tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, ubicati nelle zone di maggior presenza turistica, di conservare allo scopo di vendita bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali e le aree esterne delle attività.

Il provvedimento, valido fino al 15 settembre, riguarda i negozi e le attività presenti nelle vie: Via Beccadelli; Via Vespucci; Via Mantegazza; Viale Trieste; Viale Cormons; Viale Trento; P.le Kennedy; P.le Marvelli; Viale R. Elena; Viale Parisano; Viale Carducci; Viale Pascoli; Via Lagomaggio da Viale R. Elena fino alla ferrovia; P.le Toscanini; Viale R. Margherita; P.le Gondar; Via delle Rimembranze da P.le Gondar alla ferrovia; Via Siracusa; Via Oliveti da Via R. Margherita alla ferrovia; Via Principe di Piemonte; Via Martinelli dalla Via P. di Piemonte alla ferrovia; Via G. Marconi; Via Mantova; Via Destra del Porto; Via Coletti; Via L. Lando; Via Ortigara; Viale Paolo Toscanelli; P.le Adamello; Viale Dati G.; Viale Porto Palos; Viale San Salvador; P.le C. Battisti; Via Gambalunga; Via Giovanni XXIII; Via Roma da Via Dante a via dei Mille; Via dei Mille; Via R. Tosi. Sono esclusi dal provvedimento i laboratori artigianali per le quali la vendita di bevande è un’attività accessoria (come ad esempio piadinerie, pizzerie al taglio, ecc.).

La violazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza comporterà una sanzione amministrativa che andrà da un minimo di 300 ad un massimo di 500 euro (che si potrà ridurre a 400 euro se pagata entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento).

[c.s. Comune Rimini]

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