L’Agenzia delle Entrate della Repubblica italiana ha pubblicato ieri la circolare 61/E avente per oggetto “Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust”, che riguarda da vicino la Repubblica di San Marino, intenzionata a mettere a disposizione, anche degli italiani, questo mezzo, ristrutturato recentemente con una apposita legge.
A prima vista paiono riconfermate le restrizioni al suo uso anticipate da Fabrizio Vedana di ItaliaOggi.
IlSole24Ore se ne occupa sotto questo titolo: Le indicazioni delle Entrate / Trust inesistente se il disponente resta ‘dominus’
Un trustee non indipendente rispetto al disponente e l'”invadenza” del disponente nella “gestione” del trust sono indici che possono indurre a valutare il trust non come un patrimonio separato rispetto al disponente, ma come una struttura interposta, finalizzata a realizzare una intestazione fittizia dei beni in capo al trustee, senza che questi ne divenga l’effettivo proprietario.
La circolare non si limita ad enunciare dei principi generali, ma scende nei particolari riportando una serie di casi, per i quali il “trust deve considerarsi inesistente” in quanto ai benefici tributari.
Si legge a conclusione dell’articolo: In verità, in questo elenco sono accomunati casi di palese interposizione ad altre ipotesi ove il trust non appare snaturato (…) Certo è che, dopo questa circolare, chi miri all’istituzione di un trust per mere ragioni di arbitraggio fiscale avrà serie ragioni per ripensarci.
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Leggi la circolare 61/E dell’Agenzia delle Entrate, sul trust