PROTOCOLLO
DI MODIFICA DELLA
“CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA
REPUBBLICA ITALIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN
MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE FRODI
FISCALI”
FIRMATA A ROMA IL 21 MARZO 2002
Con il suddetto Protocollo, le disposizioni della Convenzione, firmata il 21 marzo 2002 e non ancora entrata in vigore, vengono modificate con particolare riferimento all’articolo 26, relativo allo scambio di informazioni, il cui testo viene allineato con quello previsto dal Modello OCSE 2005, rendendolo in tal modo conforme ai più recenti standard internazionali e in linea con le disposizioni analoghe contenute nelle Convenzioni negoziate dal Governo italiano negli ultimi anni.
Il Protocollo apporta inoltre modifiche al 2° comma di ciascuno degli articoli 10 “Dividendi”, 11 “Interessi” e 12 “Canoni”
per quanto riguarda le aliquote massime di tassazione applicabili nello Stato dal quale provengono, che sono ridotte a zero nell’ipotesi in cui l’effettivo beneficiano sia una società diversa da una società di persone che abbia detenuto almeno il 25% del capitale della società che distribuisce i dividendi, o paga gli interessi o i canoni, per un periodo di almeno 12 mesi antecedenti alla delibera di distribuzione dei dividendi o alla data di pagamento degli interessi o dei canoni.
Ovviamente tali disposizioni di miglior favore, analoghe a quelle della “Direttiva madre – figlia” sono legate all’effettiva attuazione dello scambio di informazioni secondo quanto previsto dal nuovo articolo 26, in mancanza del quale è facoltà di ciascuno Stato contraente di sospenderne l’applicazione.
Modifiche vengono anche apportate al Protocollo Aggiuntivo che accompagnava la Convenzione del 21 marzo 2002.
In particolare, in considerazione del combinato disposto dell’Art. 4 e dell’Art. 51 della Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato del 31 marzo 1939, si è convenuto di esaminare le fattispecie applicative dell’ art. 4 della Convenzione, in materia di residenza fiscale, tenuto altresì conto della particolare situazione socio-economica e geografica dei due Paesi.
E’ stato inoltre precisato che le disposizioni del vigente Accordo fra San Marino e la Comunità europea del 7 dicembre 2004 sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in considerazione di quanto stabilito dal suo Art. 12, paragrafo 2, nonché dal paragrafo 4 del relativo Memorandum d’Intesa, non ostano all’ applicazione dell’Art. 26 sullo scambio di informazioni, anche con riferimento ai redditi contemplati nel citato Accordo.
Si è provveduto infine ad apportare alcuni emendamenti formali al testo del punto 5del protocollo 2002, per tener conto della denominazione attuale dell’ Istituto di
Credito Sammarinese, ora Banca Centrale della Repubblica di San Marino, e dell’Istituto Italiano per il commercio Estero (I.C.E.), ora Istituto Nazionale per il
Commercio Estero (I.C.E.).
Il Protocollo infine entrerà in vigore e potrà essere denunciato con le stesse modalità previste per 1’ originaria Convenzione, di cui costituisce parte integrante.
Con l’entrata in vigore della Convenzione diverranno operative anche le disposizioni che sanciscono l’esenzione da imposta in Italia di una quota del reddito lordo dei lavoratori frontalieri italiani, da determinarsi con legge ordinaria, quindi non più lasciata alla discrezione del Governo nella redazione annuale del progetto di legge finanziaria, come avvenuto finora.
Nell’occasione del negoziato da parte sammarinese, al fine di non discriminare sotto il profilo retributivo i lavoratori frontalieri che operano sul territorio dei due Paesi, è stata altresì rappresentata la necessità di rivedere alcune disposizioni dell’Accordo Amministrativo per l’applicazione della Convenzione italo samrnarinese in materia di Sicurezza Sociale, firmato a Roma il 19 maggio 1978.
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ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IN MATERIA DI COLLABORAZIONE FINANZIARIA
L’Accordo dà innanzi tutto atto della collaborazione instaurata fra le Autorità del settore fmanziario dei due Paesi e si inquadra in un ampio contesto normativo e convenzionale vigente, sia a livello bilaterale italo-sammarinese che fra San Marino e la Comunità europea, oggi Unione Europea, tenuto conto di numerose Direttive e Raccomandazioni a livello comunitario e dei principali organismi internazionali operanti in campo finanziario, in materia bancaria, fmanziaria e assicurativa, di individuazione e repressione degli abusi di mercato, di servizi di pagamento nonché in materia di contrasto al riciclaggio di denaro.
Si collega all’Accordo in materia di cooperazione economica firmato a San Marino il 31 marzo 2009 ed in particolare al suo articolo i (Collaborazione in materia fmanziaria) nonché al Protocollo di modifica della Convenzione in materia di doppie imposizioni fiscali del 21 marzo 2002, recentemente defmito fra le autorità dei due Paesi, che entreranno in vigore contemporaneamente.
L’ Accordo di Cooperazione in materia fmanziaria dà atto dell’impegno delle parti per favorire lo sviluppo e l’integrazione dei rispettivi sistemi fmanziari, tutelandone la stabilità, integrità e trasparenza, con l’impegno a prestarsi reciproca assistenza ed effettiva collaborazione per la vigilanza nei settori bancario, fmanziario e assicurativo e nel contrasto del riciclaggio, del fmanziamento del terrorismo e degli abusi di mercato.
Gli Enti creditizi e finanziari sammarinesi potranno inoltre accedere ai sistemi di pagamento del’area dell’euro secondo termini e condizioni determinati dalla Banca d’Italia con il consenso della Banca Centrale Europea.
Relativamente ai settori sopracitati la regolamentazione interna sammarinese ha già subito una profonda trasformazione, in linea con le disposizioni internazionali in materia e già vede un’attiva collaborazione tra gli Enti ed Agenzie dei due Paesi a ciò preposte, in particolare attraverso lo scambio di informazioni, nel rispetto degli standard comunitari ed internazionali.
L’Accordo in questione sancisce l’impegno delle due parti ad una sempre più ampia collaborazione secondo le modalità da defmirsi congiuntamente dalle autorità dei due Paesi di volta in volta interessate.
La collaborazione e lo scambio di informazioni riguarderanno in particolare la vigilanza al fme di tutelare la stabilità, l’integrità e la trasparenza dei sistemi finanziari; la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del fmanziamento del terrorismo, con piena applicazione egli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette; la prevenzione e il contrasto degli abusi di mercato nonché la prevenzione e repressione dei reati finanziari.
A fronte di questa collaborazione e dell’instaurazione di un effettivo ed efficace scambio di informazioni, ed in dipendenza di ciò, è prevista una sempre maggiore integrazione tra i sistemi finanziari dei due Paesi e la semplificazione dell’adempimento di determinati obblighi.
Una Commissione Mista verificherà l’osservanza delle disposizioni dell’Accordo e valuterà la necessità di eventuali suoi aggiornamenti.
L’Accordo, una volta espletate le procedure interne necessarie previste dall’ordinamento di ciascun Paese, nel nostro caso la ratifica consiliare, entrerà in vigore sostituendo la Convenzione italo-sanimarinese in materia di rapporti fmanziari e valutari del 2 maggio 1991 e l’atto aggiuntivo corredato da processo verbale firmato a Roma il 4 marzo 1994, che cesseranno in tale momento di avere efficacia tra i due Paesi.