San Marino . Modifica del regolamento consiliare, votazioni palesi. UpR

San Marino . Modifica del regolamento consiliare, votazioni palesi. UpR

Proposta di legge 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Art. 1

                Il terzo comma dell’art. 27 del regolamento del Consiglio Grande e Generale, di cui alla legge 11 marzo 1981, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato;

                “La proposta di legge nel suo complesso viene quindi posta in votazione con le modalità previste dal successivo art. 40 e si intende approvata a maggioranza dei votanti, a meno che apposite leggi non richiedano maggioranze qualificate”.
 
Art. 2
                L’art. 40 del Regolamento del Consiglio Grande e Generale è così modificato:
                “Il Consiglio adotta le sue decisioni, di norma, con il voto palese, che si esprime nei casi e nei modi di seguito indicati:
a) per alzata e seduta: è il metodo normale di votazione palese che si adotta per ogni provvedimento, quando dalla legge non sono previsti modi diversi di votazione. La Reggenza richiede ai Consiglieri di esprimere l’approvazione o alzandosi in piedi, o per alzata di mano; proclama quindi il risultato dopo avere effettuato il conteggio dei voti dei Consiglieri che approvano o sono contrari alla proposta, ovvero dichiarano di astenersi; dichiara infine se la proposta è stata approvata o respinta a maggioranza o all’unanimità;
b) per appello nominale: la Reggenza adotta questo metodo di votazione solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Per la votazione per appello nominale, la Reggenza incarica l’Ufficio di Segreteria perché inviti i Consiglieri presenti ad esprimere il loro voto sulla proposta. L’ufficio di Segreteria annota i voti favorevoli, quelli contrari e gli astenuti, che trasmette alla Reggenza per la proclamazione del risultato della votazione.
c) attraverso meccanismo elettronico che consenta l’individuazione del Consigliere votante e del voto da lui espresso.
                Il voto segreto si esprime solo in caso di votazione nominale e per tutte quelle proposte che, per ragioni di riservatezza e di sicurezza, la Reggenza, sentito l’Ufficio di Presidenza, intende trattare in seduta segreta. Il voto segreto si esprime nei modi di seguito indicati:
1) tramite meccanismo elettronico che non consenta l’individuazione del voto espresso dal Consigliere
2) per palle, cioè con il deposito, in maniera riservata, in apposita urna di una pallina di colore bianco o nero a seconda che il votante intenda o meno approvare la proposta;
3) per scheda: la Reggenza adotta questo metodo in tutti i casi in cui si debbano sottoporre a votazione proposte di nomine demandate al Consiglio. I Consiglieri in tale ipotesi scrivono su apposita scheda preordinata dalla Reggenza il nominativo votato in maniera chiara e intellegibile.
                Il Consigliere può esprimersi con l’approvazione, disapprovazione o astensione.

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