San Marino. Decreti salvabanche legittimi, le motivazioni dei garanti

San Marino. Decreti salvabanche legittimi, le motivazioni dei garanti

L’Informazione di San Marino

Pubblicate le sentenze con le quali i Garanti hanno rigettato i ricorsi di costituzionalità delle opposizioni 

Decreti salvabanche legittimi ecco le motivazioni dei garanti 

Alcuni ricorsi dichiarati infondati, altri inammissibili e in certi casi non sufficientemente motivati o difficilmente “intellegibili”

Antonio Fabbri

Sono state pubblicate le motivazioni del rigetto dei ricorsi di costituzionalità presentati dall’opposizione attraverso l’avvocato Andrea Belluzzi verso i decreti legge emessi a tutela del sistema bancario. I decreti impugnati erano i numeri 78, 79, 87, 93 del luglio scorso riguardanti “Misure urgenti a sostegno del sistema bancario” Le varie questioni sono state dichiarate in certi casi non fondate in altri addirittura inammissibili. Tra le contestazioni sollevate quella che i Decreti, come quello che stabilisce la convertibilità del credito di imposta in titoli del debito pubblico, avendo una applicazione differita ed eventuale e dando il termine del 31 dicembre 2018 per la convertibilità, non rispetterebbero il requisito di straordinaria necessità e urgenza. “E’ agevole desumere – dicono i Garanti – che la valutazione sui presupposti di necessità e urgenza debba essere compiuta considerando, tra l’altro, la natura e gli effetti sistemici di tali interventi, cosicché le singole disposizioni, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti, vanno considerate nel contesto di una più complessiva strategia di intervento cui accedono come tasselli del complessivo provvedere. Ora non può dubitarsi che la situazione di crisi finanziaria e le minacce alla stabilità del sistema economico e finanziario, cui i provvedimenti in oggetto intendono far fronte, siano ragioni sufficienti per considerare quantomeno non implausibile la valutazione del Congresso di Stato (confermata dal Consiglio Grande e Generale all’atto della ratifica) sulla sussistenza di condizioni di necessità ed urgenza del provvedere” dicono i Garanti.

Il Collegio, poi, parla di “errore prospettico dei ricorrenti” affermando che la operatività differita dei Decreti e la limitazione nel tempo, non è sintomo di mancanza di urgenza, ma semmai del suo contrario. “La circostanza – segnalata dai ricorrenti – che alcuni crediti siano ancora oggetto di verifica e accertamento – dicono infatti i Garanti – in realtà consente di meglio apprezzare la distinzione tra l’urgenza di predisporre le condizioni giuridico-operative per la conversione dei titoli e la possibilità che tali procedure siano attivate successivamente, anche in considerazione della conclusione dei menzionati accertamenti”.

Tra le questioni dichiarate infondate anche quella che riguarda la garanzia dello Stato sulla copertura delle operazioni a tutela del sistema. “I ricorrenti contestano la legittimità costituzionale di tali disposizioni attraverso un’argomentazione invero piuttosto generica, basata soprattutto sul rinvio, senza peraltro una chiara enunciazione delle ricadute, ai fini dei presenti ricorsi, della disciplina sulla copertura delle spese e sui vincoli di bilancio prevista nell’ordinamento italiano”. Quindi il Collegio Garante rileva che vengono richiamati principi dell’ordinamento di un altro Stato e di fatto non risparmia un certo biasimo al ricorso presentato per conto delle opposizioni dall’avvocato Andrea Belluzzi, affermando che non si comprende bene neppure cosa si intendesse censurare.

“Nei limiti di intellegibilità della censura e per quanto la si sia potuta ricostruire sulla base del parametro invocato – affermano infatti i garanti – la questione è infondata”, dice infatti il Collegio. Una mancanza di intellegibilità sul piano del diritto che qualifica più una valenza di contestazione politica mossa utilizzando un ricorso costituzionale, che l’avere effettivamente chiaro che cosa di incostituzionale ci potesse essere nel provvedimento sottoposto all’esame dei Garanti.

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