San Marino. LPL Studia forme di ricorso diretto all’OSCE e al Consiglio d’Europa

San Marino. LPL Studia forme di ricorso diretto all’OSCE e al Consiglio d’Europa

OPERAZIONE LEGALITÀ. IL GIUDICE PASINI NON SENTENZIA NEL MERITO, MA ORDINA LA CHIAMATA IN CAUSA DEI 27 CANDIDATI DELLE DUE LISTE. POTENZIALI SPESE LEGALI ROVINOSE. LPL STUDIA FORME DI RICORSO DIRETTO ALL’OSCE E AL CONSIGLIO D’EUROPA.
di Achille Campagna – avvocato della Lista delle Persone Libere

SAN MARINO, 1° novembre 2016 / Il Giudice Isabella Pasini ha depositato, lunedì 31 ottobre 2016. la decisione sulla richiesta di sospensione in via d’urgenza delle due delibere oggetto d’impugnazione della Commissione Elettorale.
Il Giudice ha disposto la prosecuzione del giudizio riservando la decisione finale nel merito, dopo aver dichiarato manifestamente infondata l’eccezione dell’Avvocatura di Stato, che contestava la sua giurisdizione (eccependo che fosse competente il tribunale civile, non quello amministrativo) ed ha accolto i rilievi del ricorrente sull’interesse ad agire. Dichiarata anche ammissibile l’impugnazione degli atti endoprocedimentali quali appunto la delibera della Commissione.
Contrariamente alle richieste della difesa, il Giudice, dopo aver affermato a p.13 che ogni candidato delle due liste è un controinteressato, ha preteso ai fini della prosecuzione del giudizio,il gravoso incombente procedurale della chiamata in causa di tutti i 27 candidati delle due liste da escludere, il che, oltre a costringere il ricorrente ad eseguire notifiche a ben 27 soggetti, determina un rischio di costi legali spaventoso.
Infatti, ai sensi dell’art.18 della legge sui ricorsi, in caso di sconfitta, chi agisce rischia di dover sborsare il costo potenziale degli avvocati di tutte le parti, in questo caso specifico una cifra di centinaia di migliaia di euro (27 x 5mila = 135mila) solo per il primo grado di giudizio.
Ci domandiamo poi che cosa sarebbe accaduto se avessimo dovuto impugnare le ammissioni di più liste o di liste più ampie: per esempio in questa tornata elettorale ci sono 260 candidati, per cui –ci chiediamo- se si fosse contestato un vizio in tutte le liste quale sarebbe stato il conto?
L’ostacolo è davvero troppo grande per il singolo, anche quando costui lotta con tutte le sue forze per la legalità.
La difesa aveva evidenziato come un simile incombente, a suo avviso, non fosse di fatto in linea con le norme e principi del Codice di Buona Condotta in Materia Elettorale varato dalla Commissione di Venezia (organo del Consiglio d’Europa di cui San Marino è Stato membro), che tuttavia viene dichiarato dal giudice non direttamente applicabile in San Marino in quanto le indicazioni in esso contenute per il Giudice si configurano come linee-guida, indirizzi e raccomandazioni agli Stati aderenti e non già come disposizioni avente carattere cogente. Eppure, malgrado il Giudice convenga con il ricorrente anche sul fatto che il contenzioso in materia elettorale debba essere caratterizzato da celerità e non debba essere condizionato o rallentato da “formalismi”, non vengono incomprensibilmente considerati tali il fatto di dover fare 27 notifiche, di dover leggere 27 memorie e di pagare spese di lite per 27 persone in caso di soccombenza.
Inoltre il Giudice ritiene che il provvedimento di esclusione di una lista abbia un carattere immediatamente lesivo, ma non altrettanto nel caso di ammissione di altra lista, la cui concreta incidenza sullo svolgimento delle elezioni non ritiene possibile valutare ex ante ma soltanto all’esito della consultazione, ovverosia nel momento in cui, in relazione ai voti ottenuti, sarà possibile valutare se l’ammissione di una determinata lista abbia effettivamente influito sul risultato elettorale. Noi invece crediamo che qualunque forza politica ben comprenda che l’ammissione di liste che andavano invece escluse abbia un effetto immediatamente lesivo in quanto proprio nella fase pre-elettorale crea difficoltà nel reperimento del consenso escludendo di fatto una parte dell’elettorato.
Non è stato poi apprezzato alcun danno attuale nel fatto che le Elezioni si possano tenere prima della decisione sull’ammissibilità delle due liste, per cui la volontà popolare potrà portare all’elezione di candidati che domani si vedranno levare lo scranno da dietro, magari anche dopo aver fatto il loro ingresso nel Consiglio Grande e Generale.
Infine, nel merito essenzialmente il ricorrente aveva dimostrato che uno dei compiti della Commissione elettorale (normati dall’art. 16 della legge elettorale) è quello di eliminare le liste presentate in violazione della composizione di genere, senza produrre nessuna ulteriore valutazione in merito né indurre comportamenti correttivi alle liste. Il Giudice di fatto ritiene che –invece del rispetto della legge- sia da privilegiare l’interesse a che alla competizione elettorale partecipi il maggior numero di candidati e liste possibile. Questa consuetudine contra legem, secondo noi, oltre a minare la certezza del diritto e una serie di principi enunciati nel nostro ricorso, di fatto aggira la volontà popolare dei sottoscrittori di una determinata lista che la firmano nel suo complesso (di qui l’unitarietà di ogni lista), in quanto se la possono trovare poi cambiata rispetto a quella che hanno sottoscritto. Ma c’è di più. Sostenendo la tesi della Commissione, di fatto verrebbe così autorizzata la prassi di presentare ufficialmente liste in completo spregio dei parametri di legge, inserendo cioè tanti nomi che possano magari attirare e convincere i sottoscrittori necessari a legittimarle. Poi dopo la presentazione all’Ufficio Elettorale ma prima del vaglio della Commissione elettorale, in quei giorni ad orologeria si potranno far ritirare “autonomamente” tutti quei nomi che possano prestarsi a fare da richiamo per i sottoscrittori ma che in realtà non abbiano poi interesse a candidarsi. Ogni cittadino dovrebbe pensare se considera democratico vivere in un simile stato di cose.
Abbiamo tentato la via del ricorso in tribunale, l’unica dataci dalla legge, e continuiamo a ritenerlo giusto e fondato giuridicamente, ma la situazione delineatasi ci impone di superare ostacoli insormontabili per un solo ricorrente.
Per tutti questi motivi, notando che nessun’altra forza politica si è unita a questa operazione di legalità, trasmetterò a tutti gli organismi internazionali competenti in materia, gli atti dello stesso affinché valutino, anche alla luce dell’ultimo rapporto di valutazione 2012 dell’OSCE, lo stato della nostra legislazione in materia di procedimento elettorale e l’impostazione che viene data dal giudice amministrativo in assenza di una legislazione propria di un moderno stato democratico sul punto.
Crediamo che sia molto grave, per uno Stato che fa della democrazia il suo tratto più essenziale, sentirsi dire che “Le procedure e i termini per impugnazioni e ricorsi non sono sempre compiutamente definiti, ciò che può limitare i diritti ad un effettivo rimedio di coloro che hanno prerogative in materia elettorale.” (rapporto OSCE 2012 Elezioni 2012, a p.8).

Avv. Achille Campagna

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