San Marino. Iva e barche: la Cassazione da’ ancora ragione al Titano. San Marino Oggi

San Marino. Iva e barche: la Cassazione da’ ancora ragione al Titano. San Marino Oggi

San Marino Oggi: Iva e Barche: San Marino ha ragione ancora una volta /
Nuova sentenza della Corte di Cassazione: non c’è né evasione né contrabbando

(…) E con questa ultima pronuncia in ordine di tempo, per il Sole 24 ore “dovrebbe, definitivamente, porre fine alla citata attività di polizia giudiziaria svolta dalla GdF.
Scrive il Sole 24 ore: “i giudici di legittimità, richiamando anche il recente orientamento della Suprema Corte (sentenza 34256/2012), hanno evidenziato che il delitto di evasione iva all’importazione non è configurabile nel caso di merci importate dalla Repubblica di San Marino nel territorio italiano. Ciò in quanto a seguito dell’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e la repubblica del Titano gli scambi doganali con l’Italia sono eseguiti in esenzione da tutti i dazi all’importazione e all’esportazione”. Da qui l’insussistenza quindi dei reati ipotizzati da procura e GdF.

E analogo articolo, sempre ieri, è apparso pure sulle colonne di Italia Oggi, a firma di Debora Alberici che scrive: “non evade
l’iva la barca immatricolata a San Marino”. Infatti possiamo leggere che “L’uso stabile in Italia di un veicolo o di una imbarcazione immatricolati a San Marino non configura il reato di evasione dell’iva all’importazione. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 1172 del 9 gennaio 2012, ha annullato il sequestro di una barca immatricolata presso la Repubblica di San Marino ma inserita stabilmente in Italia. In ragione del particolare regime stabilito, motivano i giudici con l’ermellino, l’eventuale mancato assolvimento del tributo non potrebbe farsi rientrare nella fattispecie penalmente sanzionata dall’art. 292 del dpr 43/1973,
mentre il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la stabile introduzione e l’utilizzo nel territorio nazionale di un bene immatricolato in San Marino, senza versamento dell’Iva, configurino una violazione delle disposizioni dettate dal dpr 633/72 e ciò in ragione di quanto disposto dall’articolo 70 del dpr 633/72 e al rinvio alle leggi doganali in esso contenuto operando in tal modo un’inammissibile analogia”.
(…)

 

Leggi l’articolo di

Antonio Iorio, IlSole24Ore

Debora Alberici, ItaliaOggi

 

 

 

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