Chi utilizza lo scudo fiscale
non pare essere protetto da segreto come fino ad ora si era ritenuto e
non solo per San Marino dove i primi dubbi erano emersi a causa dei pagamenti che, da San Marino, devono necessariamente avvenire attraverso Iccrea e Icbpi, istituti tenuti alla adeguata verifica.
Lo si evince da un articolo di Antonio Iorio ‘ Scudo fiscale. L’anonimato e il caso Svizzera – L’anonimato “cede” all’antiriciclaggio’.
Scrive, fra l’altro, Iorio: ‘l’anonimato svanisce ai fini antiriciclaggio, in quanto chi aderisce allo scudo viene sottoposto ad adeguata verifica e a registrazione da parte dell’intermediario o del professionista cui si rivolge per effettuare l’operazione. La circostanza è particolarmente importante perché in base al decreto 231/2007 (articolo 36, ultimo comma), i dati e le informazioni registrate per l’antiriciclaggio sono utilizzabili ai fini fiscali, e la Guardia di finanza (nucleo speciale di polizia valutaria), può effettuare controlli anche nei confronti degli intermediari e dei professionisti.
Secondo il dipartimento del Tesoro nelle operazioni relative allo scudo fiscale trovano applicazione ‘tutti i presidi antiriciclaggio’ previsti dal Dlgs 231/2007, in termini di adeguata verifica, di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette. Conseguentemente, i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio che intervengono nel perfezionamento delle procedure/operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione devono provvedere: all’adeguata verifica della clientela; alla registrazione dei dati, all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, ma quest’ultimo adempimento scatta solo nei casi in cui vi siano sospetti o motivi ragionevoli per sospettare che le attività oggetto delle medesime procedure siano frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la causa di non punibilità. ‘
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