Riciclaggio per occultamento, questione di legittimità davanti ai Garanti
La decisione sul caso sollevato influirà su numerosi procedimenti, tra cui il “conto Mazzini”
Antonio Fabbri
La portata della decisione che il Collegio Garante di Costituzionalità delle norme dovrà prendere su questo sindacato di legittimità, è notevole perché riguarda la giurisprudenza di quasi un decennio in tema di riciclaggio e autoriciclaggio. Una decisione che quindi inciderà su numerosi procedimenti già decisi e pendenti. Uno fra tutti: il “conto Mazzini”
Ieri i giudici del Collegio, il presidente Giuseppe De Vergottini, il vicepresidente Giovanni Nicolini e il membro effettivo Kristina Pardalos, affiancati dal membro supplente Viktor Crescenzi, hanno presieduto l’udienza pubblica sulle questioni di costituzionalità sollevate dal Giudice delle Appellazioni David Brunelli nell’ambito di due processi. Il presidente De Vergottini ha esordito riassumendo i motivi del Giudice remittente e le memorie delle parti in causa.
In sostanza il giudice Brunelli ha chiesto la verifica di legittimità costituzionale “dell’art. 5 comma 2 della 1. 29 luglio 2013 n. 100, nella parte in cui, nell’eliminare l’inciso ‘ fuori dei casi di concorso nel reato’, presente nell’art. 199 bis, comma 1, codice penale, ha reso direttamente punibile la condotta di chi, avendo in precedenza commesso misfatti e avendo occultato in San Marino il denaro da questi provenienti, abbia continuato a tenere occultato tale denaro dal giorno di entrata in vigore della legge, senza prevedere un adeguato periodo di comporto per far cessare tale condotta e senza prevedere che siffatto disvelamento non determinasse eventuali conseguenze penali per l’autore dei misfatti-fonte”.
La questione è duplice: intanto riguarda l’interpretazione giurisprudenziale del reato di riciclaggio per occultamento. Il denaro sporco, cioè viene tenuto nascosto e questo fa sì che divenga un reato permanente finché non venga scoperto. Di conseguenza anche le condotte riciclatorie dello stesso autore dei reati presupposto iniziate prima che venisse punito l’autoriticiclggio, vengano sanzionate poiché l’occultamento è continuato anche dopo l’entrata in vigore della legge che ha tolto la ‘cosiddetta clausola’ di privilegio dell’autoriciclaggio. Clausola (“fuori dei casi di concorso nel reato”) che prima del 2013 prevedeva la non punibilità dell’autore del reato che anche nascondeva il provento illecito delle sue condotte. Ora, secondo l’Avvocatura dello Stato rappresentata in aula dall’Avvocato Sabrina Bernardi l’applicazione di quella norma, avvenuta fino ad oggi, si basa su una “interpretazione costituzionalmente orientata” e quindi non sarebbe fondata e irrilevante l’eccezione di costituzionalità sollevata. Non ci sono neppure, per l’Avvocatura, violazioni della irretroattività della legge penale, poiché nei casi specifici si sanziona l’occultamento dal momento in cui è entrata in vigore la nuova norma, il 13 agosto 2013. Inoltre l’Avvocatura rileva la piena “concordanza della norma sammarinese con le normative internazionali, sulla base del principio che il crimine non può pagare”, né di conseguenza il denaro di provenienza illecita può tornare in circolazione. Ed è per questo che la norma del 2013 ha visto cessare “il privilegio immotivatamente riconosciuto sull’auto- riciclaggio”. Sulla stessa linea la procura fiscale, rappresentata da Giorgia Ugolini. “La questione sollevata è infondata. La norma è frutto di un lavoro enorme di anni fatto dalla Repubblica di San Marino che l’ha vista uscire dalla procedura rafforzata Moneyval e oggi ha una legislazione più in linea di molti altri paesi con i dettati degli organismi internazionali nell’ambito della lotta al riciclaggio”. Le scelte del legislatore vanno inquadrate nel contesto internazionale e nelle scelte di politica di lotta alla criminalità. “Qualche anno fa il FMI, stimando a livello mondiale l’impatto del riciclaggio, lo ha collocato al 5% del Pil mondiale; per l’Italia 10% del Pil. Quanti di questi fondi vengono confiscati? Non si arriva all’1%”.
Il Pf sottolinea che “intendere l’occultamento come condotta a natura permanente, è conforme ai principi della Carta dei diritti e a quelli internazionalmente riconosciuti. La norma non ha riservato all’autoriciclatore un trattamento iniquo, ma lo ha posto di fronte a una scelta da operare in un termine congruo, quello della vacatio legis. Chi aveva commesso occultamento, dal 13 agosto 2013 doveva semplicemente decidere in 15 giorni cosa fare con quelle somme. Oltre il 95% degli indagati per riciclaggio a San Marino è cittadino italiano. Dopo 13 agosto 2013, le somme potevano essere trasferite ad esempio in Italia. Non è stato fatto, evidentemente perché si voleva continuare a nascondere quel denaro, perché illecito. In sostanza con l’operato successivo, viene ratificato il comportamento illecito e fatta partire una nuova condotta. Non si può pertanto parlare di retroattività, perché la condotta che viene punita è quella posta in essere dopo l’entrata in vigore della nuova legge”. Quindi il Pf chiede di dichiarare infondata l’eccezione di costituzionalità. Di diverso avviso le difese.
L’avvocato Gianluca Micheloni afferma: “Non vien spiegato come il soggetto avrebbe potuto disvelare quei fondi, trasferirli senza autoaccusarsi, venendo così meno al principio costituzionale ‘nemo tenetur se detegere’ (nessuno può essere costretto ad autoacusarsi)”. Quindi “Avvocatura e Procura fiscale non hanno affrontato il tema di come sarebbe potuto avvenire il disvelamento delle somme senza autoincolparsi, ma hanno portato dei principi del tutto illogici. Per questo – ha concluso l’avvocato Micheloni – riteniamo che risultino comprovati tutti i limiti evidenziati dal professor Brunelli, circa una norma che non ha consentito di adempiere ad un procedimento senza violare precetti costituzionali. Si chiede l’accoglimento dell’eccezione di costituzionalità”.
Dello stesso avviso l’avvocato Maurizio Simoncini. “Oggi siamo qui per questioni specifiche, non per scelte di politica criminale, che certamente vanno fatte, ma poi occorre vedere come queste scelte rispondano ai principi fondamentali e li rispettino – ha detto l’avvocato Simoncini – Dopo otto anni dal deposito delle somme il mio assistito viene inquisito per autoriciclaggio e subisce la confisca dei beni, in forza di quello che il Giudice di appello con precisione rileva come incostituzionale. Gli viene contestata una condotta di occultamento e non altre condotte attive”. L’avvocato Simoncini ritiene che questa applicazione della norma violi i principi di tassatività, legalità e irretroattività della norma penale, pertanto “i rilievi di incostituzionalità che attengono a questi passaggi sono ripresi con assoluta precisione dal Giudice di appello. Pertanto chiediamo che venga dichiara l’illegittimità costituzionale nel senso prospettato. Una decisione che diverrà di giustizia sostanziale per la persona coinvolta oltre che di rispetto dei canoni costituzionali”.
Il Collegio si è riservato la decisione entro due mesi. Per la cronaca i due casi che hanno innescato l’eccezione di costituzionalità riguardano due giudizi di primo grado nei quali un imprenditore romano e uno modenese sono stati rispettivamente condannati a 4 anni e tre mesi il primo e 4 anni e due mesi il secondo, per una confisca complessiva stabilita per oltre mezzo milione di euro.