San Marino Academy: rigettate le accuse di “persuasione”, ammenda per vizio amministrativo

San Marino Academy: rigettate le accuse di “persuasione”, ammenda per vizio amministrativo

La società sottolinea come l’unico fatto contestabile è di natura amministrativo-burocratica

A seguito della sanzione elevata venerdì 24 febbraio u.s. della Procura Federale della FIGC a carico della San Marino Academy e del suo dirigente Carlo Chiarabini, nonché in considerazione delle imprecisioni a più vie riportate, con l’obiettivo di chiarire l’inciampo burocratico-amministrativo alla base e l’assoluta inesistenza di “tentativi di persuasione di giovani calciatori”, siamo a condividere queste poche righe.

Come si può evincere dal Comunicato Ufficiale della FIGC (CU 257/AA) la sola violazione contestata è legata al “divieto, per tecnici inquadrati nell’Albo del Settore Tecnico di trattare direttamente o indirettamente calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura tecnica”. È dunque sufficiente leggere la sentenza stessa per rendersi conto che, nonostante la gravità delle accuse rivolte (in toto rigettate), l’unico fatto contestabile è di natura amministrativo-burocratica, in quanto Chiarabini – Responsabile di Settore Giovanile per la San Marino Academy – è altresì tesserato nell’Albo dei Tecnici (condizione prevista e normata a livello federale italiano). Del resto, pratiche quali l’illegittimo tentativo di persuadere calciatori minorenni a trasferirsi in una diversa società, prevedono sanzioni decisamente più severe, nel condiviso obiettivo di limitare pratiche non tutelanti club e giocatori stessi. Nulla però centra con la questione in oggetto nella quale, peraltro, i due calciatori coinvolti – liberi e svincolati – avevano deciso autonomamente, liberamente e legittimamente di valutare un’esperienza diversa. I documenti agli atti, nonché le testimonianze rese dai genitori dei ragazzi, sono elementi che inequivocabilmente provano come Chiarabini abbia agito in maniera corretta, limitandosi ad illustrare – in qualità di Responsabile di Settore Giovanile – le diverse attività sportive proposte della San Marino Academy, nonché la sua organizzazione tecnica.

Ciò di cui non si era a conoscenza e per la quale si è chiamati a scontare sanzione è che, per illustrare le sopracitate informazioni, Chiarabini avrebbe dovuto preventivamente sospendersi dall’Albo dei Tecnici. Di fatto, l’unico fatto contestato nella sanzione della Procura Federale in oggetto, a mente delle pesanti ed infondate accuse mosse in sede di segnalazione. Del resto, la Procura Federale stessa – non dando atto a procedere con alcun deferimento, vista l’insussistenza nel merito delle accuse – ha rilevato il mero vizio burocratico di cui sopra, rigettando l’ipotesi di “tentativo di persuasione”. Inoltre, a Chiarabini è stata riconosciuta l’assoluta estraneità alle accuse e l’operato in totale buona fede.

Queste brevi considerazioni, che illustrano il reale andamento dei fatti e la natura burocratica-amministrativa della violazione contestata in sede di giustizia sportiva, intendono fare chiarezza su un fatto di cui si è letto e parlato impropriamente nei giorni scorsi. Si è inteso qui approfondire quanto, superficialmente trasmesso alla comunità, può pericolosamente risolversi in attribuzioni senza fondamento alle quali la San Marino Academy e Carlo Chiarabini, non oggi ma da tanti anni, hanno dimostrato coi fatti di essere totalmente estranei.

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