Sponsorizzazioni e rally

Sponsorizzazioni e rally

ME E TRIBUTI28 Dicembre 2015Il Sole 24 Ore lunedì
Reddito d’impresa. Respinta la deducibilità della spesa troppo elevata per una gara a San Marino

La sponsorizzazione del rally deve essere congrua (e inerente)

IL CRITERIO Il fisco non può sindacare le strategie aziendali ma l’entità degli esborsi e la ragionevolezza delle somme investite

La deduzione fiscale dei costi di sponsorizzazione è ammessa solo quando il contribuente ne dimostri l’inerenza, ovvero il beneficio e il ritorno economico che gli stessi costi producono per la propria attività. Inoltre, secondo la sentenza 4850/30/2015 della Ctr di Milano (presidente Venditti, relatore Monaldo), se è vero che il fisco non può sindacare la strategia e la scelta imprenditoriale, può sempre valutare «l’entità degli esborsi» e il fatto che il contribuente abbia fornito o no «prova certa della congruità delle somme pagate».
Il caso traeva origine dalla impugnazione, da parte di una Srl, di una sentenza dei giudici della Ctp che avevano disconosciuto la deducibilità fiscale di alcuni costi sostenuti per sponsorizzare una gara di rally, ritenendoli non congrui, privi di effettiva utilità e ritorno economico per il contribuente: si trattava di 480mila euro che avevano permesso di ridurre l’utile a 100mila euro.
La Ctr ha confermato la sentenza di primo grado, con una tesi che fa leva essenzialmente sull’orientamento della Cassazione. In relazione a una fattispecie analoga (sponsorizzazione tramite partecipazione a un rally automobilistico) la Corte ha stabilito che, per fruire della deducibilità fiscale, il contribuente deve dimostrare che l’operazione produca effettivamente benefici e ritorni economici a favore della sua impresa.
In particolare, la Suprema corte, con la sentenza 25100/2014, ha affermato che: «La menzionata deducibilità esige la previa dimostrazione, a carico del contribuente, del requisito dell’inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi, rispetto ai ricavi o all’oggetto sociale, ma soprattutto nell’allegagione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall’impresa in favore del terzo» (Cassazione, sentenza 24065/2001). A ogni modo, la Cassazione aveva precedentemente chiarito che i costi delle sponsorizzazioni sono deducibili se producono maggiori ricavi, ovvero se il contribuente dimostra il «ritorno commerciale» (ordinanza 3343/2012).
Nel caso in esame, invece, i giudici hanno (tra l’altro) evidenziato il limitato riscontro mediatico dell’evento, in quanto svoltosi a San Marino, che non pare essere un mercato particolarmente ampio per la vendita dei prodotti distribuiti dall’appellante (stampanti plotter e relativi prodotti di consumo). Inoltre, hanno rilevato che l’evento si era svolto in ogni caso in un ambito territoriale al di fuori di un possibile controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, dal momento che all’epoca dei fatti San Marino apparteneva alla black list.
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Davide Settembre

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