San Marino. Ecco le regole per gli eventi all’aperto e al chiuso

San Marino. Ecco le regole per gli eventi all’aperto e al chiuso

Emanati in queste ore dal governo della Repubblica di San Marino il regolamento e il protocollo per manifestazioni, incluse quelle sportive, le feste, gli spettacoli, gli eventi di intrattenimento e le feste ed eventi che prevedono il ballo e per teatri, musei, biblioteche e luoghi della cultura.

IL REGOLAMENTO

“Le linee guide per le manifestazioni, incluse quelle sportive, le feste, gli spettacoli e gli eventi di intrattenimento svolti in luoghi pubblici e privati sia all’aperto sia al chiuso, di cui all’articolo 11 del decreto legge 30 aprile 2021 n. 85, sono contenute nell’Allegato A ‘Protocollo per manifestazioni, incluse quelle sportive, le feste, gli spettacoli, gli eventi di intrattenimento e le feste ed eventi che prevedono il ballo e per teatri, musei, biblioteche e luoghi della cultura’ del presente regolamento elaborato dal Servizio di Protezione Civile – dipartimento Territorio e Ambiente e dal dipartimento Prevenzione – Uoc Sanità Pubblica”(Articolo unico del regolamento 7/2021)

Ecco il regolamento

IL PROTOCOLLO

Finalità 

Il protocollo per manifestazioni, incluse quelle sportive, le feste, gli spettacoli, gli eventi di intrattenimento e le feste ed eventi che prevedono il ballo e per teatri, musei, biblioteche e luoghi della cultura “si divide in due aree, controllo e prevenzione, ed è strutturato per prevenire comportamenti che espongono al rischio gli spettatori/partecipanti/visitatori a manifestazioni, incluse quelle sportive, le feste, gli spettacoli e gli eventi di intrattenimento e le feste ed eventi che prevedono il ballo, attività di discoteca in sale da ballo, night club e locali simili e per teatri, musei, biblioteche e luoghi della cultura”. (Art. 1 – Finalità)

Capienze

Per ogni area o locale le capienze consentite sono così definite:

a) Manifestazioni, incluse quelle sportive, le feste, gli spettacoli e gli eventi all’aperto in zona circoscrittai) Con stazionamento del pubblico in piedi (concerti)
Capienza consentita =superficie area (mq) x 0.8
(Una persona ogni metro quadrato adottando un franco di sicurezza del 20% dovuto al fatto che si presume che le persone non rimangano stazionanti per tutto l’evento nella medesima posizione e il franco del 20% garantirebbe una maggiore superficie a disposizione al fine di garantire lo spostamento mantenendo il distanziamento interpersonale)
Il non superamento della capienza consentita dovrà essere garantito mediante idoneo sistema di monitoraggio degli ingressi.
ii) Con posti a sedere (rappresentazioni teatrali, spettacoli in genere, …)
La massima capienza sarà di volta in volta stabilita in funzione del layout delle sedute proposto dall’organizzatore dell’evento che dovranno tenere conto dei seguenti aspetti:
– Pubblico disposto occupando i posti a sedere in modo alternato per garantire il distanziamento secondo anche lo norme relative ai locali di pubblico spettacolo
– Distanza tra file di sedie
– Sedie collegate rigidamente tra loro in file
– Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie in gruppi di 10 file
– Settori separati tra loro ≥ 1.2m

b) Manifestazioni, incluse quelle sportive, le feste, gli spettacoli e gli eventi all’aperto diffusi (ad es: rievocazione storica per le contrade del centro, manifestazione sportiva-rally, ecc.)
Capienza massima stabilita dal mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, salvo il termine più restrittivo previsto fino alle ore 5 del 3 giugno 2021, con le relative deroghe, di 1,5 metri previsto in vigenza del decreto legge 30 aprile 2021 n. 85 art. 2 comma 4.

