Dal sito San Marino Fixing un interessante paragone tra il tanto discusso art.18 italiano e le norme sammarinesi sul licenziamento.
I concetti che in Italia sono concentrati nell’art. 18, a San Marino
vengono ripresi e sostanzialmente spalmati in diversi articoli (il 4, il
5, il 6, il 7 e soprattutto il 13) della “Legge che detta norme sulle
sanzioni disciplinari e sui licenziamenti individuali e collettivi” (la
77/1973).
A San Marino la legge specifica che “il licenziamento del prestatore di
lavoro non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo”
(art. 4). L’art. 5 specifica che in caso di licenziamento in tronco non è
dovuto il preavviso. L’art. 6 invece stabilisce in che cosa consiste il
giustificato motivo, oggettivo e soggettivo, alla base dell’eventuale
licenziamento, e qual è considerata giusta causa, mentre l’articolo
successivo (art. 7) rende nullo il licenziamento discriminatorio, quello
ovvero determinato da ragioni di credo politico, fede religiosa,
libertà di pensiero e espressione o a seguito di attività (o semplice
appartenenza) sindacale.
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