San Marino. Antonio Fabbri: Caso Balsamo, Revisione per chiedere la restituzione di 2.150.000 Euro

San Marino. Antonio Fabbri: Caso Balsamo, Revisione per chiedere la restituzione di 2.150.000 Euro

L’informazione di San Marino

 

 

Caso Balsamo, Revisione per chiedere la restituzione di 2.150.000 Euro 

 

 

 

Difesa: “In assenza di condanna non può esserci confisca violazione del principio di legalità e della proprietà privata”

 

Pf: “I soldi sono stati accertati provento di reato e sono pertanto da confiscare. E’ principio assodato che il crimine non può pagare”

 

 

Antonio Fabbri

 

Si è aperta ieri l’udienza di revisione davanti al Giudice per i rimedi straordinari, Vitaliano Esposito. Il ricorso al terzo grado di giudizio è stato presentato dai legali delle sorelle Valentina e Angela Balsamo, gli avvocati Lara Conti e Federico Fabbri Ercolani. Le due sorelle, condannate in primo grado per riciclaggio, in appello sono state assolte per difetto dell’elemento psicologico del reato, il dolo. Il giudice Brunelli ha tuttavia confermato la confisca delle somme accertate di provenienza illecita, 2.150.000 euro. Somme che, secondo quanto accertato nei due gradi di processo, sono il frutto dei reati commessi dal padre, Cosimo Balsamo, condannato in via definitiva per associazione per delinquere finalizzata al furto e alla ricettazione di materiale ferroso, in particolare metalli pregiati come il rame.

L’introduzione della difesa Ad introdurre l’oggetto del contendere, l’avvocato Federico Fabbri Ercolani: “Riteniamo che la sentenza appello del professor Brunelli sia viziata per quanto concerne i diritti fondamentali della persona stabiliti dalla Cedu, per ingiustizia sostanziale e non altrimenti rimediabili. Riteniamo che siano stati violati i principi di legalità, presunzione di innocenza e diritto di proprietà”. La difesa ritiene che non vi sia alcuna norma che prevede la confisca senza che vi sia stata condanna. Di qui la contestata violazione del principio di stretta legalità della legge penale. “Il nodo principale è che vi debba essere condanna penale definitiva e non possa esserci confisca senza condanna. Ha sbagliato il giudice di appello penale che ha applicato la confisca utilizzando l’analogia in malam parte, applica la confisca obbligatoria che è prevista per altri casi che nulla hanno a che fare con quello di specie”.

La procura fiscale Di diverso avviso la Procura fiscale. “Riteniamo che il ricorso di revisione non sia ricevibile e, seppure dichiarato ricevibile, non sia ammissibile – ha detto il Pf Giorgia Ugolini – la revisione contempla quattro casi tassativi in cui possa essere ammessa e tra questi non vi è quello di pretese violazioni di diritti, come sollevato dalle ricorrenti. Attualmente sono 4 le pronunce del giudice di appello penale nelle quali è stata disposta la misura della confisca in assenza di una condanna – ha rilevato il Pf – I soldi sono di provenienza illecita e non c’è stata opposizione su questo. Se errore c’è stato nella sentenza di appello è in relazione all’assoluzione in ordine all’elemento soggettivo, perché c’è consapevolezza delle imputate della provenienza di quei soldi. Per cui la sentenza è ingiusta quanto all’assoluzione, non alla confisca. Infatti i fondi sono provenienti da reato. In secondo grado non è stato sollevato alcun dubbio circa la natura illecita dei fondi confiscati. Il denaro trasferito è profitto di una azione illecita, quindi per l’articolo 147 comma 1, che è diverso dall’articolo 240 del codice penale italiano cui la difesa vorrebbe assimilare il dettato sammarinese, questi soldi sono da confiscare. Per tale ragionamento è corretta la confisca disposta da giudice di appello penale con lo scopo di bloccare tali somme di accertata derivazione illecita. Al contrario vi sarebbe la restituzione delle somme a Cosimo Balsamo, autore del reato presupposto. E’ principio assodato in ambito europeo l’assunto che il crimine non può pagare. Tale principio è stato più volte ribadito nella giurisprudeza sammarinese e trova significato nelle convenzioni internazionali ratificate dalla Repubblica. La procura fiscale, pertanto, chiede che il ricorso sia dichiarato non ammissibile, con condanna delle ricorrenti alle spese di giustizia. Qualora il ricorso venga ritenuto ammissibile, la procura fiscale chiede che venga dichiarato non meritevole di accoglimento”.

Ulteriore intervento della difesa Per la difesa è poi nuovamente intervenuta l’avvocato Lara Conti. “Sappiamo che tra le ipotesi di revisione previste non è presente questo specifico caso. Ma è l’unico strumento mediante il quale possiamo porre rimedio alla violazione di diritti. E’ un’esigenza etica prima ancora che giuridica, per gravi o manifesti errori in caso di ingiustizia sostanziale. Riteniamo pertanto che vi sia competenza di questo Giudice di decidere”, ha detto Lara Conti. “Non c’è il reato, si ha una sentenza di assoluzione e quindi la confisca è una ingerenza nella vita delle ricorrenti e una violazione del diritto alla proprietà privata. Le misure restrittive dei diritti fondamentali devono avere una base legale, nell’ambito del principio di legalità e il provvedimento di confisca non ha base legale, ma si è irrogata una sanzione penale pur in assenza di accertamento formale della responsabilità”. Di qui la richiesta delle difese di accogliere il ricorso e revocare la confisca con la conseguente restituzione delle somme alle sorelle Balsamo.

In apertura era stato chiesto un rinvio dell’udienza da parte delle difese per valutare le memorie della procura fiscale. Il giudice ha quindi aggiornato l’udienza al 10 maggio.  

 

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