c) Musei
Aree museali al chiuso
Capienza stabilita, in linea con quanto già espresso dal decreto per le attività economiche, di una persona ogni 3 mq ad esclusione dei nuclei di conviventi.
Aree museali all’aperto
Capienza massima stabilita dal mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

d) Cinema, teatri, biblioteche, impianti sportivi, aree/locali al chiuso per spettacoli in genere, eventi e manifestazioni sportive
In vigenza del decreto legge 30 aprile 2021 n.85 art.2 comma 4 il pubblico deve essere disposto occupando i posti a sedere in modo alternato per garantire il distanziamento di almeno 1,5 metri, salvo le deroghe per i soggetti rientranti nello stesso nucleo familiare. Dalle ore 5 del 3 giugno 2021 tale distanziamento viene ridotto a 1 metro. La capienza consentita non potrà mai superare il 50% della capienza massima dei posti a sedere. Non è ammesso assistere alla manifestazione in piedi.
Per i camerini è sconsigliato l’uso promiscuo e comunque si dovrà mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri.
I guardaroba non sono messi in funzione. L’artista dovrà mantenere una distanza minima di 2 metri dal pubblico senza obbligo di utilizzo della mascherina. (Art. 2 – Capienze)

Utilizzo della mascherina

L’utilizzo della mascherina nel corso di manifestazioni, incluse quelle sportive, le feste, gli spettacoli, gli eventi di intrattenimento e le feste ed eventi che prevedono il ballo è previsto in ogni caso come segue:
a) in luoghi al chiuso: l’utilizzo è previsto sempre
b) in luoghi all’aperto: in vigenza del decreto legge 30 aprile 2021 n. 85 art. 2 comma 4, l’utilizzo è previsto per i soggetti non vaccinati e non rientranti nello stesso nucleo familiare, solamente qualora non si riesca a garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri. Successivamente alle ore 5 del 3 giugno 2021, tale distanziamento è ridotto a 1 metro.
c) per personale di servizio a contatto con il pubblico: l’utilizzo è previsto sempre. (Art. 3 – Utilizzo della mascherina)

Ulteriori disposizioni

Particolari disposizioni di eventuale allentamento delle misure sopra indicate riguardanti l’utilizzo della mascherina per particolari attività (biblioteche, artisti, ecc.), potranno essere gestite secondo le prescrizioni del Dipartimento Prevenzione e Protezione Civile così come previsto dal decreto legge 30 aprile 2021 n. 85 art. 11 comma 2.

Sono chiuse al pubblico le emeroteche. Nelle biblioteche, ove presenti appositi dispositivi separatori delle postazioni, idonea ventilazione dei locali, periodica igienizzazione delle superficie, è derogato l’obbligo di utilizzo della mascherina.

Su tutte le porte e accessi in ingresso delle aree o dei locali potrà essere rilevata la temperatura corporea sia per gli spettatori/partecipanti/visitatori sia per il personale in servizio e gli artisti.

Al fine di consentire un eventuale tracciamento, anche in ragione dell’entità dell’evento in programmazione, è da prevedersi l’utilizzo di un bracciale contenente codice a barre con le informazioni del caso e la possibilità di permettere il mantenimento della capienza massima consentita nell’evento/area.

L’accesso ad eventi che prevedono il ballo o comunque alto affollamento (balli all’aperto, concerti, rappresentazioni varie, ecc.) è consentito in vigenza del decreto legge 30 aprile 2021 n. 85 art. 11 comma 4, solo a persone che rientrino nella definizione di vaccinato/i di cui all’articolo 1, comma 3 lettera a) del medesimo decreto legge 30 aprile 2021 n. 85, e successivamente alle ore 5 del 3 giugno 2021 previa documentazione accertante lo screening diagnostico con tampone antigenico negativo da eseguirsi nelle 48 ore precedenti presso una struttura autorizzata, riconosciuta e certificata che garantisca la tempistica dell’effettuazione del test e la comunicazione dell’esito al soggetto interessato e, in caso di positività, anche alle autorità sanitarie competenti. Le medesime disposizioni per l’accesso alla manifestazione/evento/spettacolo o ai locali dell’attività di discoteca, sale da ballo, night club e simili devono essere applicate anche agli artisti, staff, collaboratori, ecc.

