Riserva obbligatoria. Testo del decreto (firme Ciavatta, Mularoni)

Riserva obbligatoria. Testo del decreto (firme Ciavatta, Mularoni)

“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RISERVA OBBLIGATORIA A CARICO DELLE BANCHE SAMMARINESI”
Art. 1 (Modifiche all’articolo 142 della Legge 17 novembre 2005 n. 165)
L’articolo 142 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 è sostituito dal seguente:
“Art. 142 (Riserva obbligatoria)
1. Le banche devono costituire, a titolo di riserva obbligatoria, un deposito vincolato in denaro pari all’otto per cento dell’importo complessivo della raccolta diretta, inclusa quella interbancaria.
2. Il deposito vincolato di cui al primo comma è effettuato, entro il primo giorno lavorativo successivo all’inizio di ciascun periodo di mantenimento in appositi conti presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
3. Le banche sono tenute a trasmettere all’autorità di vigilanza, con modalità da questa definite, un prospetto, firmato dal presidente del consiglio di amministrazione e dal presidente del collegio sindacale, attestante la consistenza dell’aggregato assoggettato a riserva. Il prospetto deve riportare le consistenze in essere all’ultimo giorno del secondo mese anteriore a quello di inizio di ogni periodo di mantenimento.
4. I periodi di mantenimento hanno cadenza mensile, dal primo giorno di ciascun mese solare all’ultimo giorno del mese medesimo. Durante tutto il periodo di mantenimento, l’ammontare del deposito deve sempre risultare pari all’importo della riserva obbligatoria stabilito al primo comma.
5. I depositi vincolati di cui al primo comma sono remunerati sulla giacenza registrata nel periodo di mantenimento, con liquidazione degli interessi di competenza al termine del periodo di mantenimento.
6. Eventuali deroghe, totali o parziali, al rispetto degli obblighi di cui al presente articolo potranno essere autorizzate dall’autorità di vigilanza esclusivamente in presenza di comprovate tensioni di liquidità. A tale scopo, le banche interessate dovranno avanzare apposita istanza allegando ogni documentazione idonea ai fini della valutazione da parte dell’autorità di vigilanza. Entro dieci giorni dalla ricezione, l’autorità di vigilanza comunica per iscritto l’accoglimento o il diniego dell’autorizzazione, indicando i conseguenti adempimenti. Il termine è sospeso qualora l’autorità di vigilanza richieda ulteriori informazioni ritenute necessarie ad integrazione della documentazione prodotta e riprende a decorrere alla data di ricezione delle informazioni richieste.
7. A decorrere dal termine del primo periodo di mantenimento, l’autorità di vigilanza potrà, con proprio provvedimento, in deroga alle procedure di consultazione di cui all’articolo 38, comma 5, modificare l’aliquota indicata al primo comma, le componenti dell’aggregato soggetto a riserva, la durata dei periodi di riferimento e di mantenimento, il prospetto per il calcolo della riserva dovuta, il tasso di remunerazione, nonché prevedere forme di mobilizzazione della riserva.”.
Art. 2 (Disposizioni transitorie ed attuative )
1. Il primo periodo di mantenimento inizia il giorno lavorativo successivo all’entrata in vigore del presente Decreto-Legge e termina il 31 gennaio 2010.
2. Il prospetto, di cui al comma 3 dell’articolo 142 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 come modificato dall’articolo 1 del presente Decreto-Legge, deve riportare per il primo periodo di mantenimento le consistenze in essere alla data del 30 novembre 2009.
3. L’autorità di vigilanza, in attuazione del presente Decreto Legge, comunica alle banche sammarinesi il prospetto per la corretta determinazione dell’aggregato soggetto a riserva obbligatoria nonché il tasso di remunerazione, di cui al comma 5 dell’articolo 142 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 come modificato dall’articolo 1 del presente Decreto-Legge, relativo al primo periodo di mantenimento, che non potrà essere inferiore all’Euribor 1 mese act/360 rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente quello del deposito.
Art. 3 (Sanzioni )
1. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Decreto-Legge, oltre che soggetta alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 17 del Decreto 30 maggio 2006 n.76, potrà essere considerata “violazione di eccezionale gravità” ai sensi degli articoli 78.1.a), 84.1 e 85.1, nonché “grave inottemperanza” ai sensi dell’articolo 140.3 della Legge 17 novembre 2005 n. 165.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 dicembre 2009/1709 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI Francesco Mussoni – Stefano Palmieri
Il SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Valeria Ciavatta
Successivamente, la firma di VALERIA CIAVATTA è stata sostituita da quella di ANTONELLA MULARONI, Segretario di Stato per gli Affari Esteri (p. Segretario Interni Valeria Ciavatta).

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