Sinistra Unita: relazione del progetto di legge sulle unioni civili

Sinistra Unita: relazione del progetto di legge sulle unioni civili

Sinistra Unita, conferenza stampa: Relazione al progetto di legge sulle unioni civili

Il 12 marzo 2015, il Parlamento Europeo ha votato la “Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell’Unione Europea in materia”.

In questa relazione c’è una parte dedicata ai Diritti LGBTI – i punti  dal 159 al 165 – nei quali c’è una ferma condanna del recente aumento di leggi discriminatorie, ma soprattutto una presa d’atto della legalizzazione del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In tal senso, si incoraggiano le Istituzioni ad approfondire la questione, affermando che le unioni civili tra persone dello stesso sesso meritano una valutazione attenta poiché rappresentano una questione di diritti umani e civili.

Questo progetto di legge sulle unioni civili tiene conto delle valutazioni presenti nella relazione sopracitata e cerca di fare un passo avanti nel senso della civiltà, nella coerenza, andando a ristabilire il principio di uguaglianza per tutti i cittadini e residenti della Repubblica di San Marino.

Il richiamo principe di questo progetto di legge è alla Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese, dell’ 8 luglio 1974.

Le unioni civili sono prerogativa sia di coppie eterosessuali sia di coppie omossessuali e questo progetto va a definirne i diritti e doveri, compresa la mutua assistenza, il diritto di residenza, di lavoro, i diritti patrimoniali, di reversibilità e di riconoscimento dei figli del partner.

PROGETTO DI LEGGE SULLE UNIONI CIVILI

Art. 1 – Ai sensi dell’art. 12 della Legge 08 luglio 1974, n.59, è assicurata la tutela prevista all’art. 12 della legge sopracitata anche all’istituto delle unioni civili.

Art. 2 – L’unione civile, sia tra persone eterosessuali sia tra persone dello stesso sesso, è iscritta in apposito registro presso l’Ufficio di Stato Civile.

Art. 3 – Dall’unione civile discendono diritti e doveri per i partners, compresa la mutua assistenza, il diritto di residenza, di lavoro, i diritti patrimoniali e di reversibilità.

Art. 4 – In caso di scioglimento dell’unione civile, questa deve essere annotata, di comune accordo, all’Ufficio di Stato Civile.

Ove persista il disaccordo, lo scioglimento può essere riproposto da uno solo, dopo 3 anni.

Nei casi di cui al comma precedente, se il partner non è cittadino sammarinese, questo non può essere allontanato dalla Repubblica prima della conclusione dell’iter di scioglimento del rapporto di unione.

Art. 5 – In connessione con gli articoli n. 58 e 62 della Legge 26 aprile 1986 n. 49, è dovere del partner sostenere e rispettare il bambino dell’altro partner ovvero è consentita l’adozione dei figli di uno dei due soggetti da parte dell’altro partner.

Art. 6 – La presente legge entra in vigore …

Relazione al progetto di legge per depenalizzare l’aborto e regolamentare la contraccezione 

Il presente progetto di legge non tratta di eugenetica, ma afferma l’integrità fisica di donne e ragazze, definendo gli strumenti e le modalità per cui possano accedere alla contraccezione e all’aborto in strutture sicure e – ultimo ma non ultimo – alla definitiva abrogazione del reato penale ad oggi in vigore nella Repubblica di San Marino.

Questo progetto è un serio tentativo di mettersi alla pari con i Paesi più sensibili alla tematica e di recepire le sollecitazioni che arrivano dall’Unione Europea.

Proprio dal Parlamento Europeo è arrivata, il 12 marzo 2015, l’approvazione della “Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel e sulla politica dell’Unione Europea in materia”.

In questa relazione c’è una parte dedicata ai Diritti delle Donne e delle Ragazze – i punti  dal 134 al 149 – in cui si evidenzia come sia essenziale per una democrazia, riconoscere i diritti inalienabili delle donne e delle ragazze all’integrità fisica e all’autonomia decisionale per quanto concerne il diritto di accedere alla pianificazione familiare volontaria e all’aborto sicuro e legale.

Con l’abolizione degli articoli del Codice Penale riguardanti il tema dell’aborto, sarà possibile trattare a tutti i livelli, di contraccezione – anche per le minori a partire dai 16 anni- , anche quella del giorno dopo, istruendo i giovani circa una sessualità cosciente ed informata, tramite i consultori, la scuola e l’Istituto per la Sicurezza Sociale in generale.

L’aborto sarà praticato nella struttura pubblica, con la conseguenza che l’obiezione di coscienza del personale medico e paramedico, non è consentita.  L’aborto potrà essere eseguito anche in strutture private, garantite dall’Istituto per la Sicurezza Sociale e l’Authority Sanitaria.

Progetto di legge per depenalizzare l’aborto e regolamentare la contraccezione

Art. 1 – L’aborto propedeutico è di esclusiva pertinenza della donna maggiorenne.

Nei casi in cui la donna sia minorenne, l’opzione spetta a chi esercita la potestà genitoriale.

Art.2 – L’aborto terapeutico è possibile entro il secondo mese di gravidanza.

L’aborto dovrà essere eseguito nella struttura pubblica, secondo scienza e coscienza di medici e paramedici. L’aborto praticato nella struttura pubblica avrà come conseguenza che l’obiezione di coscienza del personale medico e paramedico, non sarà consentita. L’aborto potrà essere eseguito anche in strutture private, garantite dall’Istituto per la Sicurezza Sociale e l’Authority Sanitaria.

