San Marino Oggi pubblica parte del nuovo art. 26 Ocse

San Marino Oggi pubblica parte  del nuovo art. 26 Ocse

Franco Cavalli di San Marino Oggi pubblica il primo comma dell’art. 26 del nuovo accordo fra San Marino ed Italia, rilevando subito delle differenze – in negativo per San Marino – con il testo standard Ocse

Testo standard Ocse: ‘Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati Contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall’articolo 1.

Testo accordo Italia-San Marino: ‘Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambiano informazioni, verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l’amministrazione o l’esecuzione delle leggi interne relativa alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prevalente per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l’elusione o l’evasione fiscale. Lo scambio di informazione non viene limitato dagli articoli 1 e 2

Franco Cavalli osserva: c’è una differenza col modello base dell’Ocse. La frase ‘nonché per prevenire l’elusione e l’evasione fiscale’ non è presente infatti nel modello base ed è invece evidente nelle versione dell’accordo tra San Marino ed Italia .

In effetti di differenze ce ne sono altre già in questo primo comma.

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