San Marino, finanziarie in chiaro. Gabriele Frontoni, Italia Oggi

San Marino, finanziarie in chiaro. Gabriele Frontoni, Italia Oggi

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 Oggi

Dalla Repubblica del
Titano arriva il primo codice di regole per le società che erogano il credito

 

San
Marino, finanziarie in chiaro

Dovranno essere indicati i
nomi dei soci nell’atto costitutivo

 

Gabriele Frontoni


San Marino muove un nuovo passo nella
direzione della trasparenza. I vertici della Banca centrale del Titano hanno
emanato due nuovi regolamenti che entreranno in vigore il 1 luglio prossimo e
andranno a definire i particolari della nuova ossatura della concessione del
credito sulla Rupe. Si tratta del primo corpus normativo, organico ed
esaustivo, per il secondo comparto più redditizio del sistema finanziario
sammarinese, rappresentato dalle società finanziarie, finora regolato per lo
-più attraverso una molteplicità di circolari e lettere uniformi su argomenti
settoriali e da stralci di regolamentazione bancaria richiamata in via
provvisoria. Nello specifico, l’articolo 3 del regolamento 2011-03 stabilisce
che d’ora in avanti, per poter operare a San Marino, le società finanziarie
dovranno contenere, nell’atto costitutivo, le generalità di tutti i soci, il
valore nominale complessivo delle quote sottoscritte da ciascuno dei soci sull’intero
capitale sociale; le generalità dei membri degli organi amministrativi e di
controllo; e il nome della società di revisione incaricata del controllo
contabile e della certificazione dei bilanci. Previsti anche stringenti
requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali delle società finanziarie:
«Non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne
definitive a pene detentive per reati rilevanti; per misfatti rientranti tra i
reati contro l’ordine pubblico, contro la fede pubblica o dei privati contro la
pubblica amministrazione, per i quali sia stata applicata la pena della
prigionia per un tempo non inferiore a un anno non sospesa; non avere mai
subito condanne definitive per misfatti di altra natura per i quali sia stata
applicata la pena della prigionia per un tempo non inferiore a due anni non
sospesa; e non aver ricoperto incarichi in imprese finanziarie sottoposte negli
ultimi cinque anni a provvedimenti straordinari». Ma come avverrà la
concessione del credito? L’intero processo (istruttoria, erogazione,
monito-raggio delle posizioni, interventi in caso di anomalia, revisione delle
linee di credito) dovrà essere sottoposto a verifica periodica», si legge nel
regolamento. «Gli affidamenti saranno concessi sulla-base di un procedimento
documentato, e annotati in specifici registri, contenenti, per ciascun
affidamento nome del beneficiario, ammontare, forma tecnica di utilizzo,
garanzie, scadenza, organo proponente e deliberante, importo complessivo delle
facilitazioni, già in essere con il medesimo nominativo, oltre allo scopo del
finanziamento». Prevista anche l’istituzione di presidi di vigilanza, requisiti
minimi per operare, disposizioni sui rapporti con la clientela, e criteri per
la determinazione del patrimonio di vigilanza, insieme alla copertura
patrimoniale dei rischi. «Le società finanziarie devono accantonare almeno il
20% degli utili netti conseguiti al termine di ciascun esercizio sociale al
fondo di riserva ordinario», si legge nel regolamento, stabilendo una copertura
patrimoniale minima richiesta per i rischi di inadempimento dei debitori pari
all’8% del totale delle attività di rischi.

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