Art. 3 – L’Istituto per la Sicurezza Sociale assicura il sostegno, prima e dopo, alla donna che ha abortito.

Art. 4 – Verranno attivate campagne, di informazione e sensibilizzazione sulla contraccezione, da parte di consultori, della scuola e da parte dell’Istituto per la Sicurezza Sociale in generale.

Le campagne di informazione e sensibilizzazione di cui al comma precedente avranno come obiettivo primario l’istruzione dei giovani ad una sessualità cosciente ed informata.

La contraccezione, anche quella riguardante la pillola del giorno dopo, è possibile anche per le minorenni, a partire dai 16 anni d’età compiuti.

Art. 5 – Sono abrogati gli articoli 152, 153 commi 1, 2, 3.1 e 3.3, e l’articolo 154 del Codice Penale.

Art. 6 – La presente legge entra in vigore….

Relazione al progetto di legge sulla “Dichiarazione di volontà biologica” e modifiche alla legge n.43/1989

Nelle norme giuridiche sammarinesi, esiste la Legge 28 aprile 1989 n.43 che consente alle persone di esprimere il proprio consenso preventivo al trattamento o ad altri atti medici (art.1 comma 2) e parallelamente consente ai medici di non tenere conto della volontà del paziente (art. 1 comma 3),

Pertanto riteniamo opportuno completare l’articolo 1, comma 2° della Legge sopra citata, comprendendo nella manifestazione di volontà anche le cure palliative e di sostegno, mentre riteniamo opportuna l’abrogazione del comma 3 sopraindicato, in quanto in contrasto con quello precedente.

L’impianto filosofico di questo provvedimento è di impronta laica e rispettosa della volontà del testamentario che è l’unico ad avere disponibilità della propria vita e ciò è congruente con i principi generali dei diritti della persona.

In questo progetto di legge si parla di astensione passiva dai trattamenti medici con il soggetto in condizioni particolari e non di azioni attive.

Il documento intitolato “Dichiarazione di Volontà Biologica”, pur semplice e senza oneri, dovrà avere una certa solennità, data dalla presenza di testimoni e con il deposito presso l’Istituto per la Sicurezza Sociale e medico curante.

Il documento sarà sempre ritrattabile e in caso di controversie fra curanti e rappresentanti fiduciari, la risoluzione finale verrà presa, in breve tempo, dal Comitato di Bioetica. A garanzia del testamentario varranno comunque le norme del codice penale sulla circonvenzione d’incapace.

Sono da considerarsi superati e quindi variati i disposti di cui all’articolo 150 del Codice Penale, ultimo comma e dell’articolo 151, dove va inserita la dirimente.

Nel presente progetto di legge è infine inserita una norma transitoria per chi, all’entrata in vigore della legge, non fosse in grado di esprimere la dichiarazione di volontà.

Progetto di legge sulla dichiarazione di volontà biologica e modifiche alla legge n.43/1989

Art. 1 – Il secondo comma dell’articolo 1 della Legge 28 aprile 1989 n.43 è così modificato:

“… ad esprimere il proprio consenso preventivo al trattamento o ad altri atti medici, ivi comprese le cure palliative e di sostegno: in caso di impedimento, farà fede la propria dichiarazione di volontà.

Al paziente vanno comunque garantite le cure che eliminino il dolore, purché non in contrasto con il comma precedente”.

Art 2 – Il terzo comma dell’articolo 1 della Legge  28 aprile 1989 n.43 è abrogato.

Art. 3 – Il modulo per esprimere la “Dichiarazione di Volontà Biologica” è allegato alla presente legge (Allegato A) e può essere revocata dal titolare in ogni momento.

Art. 4 – L’art. 150 del Codice Penale è così modificato: “Si applica la prigionia di quarto grado nel caso di consenso della vittima, a meno che non rientri nella casistica della Dichiarazione di Volontà Biologica”.

Art. 5 – È aggiunto un comma quarto all’articolo 151 del Codice Penale: “Non si dà luogo al disposto dei superiori commi, nei casi contemplati nella Dichiarazione di Volontà Biologica”.

Art. 6 – (Norma transitoria)

Per chi non fosse in grado di esprimere la Dichiarazione di cui alla presente legge, sarà disposto un consulto fra familiari e il Comitato per la Bioetica che decideranno in merito ed in tempo brevi.

Art. 7 – La presente legge entra in vigore….

“ALLEGATO A”

Dichiarazione di volontà biologica

Io sottoscritto/a _________________________ nato/a a ______________ il _________ residente in _________________________ codice ISS _________ 

Nel pieno delle mie facoltà mentali e in totale libertà di scelta, dispongo quanto segue:

in caso di malattia invalidante e irreversibile o lesione celebrale invalidante e irreversibile, chiedo di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico o di sostegno (alimentazione e idratazione forzata).

Nomino mio rappresentante fiduciario _________________________ , nato/a ______________ il ____________, residente in ________________________, codice ISS ___________ .

Le presenti volontà potranno essere da me revocate o modificate in ogni momento con successiva dichiarazione.

Luogo/data/firma

Firme dei testimoni (minimo 2. Potrebbero anche essere il fiduciario e il medico curante)

Copia del presente atto, senza spese, vanno depositate presso l’ISS e il medico di base. Le eventuali controversie fra medici curanti e fiduciari saranno risolte, in tempi brevi, dal Comitato Bioetico.

 

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