Scambi con San Marino: l’evasione Iva e’ illecito amministrativo. IlSole24Ore, Antonio Iorio

Scambi con San Marino: l’evasione Iva e’ illecito amministrativo. IlSole24Ore, Antonio Iorio

IlSole24Ore

Cassazione. L’illecito è amministrativo

L’evasione Iva non è reato negli scambi con San Marino

Antonio Iorio

Negli scambi tra San Marino e Italia non c’è il reato di evasione Iva all’importazione, in quanto si tratta di operazioni effettuate in esenzione da tutti i dazi. A fornire questo importante principio è la Corte di Cassazione, terza Sezione penale, con la sentenza 1172/2013 depositata ieri.

La pronuncia consegue ad un’articolata operazione di polizia giudiziaria svolta dalla Guardia di finanza nei confronti di cittadini possessori di natanti immatricolati nei registri sammarinesi.

In particolare, le Fiamme gialle, ritenendo sussistenti i reati di contrabbando doganale e di evasione Iva all’importazione nelle ipotesi in cui quei natanti fossero nella disponibilità di fatto di cittadini italiani, avevano proceduto al loro sequestro ed alla denuncia dei possessori delle imbarcazioni.

La sentenza della Suprema Corte segue di pochi mesi (si veda Il Sole 24 Ore dell’8 settembre 2012) un’analoga decisione che aveva ritenuto insussistente, nella specie, anche il reato di contrabbando doganale.

Questa ulteriore pronuncia appare particolarmente importante perché dovrebbe, definitivamente, porre fine alla citata attività di polizia giudiziaria svolta dalla Gdf.
Nella specie, il contribuente che si era visto sequestrare il natante e successivamente respingere la richiesta di revoca della misura cautelare dal Tribunale del riesame di Rimini, ricorreva per cassazione evidenziando, tra l’altro, che la disciplina delle importazioni tra Italia e la Repubblica di San Marino era sottratta alle regole generali sulle importazioni previste dal titolo V del Dpr 633/1972

Ne conseguiva che per questi rapporti, almeno relativamente agli acquisti eseguiti da operatori economici nazionali, non poteva farsi riferimento alle sanzioni irrogate per l’Iva all’importazione (articolo 70 del Dpr 633/72), ma a quelle amministrative, di gran lunga meno gravi, relative all’Iva interna (Dlgs 471/1997).

Veniva poi osservato che in ragione del particolare regime previsto negli scambi commerciali tra i due Stati, in esenzione di tutti i dazi, in ogni caso l’eventuale mancato assolvimento del tributo non poteva neanche farsi integrare il contrabbando doganale.

I giudici di legittimità, richiamando anche il recente orientamento della Suprema Corte (sentenza 34256/2012), hanno evidenziato che il delitto di evasione Iva all’importazione non è configurabile nel caso di merci importate dalla Repubblica di San Marino nel territorio italiano. Ciò in quanto, a seguito dell’Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e la repubblica del Titano, gli scambi doganali con l’Italia sono eseguiti in esenzione da tutti i dazi all’importazione ed all’esportazione.

Da qui l’insussistenza dei reati che erano stati contestati durante l’indagine e l’accoglimento del ricorso.

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