Dovrà essere presente ed esposta in maniera visibile in tutta l’area o nei locali adeguata pubblicità con apposito materiale informativo sulle buone norme da utilizzare per la prevenzione del contagio e delle norme previste per la permanenza nell’area o nei locali

Sempre in prossimità delle porte e accessi di ingresso delle aree e dei locali, nei servizi igienici e nelle zone a maggiore affollamento devono essere posizionati distributori di prodotto sanificante.

Il personale in servizio, sia dipendenti che collaboratori, dovrà adempiere a quanto prescritto dalle normative in materie di igiene e sicurezza sul lavoro ed al protocollo Covid redatto ad integrazione del Dvr.

I percorsi di accesso e di uscita devono prediligere un unico flusso direzionale al fine impedire e/o evitare assembramenti durante le operazioni di ingresso e di uscita dall’area e dai locali.

Nell’intera area e nei locali dovrà essere posizionata e ben visibile la segnaletica necessaria per la canalizzazione dei flussi all’interno degli spazi e l’individuazione di appositi percorsi di uscita/ingresso per ridurre al minimo le possibilità di sosta e di aggregazione/assembramento delle persone presenti.

Nell’intera area e nei locali deve essere assicurato un idoneo servizio di controllo con personale di vigilanza che permetta l’intervento immediato in caso di assembramento o di situazioni che impediscano i flussi nelle vie di uscita.

È fatto divieto di consumare alimenti e bevande, divieto di fumare se non nelle zone appositamente individuate e debitamente segnalate mantenendo il distanziamento interpersonale. I bar saranno posizionati solo al di fuori delle aree ad alta densità con accesso contingentato secondo le modalità previste ordinariamente previste per tali esercizi.

Qualora prevista, la somministrazione di cibo e alimenti è consentita nella esclusiva modalità/formula pick and seat riducendo al minimo le code e gli spostamenti. Le aree per consumare cibo e bevande devono essere attrezzate per posti a sedere distanziati in modo da consentire di eseguire tutte le procedure di sanificazione e consentirne la successiva fruizione in piena sicurezza.

All’interno dell’area o dei locali deve essere presente un punto di distribuzione “Dpi” per tutto il personale, dipendenti e collaboratori. Durante il servizio deve essere garantito un adeguato ricambio con sostituzione mascherina protettiva almeno ogni 6 ore di utilizzo.

All’interno dell’area o dei locali deve essere presente un punto di distribuzione “Dpi” per il ricambio delle mascherine degli avventori al fine di fornire agli stessi l’eventuale “Dpi” – mascherina di ricambio in caso di smarrimento o a seguito di rottura. All’interno dell’area o dei locali devono essere posizionati per lo smaltimento dei “Dpi” personali degli avventori.

La Gestione del deflusso dopo l’uscita dall’area e dai locali deve essere facilitata tramite idonea segnaletica e agevolata dal personale di servizio al fine di evitare assembramenti nelle aree parcheggio.

La Gestione del deflusso dopo l’uscita dall’area e dai locali deve essere facilitata tramite idonea segnaletica e agevolata dal personale di servizio al fine di evitare assembramenti nelle aree parcheggio.

In tutti i locali al chiuso si dovrà assicurare un periodico arieggiamento naturale. L’utilizzo degli impianti di riscaldamento/condizionamento è subordinato all’effettuazione di pulizia periodica dei filtri da farsi sempre ad impianto spento.

Qualora l’evento preveda il riutilizzo degli stessi locali e aree in tempi brevi si dovrà provvedere ad una adeguata sanificazione delle superfici che possono essere venute a contatto con gli avventori.

Per i locali al chiuso deve essere garantita la frequente pulizia e disinfezione, periodicamente e almeno al termine di ogni giornata, di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.). (Art. 4 – Ulteriori disposizioni)

Gestione di eventuali positivi

Qualora si dovesse riscontrare un potenziale soggetto positivo, si dovrà prevedere idoneo spazio di temporaneo isolamento per poi assicurare un rientro protetto presso la struttura sanitaria di pertinenza o il proprio domicilio. (Art. 5 – Gestione di eventuali positivi)

Ecco il protocollo

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