San Marino. Conto Mazzini, sentenza: denaro da corruzione nei finanziamenti ai partiti

San Marino. Conto Mazzini, sentenza: denaro da corruzione nei finanziamenti ai partiti

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Mazzini, quando nei finanziamenti ai partiti finiva denaro da corruzione

Antonio Fabbri

La parte introduttiva generale delle motivazioni della sentenza sul “conto Mazzini”, tratta anche del finanziamento ai partiti, in particolare perché diverse difese hanno sostenuto che all’epoca i finanziamenti alle forze politiche soggiacevano ad una regolamentazione meno rigorosa rispetto ad oggi. Molti imputati nelle loro dichiarazioni, e così i loro legali, hanno affermato a propria difesa che le movimentazioni di denaro erano contributi per l’attività politica, personale e del partito. 

Molte movimentazioni di denaro legate ai famigerati libretti al portatore, si sono registrate, come è emerso dalle carte e dal dibattimento, in periodo pre-elettorale. Così nell’introduzione alle motivazioni il giudice Gilberto Felici prende in esame anche questo motivo difensivo. “Si è molto speculato – dice – anche intorno alle modalità di finanziamento dei partiti, sostenendo che anteriormente alla legge 23 novembre 2005 n. 170 – “Finanziamento dei partiti e movimenti politici” – entrata in vigore successivamente alle elezioni politiche del 4 giugno 2006”, la normativa avesse le maglie più larghe. “Questo ultimo fatto – rileva il giudice – è particolarmente evocativo del timore che il mutamento arrecava in capo alle forze politiche, evidentemente avvezze a pratiche di finanziamento piuttosto libere. Ciononostante, anche questo argomento è tuttavia improprio, rispetto alle contestazioni mosse”.

La contestazione mossa nel processo è infatti il riciclaggio e un contributo corruttivo, non si trasforma in denaro pulito semplicemente perché iscritto a bilancio come finanziamento al partito, dice in sostanza il giudice.

Le accuse “infatti fanno riferimento ad uno specifico misfatto, il riciclaggio, che sussiste laddove gli elementi della fattispecie sono integrati; non richiedendo invece la violazione della legge sul finanziamento della politica. I fatti di contribuzione verso partiti e movimenti politici rilevano penalmente anche se conformi alla legge oggi vigente qualora integrino la fattispecie tipica, e non rilevano penalmente anche se difformi dalla legge vigente o in assenza di legge qualora non integrino la fattispecie tipica. La presenza nel bilancio di un partito politico di un contributo corruttivo – spiega Felici – non rende lecito quel contributo, e non rende lecita l’attività, teleologicamente orientata, di dissimulazione della sua origine; la ricezione di un contributo volontario non iscritto in bilancio non rende illecito, ai fini della legge penale sulla corruzione e sul riciclaggio, quella dazione e i successivi passaggi della relativa provvista”.

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