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Accordo di cooperazione e di unione doganalecon l'Unione Europeafirmato il 16 -12-1991, in vigore dal 28-3- 2002 |
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ARTICOLI 1-Oggetto 2-Prodotti soggetti all'accordo 4-Merci fabbricate con prodotti importati 5-Divieto di introduzione nuovi dazi 6-Esenzione dai dazi nell'importazione e nella esportazione fra la Repubblica di San Marino e la Comunità economica europea 9-Abolizione delle restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione 10-Leggi di tutela e libertà di movimento 11-Vincoli sulla restituzione d'imposta 12-Misure eccezionali di salvaguardia 15-Attenzione particolare alle medie e piccole imprese 16-Miglioramento ambientale e inquinamento dell'Adriatico 17-Settore turistico, promozione 18-Cultura, informazione, comunicazione 19-Possibilità di ampliare la cooperazione 20-Divieto di discriminare nel lavoro e nella retribuzione in base alla provenienza 21-Pensioni, rendite di vecchiaia, di decesso, di invalidità e cure sanitarie 22-Cooperazione amministrativa nell'applicazione dei diritti e degli obblighi delle persone 23-Istituzione del Comitato di cooperazione 24-Gestione delle controversie 25-Divieto di discriminazione fra le imprese 26-Durata dell'accordo e verifica dopo cinque anni 28-Sostituzione di eventuali precedenti accordi coi singoli Stati della Comunità 30-Procedura per l'approvazione 31-Allegato all'accordo come parte intergrante 32-Copie dell'accordo nelle varie lingue
Allegato 1: Uffici doganali di cui art.8
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La Comunità economica europea, da un lato, e la REPUBBLICA DI SAN MARINO, dall'altro, DECISI a consolidare e ad ampliare i già stretti vincoli esistenti tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino; CONSIDERANDO che è opportuno rafforzare i vincoli esistenti tra le parti, in particolare nei settori commerciali, sociali eculturali instaurando una cooperazione tra la Repubblica di San Marino e la Comunità economica europea per tutte le questioni di interesse comune; CONSIDERANDO che, data la situazione di San Marino e il suo attuale inserimento nel territorio doganale della Comunità, è necessario creare un'unione doganale tra la Repubblica di San Marino e al Comunità economica europea, CONVENGONO QUANTO SEGUE: |
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Titolo I unione doganale Articolo 6
1. Gli scambi commerciali tra la Comunità e la Repubblica di San Marino vengono effettuati in esenzione da tutti i dazi all'importazione e all'esportazione, comprese le tasse di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3. 2. Onde consentire l'eliminazione al 1o gennaio 1996 delle tasse di effetto equivalente attualmente applicate alle importazioni provenienti dalla Comunità, la Repubblica di San Marino s'impegna, entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo a istituire un'imposta complementare a quella attualmente prevista per le merci importate, riguardante i prodotti nazionali destinati al consumo interno. Questa imposta sarà pienamente applicabile alla data succitata. L'imposta complementare, applicata titolo di compensazione, e calcolata sul valore aggiunto dei prodotti nazionali con aliquote pari a quelle applicate alle merci importate, dello stesso tipo. 3.a) A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità, fatta eccezione per il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, ammette le importazioni provenienti dalla Repubblica di San Marino in esenzione dai dazi all'importazione. b) A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano,nei confronti della Repubblica di San Marino, gli stessi dazi all'importazione applicabili nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985. 4. Nel settore degli scambi di prodotti agricoli tra la Comunità e San Marino, la Repubblica di San Marino s'impegna a riprendere la normativa comunitaria in materia veterinaria, fitosanitaria e di qualità, nella misura necessaria al buon funzionamento del presente accordo.
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