Franco Cavalli di San Marino Oggi pubblica il primo comma dell’art. 26 del nuovo accordo fra San Marino ed Italia, rilevando subito delle differenze – in negativo per San Marino – con il testo standard Ocse
Testo standard Ocse: ‘Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati Contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall’articolo 1.‘
Testo accordo Italia-San Marino: ‘Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambiano informazioni, verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l’amministrazione o l’esecuzione delle leggi interne relativa alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prevalente per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l’elusione o l’evasione fiscale. Lo scambio di informazione non viene limitato dagli articoli 1 e 2‘
Franco Cavalli osserva: c’è una differenza col modello base dell’Ocse. La frase ‘nonché per prevenire l’elusione e l’evasione fiscale’ non è presente infatti nel modello base ed è invece evidente nelle versione dell’accordo tra San Marino ed Italia .
In effetti di differenze ce ne sono altre già in questo primo comma.