San Marino. Calcio scommesse, nuove squalifiche. Commissione disciplinare della Fsgc

San Marino. Calcio scommesse, nuove squalifiche. Commissione disciplinare della Fsgc

COMUNICATO UFFICIALE N° 11 DEL 15/10/2018
COMMISSIONE DISCIPLINARE
FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO
Procedimento disciplinare n. 4/2017 avente ad oggetto “Presunta alterazione della gara FOLGORESAN GIOVANNI del 9 marzo 2016 di Coppa Titano, della gara JUVENES-FOLGORE del 14 marzo 2017 di Coppa Titano, finalizzata a effettuare scommesse dall’esito sicuro, della gara JUVENES DOGANA – LA FIORITA del 30.03.2016 di Coppa Titano, della gara PENNAROSSA – LA FIORITA del 6.03.2016 del Campionato Sammarinese, nonché presunta violazione del divieto di scommettere poste in essere da tesserati della F.S.G.C.”.
La Commissione Disciplinare della FSGC:
– visto l’atto di deferimento della Procura Federale della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio del 27 agosto 2018;
– visti i documenti allegati al presente procedimento disciplinare;
– viste le memorie depositate dai soggetti deferiti;
– preso atto della requisitoria del Procuratore Federale e delle richieste sanzionatorie formulate;
– preso atto delle difese dei legali delle parti deferite e delle dichiarazioni rese in sede dibattimentale dalle
stesse parti deferite;
– determinato “in continuazione” l’ammontare delle sanzioni ulteriori rispetto all’illecito disciplinare più
grave commesso dal deferito e, ove ne sussistano i presupposti, applicata la riduzione delle sanzioni ai sensi
dell’art. 32 Reg. Disciplina (Collaborazione degli imputati),
1) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina, per avere effettuato scommesse sulla gara
Fiorentino – Cailungo del 30.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016), sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016) e sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La
Fiorita del 30.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016), irroga la sanzione complessiva di anni 2 di inibizione ed € 1.000,00 di ammenda a carico del tesserato signor Gasperoni Alan (all’epoca dei fatti Presidente della
Società Polisportiva LA FIORITA 1967);
2) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per la violazione ascritta di cui all’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina, per avere effettuato reiteratamente nel tempo
scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, irroga la sanzione di mesi 6 di squalifica ed € 400,00 di ammenda a carico del tesserato signor Perrotta Francesco (all’epoca dei fatti
calciatore tesserato della società S.S. FOLGORE dalla stagione sportiva 2014 – 2015 alla stagione sportiva 2016 – 2017 e della società LIBERTAS nella stagione sportiva 2017 – 2018);
3) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC nei confronti del signor Montanari Simone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S. Pennarossa (nella s.s. 2015 – 2016) e della S.S.
FOLGORE (nella s.s. 2016-2017), accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale,
omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Cangini Alessio sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016) e le scommesse
effettuate dal signor Cuttone Alessandro sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017). Nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell’ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui al Comunicato Ufficiale della FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018. La sanzione già comminata nell’ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile alle condotte omissive contestate nel presente procedimento n. 4 del 2017;
4) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina, per avere effettuato reiteratamente nel tempo
scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, all’art. 6, comma 3°, Reg. Disciplina, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017) ed all’art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Cuttone Alessandro sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017), irroga la sanzione complessiva di anni 1 e mesi 3 di squalifica ed € 400,00 di ammenda a carico del tesserato signor Berardi Nicola (all’epoca dei fatti allenatore della S.S. FOLGORE dalla stagione sportiva 2015 – 2016 alla stagione sportiva 2016 – 2017 e della società polisportiva LA FIORITA 1967 nella stagione sportiva 2017 – 2018), di cui mesi 6 di squalifica ed € 400,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 1°, mesi 6 di squalifica per la violazione dell’art. 6, comma 3° e mesi 3 di squalifica per la violazione dell’art. 5, comma 2°;
5) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina, per avere effettuato reiteratamente nel tempo
scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, ed all’art. 6, comma 1°, Reg. Disciplina, per avere prima della gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 (stagione
sportiva 2015- 2016), posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa, irroga la sanzione complessiva di anni 1 e mesi 8 di squalifica ed € 1.200,00 di ammenda a carico del
tesserato signor Muccini Manuel (calciatore della società S.S. FOLGORE dalla stagione sportiva 2015 – 2016 alla stagione sportiva 2017 – 2018), di cui anni 1 e mesi 6 di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda per
la violazione dell’art. 6, comma 1° e mesi 2 di squalifica ed € 200,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 1°;
6) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per la violazione ascritta di cui all’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina, per avere effettuato reiteratamente nel tempo
scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, irroga la sanzione di mesi 6 di squalifica ed € 400,00 di ammenda a carico del tesserato signor Aluigi Riccardo (calciatore della società
S.S. FOLGORE sin dal settore giovanile);
7) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina, per avere effettuato reiteratamente nel tempo
scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016) e per avere
effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016) ed all’art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina, per aver violato il dovere di informare senza indugio la
Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016) e le
scommesse effettuate per interposta persona dal signor Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016), irroga la sanzione complessiva di anni 1, mesi 1 e
giorni 15 di squalifica ed € 800,00 ammenda a carico del tesserato signor Gozi Gemino (calciatore della società Tre Penne nella stagione sportiva 2015 – 2016), di cui anni 1 di squalifica ed € 650,00 di ammenda
per la violazione dell’art. 5, comma 1°, e mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 2°;
8) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC nei confronti del signor Vagnetti Davide, all’epoca dei fatti tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964, accertate la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Muratori Gabriele sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016) e dal signor Dalibor Riccardi, Gemino Gozi e Muratori Gabriele, quest’ultimo per interposta persona, sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.03.2016. Nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell’ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui al Comunicato Ufficiale della FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018. La sanzione già comminata nell’ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile alle condotte omissive contestate nel presente procedimento n. 4 del 2017;
9) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina, per avere effettuato reiteratamente nel tempo
scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, nonché sulle gare organizzate dalla F.S.G.C. Fiorentino – Cailungo del 30.3.2016 e Murata – Domagnano del 30.3.2016, e sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La FIORITA del 30.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016), ed all’art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di
denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate per interposta persona dal signor Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016), irroga la sanzione
complessiva di anni 1, mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 1.150,00 ammenda a carico del tesserato signor Riccardi Dalibor (all’epoca dei fatti tesserato per la società Virtus A.C. 1964), di cui anni 1 di squalifica ed
€ 1.000,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 1°, e mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 2°;
10) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 6, comma 3° Reg. Disciplina, per aver violato il dovere di informare
senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015- 2016) e la gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore
del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017) ed all’art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le
scommesse effettuate dal signor Cuttone Alessandro sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017), irroga la sanzione di mesi 3 di squalifica a carico del tesserato
signor Aruci Armando (all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società Virtus A.C. 1964 ed attualmente non tesserato) per le violazioni ascritte di cui all’art. 6, comma 3° Reg. Disciplina. Salvo quanto sopra
indicato, nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell’ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui al Comunicato Ufficiale della FSGC n. 26 del 26 gennaio
2018, in relazione alla violazione di cui all’art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina. La sanzione già comminata nell’ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile alle condotte
omissive contestate nel presente procedimento n. 4 del 2017. La sanzione di cui al presente provvedimento dovrà essere scontata a decorrere dal giorno successivo allo scadere di eventuali sanzioni attualmente in
corso di esecuzione della medesima natura;
11) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 6, comma 1° Reg. Disciplina, per avere prima della gara di Coppa Titano
San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016), posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa al fine di effettuare scommesse dall’esito sicuro, ed all’art. 5,
comma 1°, Reg. Disciplina, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016) e sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del
30.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016), irroga la sanzione complessiva di anni 3 e mesi 6 di inibizione ed € 2.500,00 di ammenda a carico del tesserato signor Muratori Gabriele (all’epoca dei fatti tesserato per la
società S.S. FOLGORE), di cui anni 3 di inibizione ed € 2.000,00 di ammenda per la violazione dell’art. 6, comma 1°, e mesi 6 di inibizione ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 1°;
12) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina, per avere effettuato scommesse sulla gara
di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016), e sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017) ed all’art. 5, comma 2°, Reg.
Disciplina, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Montanari Simone sulla gara di Coppa
Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016), irroga la sanzione complessiva di anni 1, mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 1.150,00 ammenda a carico del tesserato signor Cangini
Alessio (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.P. LA FIORITA 1967), di cui anni 1 di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 1°, e mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00
di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 2°;
13) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 6, comma 1° Reg. Disciplina, per avere prima della gara di Coppa Titano
Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017), posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa, al fine di effettuare scommesse dall’esito sicuro, ed all’art. 5,
comma 1°, Reg. Disciplina, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017), irroga la sanzione complessiva di anni 1 e mesi 6 di squalifica
e € 1.000,00 di ammenda a carico del tesserato signor Cuttone Alessandro (calciatore tesserato nella stagione 2016 – 2017 fino a dicembre 2016 per la A.S. San Giovanni e da gennaio 2017 per la A.C.
JUVENES DOGANA, attualmente non tesserato), di cui anni 1 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell’art. 6, comma 1°, e mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5,
comma 1°. La sanzione di cui al presente provvedimento dovrà essere scontata a decorrere dal giorno successivo allo scadere di eventuali sanzioni attualmente in corso di esecuzione della medesima natura;
14) non accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC del tesserato Capellini Renato (presidente e legale rappresentante pro tempore della società S.S. FOLGORE) per la omessa denuncia di cui
all’art. 6 comma 3° Reg. Disciplina, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017
(stagione sportiva 2016 – 2017);
15) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per la violazione dell’art. 3, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità diretta per le condotte
poste in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore signor Gasperoni Alan irroga la sanzione di € 1.500,00 di ammenda a carico della società S.P. LA FIORITA 1967;
16) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per la violazione dell’art. 3, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità oggettiva per le
condotte poste in essere dal proprio tesserato all’epoca dei fatti, signor Cangini Alessio, irroga la sanzione di € 250,00 di ammenda a carico della società S.P. LA FIORITA 1967;                                                              17) non accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC della società S.S. FOLGORE per la violazione dell’art. 3, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore all’epoca dei fatti, signor Capellini Renato;

18) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg. Disciplina della FSGC, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati, all’epoca dei fatti, signori Perrotta Francesco,
Montanari Simone, Berardi Nicola, Muccini Manuel, Aluigi Riccardo e Muratori Gabriele ed irroga la sanzione di € 1.750,00 di ammenda a carico della società S.S. FOLGORE in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati all’epoca dei fatti, signori Perrotta Francesco, Berardi Nicola, Muccini Manuel, Aluigi Riccardo e Muratori Gabriele. Salvo quanto sopra indicato, nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata
rispetto a quella già comminata nell’ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui al Comunicato Ufficiale della FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018, in relazione alle condotte ascritte al proprio
tesserato, all’epoca dei fatti, signor Montanari Simone. La sanzione già comminata nell’ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile in relazione alle condotte ascritte allo
stesso proprio tesserato Montanari Simone nel presente procedimento n. 4 del 2017;
19) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg. Disciplina della FSGC, in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato Montanari Simone, ed irroga la sanzione di €
250,00 di ammenda a carico della società S.S. PENNAROSSA;
20) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg. Disciplina della FSGC, in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato Gozi Gemino, ed irroga la sanzione di € 250,00
di ammenda a carico della società S.P. TRE PENNE;
21) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg. Disciplina della FSGC, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati, all’epoca dei fatti, signori Vagnetti Davide,
Riccardi Dalibor ed Aruci Armando ed irroga la sanzione di € 250,00 di ammenda a carico della società VIRTUS A.C. 1964 in relazione alle sole condotte ascritte al proprio tesserato all’epoca dei fatti, signor
Riccardi Dalibor. Salvo quanto sopra indicato, nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell’ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui al Comunicato Ufficiale della
FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati, all’epoca dei fatti, signori Vagnetti Davide e Aruci Armando. La sanzione già comminata nell’ambito del procedimento 
disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile in relazione alle condotte ascritte agli stessi propri tesserati Vagnetti Davide e Aruci Armando nel presente procedimento n. 4 del 2017;
22) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg. Disciplina della FSGC, della società A.C. JUVENES – DOGANA in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato
Alessandro Cuttone, con la precisazione che nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell’ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui al Comunicato Ufficiale della
FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018. La sanzione già comminata nell’ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato Alessandro
Cuttone nel presente procedimento n. 4 del 2017.

San Marino, 15 ottobre 2018
La Commissione Disciplinare
La Segreteria
Elisa Felici

 

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