Upr su decreto delegato 14 maggio 2012 n. 53, retribuzione dirigenti

Upr su decreto delegato 14 maggio 2012 n. 53, retribuzione dirigenti

COMUNICATO STAMPA
Nel corso dell’Ufficio di Presidenza, tenutosi questa mattina, abbiamo appreso della volontà – da parte del segretario di Stato per gli Affari Interni – di voler incontrare le forze politiche per illustrare il decreto delegato 14 maggio 2012 n. 53 disciplinante il trattamento retributivo dei dirigenti e dei direttori di dipartimento.
Nel prendere atto favorevolmente di questa disponibilità relativa ad un passaggio che dovrebbe mettere fine, in base alle tante dichiarazioni rilasciate in questi mesi, alla “giungla delle indennità ad personam” riconosciute nel corso degli anni a numerosi dirigenti sarebbe assolutamente necessario avere contezza di una serie di elementi assolutamente imprescindibili.
Da una prima lettura del Decreto, pur segnalando una serie di novità ampiamente annunciate nel corso del processo di riforma portato avanti dal Governo, emergono, infatti, una serie di punti su cui svolgere alcune considerazioni.
Mediante questo decreto si dovrebbe operare un notevole risparmio sulla spesa corrente relativa al costo del personale.
In tal senso sarebbe opportuno conoscere chiaramente qual è il risparmio effettivo ipotizzato dal governo dopo l’introduzione del decreto delegato e se si è tenuto conto, nell’ipotesi di risparmio prospettato, della mancata opzione dei dirigenti di ruolo al nuovo regime retributivo.
In riferimento al nuovo regime retributivo rimane per noi difficilmente comprensibile il fatto di non vederlo applicato alle posizioni dirigenziali degli appartenenti al Corpo Sanitario, dei membri del comitato esecutivo dell’ISS, della Direzione Generale della Funzione Pubblica e della carriera diplomatica per cui restano in vigore norme speciali di riferimento.
Sarebbe interessante sapere per quale ragione la retribuzione dirigenziale vecchio regime continua a costituire il riferimento per il calcolo delle retribuzioni previste dall’allegato F alla Legge Organica e dalle altre norme speciali applicabili a posizioni diverse da quelle regolate dal presente, sempre che tali norme speciali facciano espresso riferimento alla retribuzione di cui alla Legge 118/1990.
Occorrerebbe capire quali e quante sono le posizioni dirigenziali a cui si applica il nuovo trattamento retributivo e quali e quante sono le retribuzioni dirigenziali che in base al comma 6 dell’articolo 1 e al comma 2 dell’articolo 13 non si applica il nuovo trattamento retributivo.
Per quanto riguarda la retribuzione di posizione, in relazione a quali criteri oggettivi sono state effettuale le associazioni delle Unità Organizzative al relativo parametro ?.
Quale metodo è stato inoltre utilizzato per la definizione dell’importo dei tre parametri della retribuzione di posizione ?.
Corrisponde al vero – ad esempio – che la retribuzione di un dirigente con retribuzione di posizioni del parametro 1 sarà equivalente a quella di un insegnante di ruolo delle scuole medie superiori ?.
L’Unione per la Repubblica ha, in questi mesi, evidenziato che questo passaggio era certamente uno tra i più delicati all’interno del processo di riforma della Pubblica Amministrazione.
Proprio per questo, in ragione della necessità di trovare un equilibrio che possa garantire chiarezza limitando ogni tipo di discrezionalità, riteniamo doveroso partire con il piede giusto. 
Unione Per la Repubblica (UPR) 
San Marino, 17 maggio 2012
 

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