Segreteria Interni precisa sulla revoca residenze in risposta ad Ap

Segreteria Interni precisa sulla revoca residenze in risposta ad Ap

COMUNICATO STAMPA
Con riferimento al comunicato di Alleanza Popolare pubblicato sulla stampa locale in merito alla revoca delle residenze, la scrivente Segreteria di Stato intende precisare quanto segue.
La Segreteria di Stato per gli Affari Interni condivide assolutamente – al pari di Alleanza Popolare – la necessità di far emergere il fenomeno delle residenze fittizie e di contrastare i casi di utilizzo del nostro sistema sociale e sanitario da parte di soggetti che non abbiano legami con la realtà sammarinese e non contribuiscano al mantenimento di tale sistema.
Allo stesso modo la Segreteria di Stato, nella piena consapevolezza della complessità e delle diversità delle situazioni fra chi non abbia alcun effettivo radicamento nella comunità e chi, al contrario, contribuisce a finanziare il sistema di welfare e, in generale, lo Stato ha, sin dal suo insediamento, promosso incontri della competente Commissione per il Censimento allo scopo di modulare l’azione amministrativa dei competenti Uffici in ragione della riscontrata ed oggettiva differenza delle situazioni in esame, ferma restando, ovviamente,  l’osservanza delle norme vigenti nella materia.
In questo senso, mentre nei confronti dei soggetti che sono risultati non versare contributi previdenziali, né avere posizioni IGR o pensionistiche si è proceduto, in attuazione i disposti di legge, all’immediata cancellazione dai Registri della popolazione residente, nei confronti delle altre categorie di soggetti interessati, il Congresso di Stato, con delibera n.3 dell’11 giugno 2013, ha disposto di procedere alla cancellazione con decorrenza dal novantesimo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento per consentire ai destinatari di presentare  ricorso in opposizione – ai sensi della Legge n.68/1989 – avverso la cancellazione medesima entro 10 giorni presso l’Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali ovvero di presentare ricorso giurisdizionale amministrativo nei termini di legge.
Tale soluzione – individuata anche con il conforto dei competenti Uffici della Pubblica Amministrazione  – è risultata essere l’unica perseguibile allo scopo di contemperare le esigenze di tutela di determinate categorie di soggetti interessati dalla cancellazione dai Registri con i limiti e le disposizioni dettate dalla esistente cornice normativa.
Gli articoli 4 e 7 del Decreto Delegato n.167 del 2010 stabiliscono, infatti, tassativamente che a seguito dell’accertamento definitivo dell’irreperibilità al Censimento, anche sulla base dei controlli effettuati dal Corpo della Gendarmeria, l’Ufficiale di Stato Civile sia tenuto a procedere con la cancellazione dal Registro della popolazione residente per irreperibilità accertata; per quanto concerne i controlli circa la effettiva dimora in territorio effettuati dal Corpo della Gendarmeria sulle posizioni oggetto di verifica, si rappresenta come gli stessi siano stati effettuati, sulla base delle direttive formulate dalla Commissione per il Censimento nelle sedute del 09/12/2010 e 22/07/2011, in tre momenti diversi, avvalendosi anche dei dati messi a disposizione dall’Ufficio Tributario e dall’I.S.S., e si siano conclusi definitivamente nel mese di aprile 2012.
La Segreteria di Stato ritiene, perciò, che il Congresso di Stato abbia previsto adeguate disposizioni nell’intento di evitare o quanto meno limitare incongruenze e disguidi alla popolazione nell’ambito dell’esistente contesto normativo, stante la decisione, assunta nella precedente legislatura e confermata nella corrente, di non procedere alla modifica del Decreto Delegato n.167 del 2010, in considerazione della già avvenuta conclusione, sin dall’aprile 2012, degli accertamenti relativi alle operazioni censuarie.
Tale decisione ha quindi chiaramente determinato l’obbligo per i competenti uffici di procedere, sulla base delle norme vigenti e delle indicazioni della Commissione per il Censimento, in quanto come certamente è ben noto ad Alleanza Popolare, le delibere congressuali assunte nella precedente legislatura non costituiscono, da sole, fonte normativa idonea a modificare il disposto delle leggi e decreti vigenti nella materia.
San Marino,  20 settembre 2013/1713 d.F.R.

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