Sull’articolo 26 (emendamento 19bis), legge finanziaria. Beneficiari effettivi di banche e finanziarie

Sull’articolo 26 (emendamento 19bis), legge finanziaria. Beneficiari effettivi di banche e finanziarie

La Segreteria di Stato per le Finanze è pienamente impegnata a dare attuazione alla legge finanziaria, approvata lo scorso mese di Dicembre dall’Aula Consiliare, in tutte le sue parti. Molti dei dispositivi contenuti nella citata legge implicano interventi normativi che ridisegnano completamente alcuni comparti ed ambiti della legislazione sammarinese. E’ quasi banale, ma evidentemente utile, evidenziare come interventi che implicano di fatto un cambio di sistema necessitino di un approccio approfondito affinché risultino equi, correttamente applicabili ed armonizzati con il contesto in cui incidono.
E’ il caso dell’articolo 26 (emendamento 19bis) rispetto al quale da qualche giorno parte dell’opposizione  ha elevato l’attenzione pubblica accusando il governo di avere intenzioni contram legem. L’articolo 26 è stato inserito nella finanziaria a seguito di una iniziativa nata dall’aula consigliare, al di fuori dello studio sul testo della finanziaria; è quindi del tutto evidente che il suo legittimo inserimento, voluto a maggioranza dell’aula, non è armonizzato con il contesto giuridico in cui si inserisce, cosa che porta all’impossibilità della sua  immediata applicabilità.
Il Governo, emersa questa difficoltà  tecnica, volendo e dovendo dare attuazione all’articolo in oggetto, ha verificato anche con Banca Centrale l’individuazione di una soluzione tecnica per regolamentare la materia e  dare corso al dettato di legge.
Dall’analisi sono emersi alcuni punti critici. Il primo riguarda una errata terminologia, si parla per esempio di “beneficiari effettivi” invece di “titolari effettivi” creando imprecisione, il secondo riguarda una mancanza di chiarezza dei destinatari della norma, essendo stati citati nella stessa solo due tipi di soggetti escludendone altri.
Vale la pena sottolineare che il Segretario di Stato Claudio Felici non ha affermato in alcuna sede che la trasparenza così come indicata nell’articolo 26 non ci sarà, bensì ha affermato che l’applicazione del  dettato dell’articolo 26 avverrà avendo a riferimento i medesimi standard di trasparenza internazionale applicati dalle altre giurisdizioni.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Segreteria di Stato per le Finanze sta valutando se, per dare attuazione all’articolo 26, si possa procedere attraverso una specifica regolamentazione,  oppure se sia invece necessario presentare una modifica legislativa. Come evidente è l’imprecisione dell’emendamento proposto da parte dell’opposizione, accolta così come presentato dall’aula, a provocare il ritardo nell’applicazione e non una presunta volontà governativa di occultamento. E’ infatti evidente che nel momento della formulazione  delle norme occorra un lavoro tecnico di armonizzazione con la legislazione complessiva che se non effettuato a monte, deve necessariamente essere svolto in fase di applicazione. Non basta emanare principi, occorre renderli applicabili, cosa che questa Segreteria sta facendo.
 

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