Scudo fiscale senza segreto, non solo per San Marino

Scudo fiscale senza segreto, non solo per San Marino

Chi utilizza lo scudo fiscale
non pare essere protetto da segreto come fino ad ora si era ritenuto e
non solo per San Marino dove i primi dubbi erano emersi a causa dei pagamenti che, da San Marino, devono necessariamente avvenire attraverso Iccrea e Icbpi, istituti tenuti alla adeguata verifica.
Lo si evince da un articolo di Antonio Iorio ‘ Scudo fiscale. L’anonimato e il caso Svizzera – L’anonimato “cede” all’antiriciclaggio’.
Scrive, fra l’altro, Iorio: ‘l’anonimato svanisce ai fini antiriciclaggio, in quanto chi aderisce allo scudo viene sottoposto ad adeguata verifica e a registrazione da parte dell’intermediario o del professionista cui si rivolge per effettuare l’operazione. La circostanza è particolarmente importante perché in base al decreto 231/2007 (articolo 36, ultimo comma), i dati e le informazioni registrate per l’antiriciclaggio sono utilizzabili ai fini fiscali, e la Guardia di finanza (nucleo speciale di polizia valutaria), può effettuare controlli anche nei confronti degli intermediari e dei professionisti.
Secondo il dipartimento del Tesoro nelle operazioni relative allo scudo fiscale trovano applicazione ‘tutti i presidi antiriciclaggio’ previsti dal Dlgs 231/2007, in termini di adeguata verifica, di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette. Conseguentemente, i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio che intervengono nel perfezionamento delle procedure/operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione devono provvedere: all’adeguata verifica della clientela; alla registrazione dei dati, all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, ma quest’ultimo adempimento scatta solo nei casi in cui vi siano sospetti o motivi ragionevoli per sospettare che le attività oggetto delle medesime procedure siano frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la causa di non punibilità.

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