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Istituzione di un registro aeronautico

Regolamento dell’Autorità per l’aviazione civile (C.A.A.) e norme applicative

ARTICOLI

1-Premesse e ambito di applicazione

2-Fonti normative

3-Patrimonio, norme in materia contabile e finanziaria

4-Dotazione organica Organi di gestione

5-Retribuzione

6-Diritti

7-Albo aeronautico

8-Albo degli Aeromobili

9-Albo degli esperti e dei Tecnici

10-Albo dei naviganti

11-Marche

12-Registro degli Aeromobili

13-Iscrizioni, nazionalità e annotazioni

14-Natura e contenuti del titolo

15-Immatricolazione Registrazione

16-Passaggio di proprietà o disponibilità

17-Cancellazione dal registro

18-Norme relative alla importazione

19-Privilegio

20-Ipoteche e pegno

21-Crediti garantiti da cambiali - girata e trasferimento del privilegio

22-Decadenza dal beneficio del termine

23-Iscrizione del privilegio o dei diritti reali di garanzia

24-Rinnovazione, trasferimento, cancellazione totale o parziale dei privilegi o dei diritti reali di garanzia

25-Cancellazione d’ufficio

26-Navigazione aerea

27-Registro dei certificati di navigabilità

28-Certificati di Navigabilità

29-Prescrizioni di navigabilità

30-Parti di aeromobile

31-Tenuta del fascicolo tecnico

32-Quaderno Tecnico di Bordo

33-Produzione

34-Aeromobili adibiti a servizi commerciali

35-Incidenti

36-Spazio Aereo

37-Atti e fatti compiuti a bordo

38-Diritti e contratti

LEGGE 21 giugno  2002 n.73    

capo Vi

incidenti aerei 

sezione I

competenze e poteri 

Articolo 35

(Incidenti)

   

  1. Per "incidente", "inconveniente" e "inconveniente grave" si applicano le definizioni riportate nell’Annesso 13 ICAO "Aircraft Accident and Incident Investigation".
  2. Gli incidenti di lieve entità sono accertati tecnicamente dal Direttore Generale dell’Autorità o da delegati tecnici.
  3. Gli incidenti aerei gravi o riguardanti aeromobili di massa superiore ai 2250 kg. avvenuti sul territorio della Repubblica sono di competenza di un’apposita Commissione costituita da tre esperti nominati dal Segretario di Stato per i trasporti.
  4. Il Direttore Generale della Autorità, o delegati, e i membri della Commissione hanno accesso immediato e completo ai documenti ed ai luoghi, con la collaborazione del servizio di protezione civile.
  5. Resta ferma la competenza della Autorità Giudiziaria per l’accertamento delle responsabilità civili e penali. Compito della Commissione non è l’accertamento delle responsabilità, che spetta all’Autorità giudiziaria.
  6. E’ fatto obbligo a chiunque ne abbia notizia di comunicare alla Autorità o alle autorità di Polizia qualsiasi incidente aereo avvenuto nel territorio dello Stato o il ritrovamento di aeromobili o parti di esso.
  7. Nei casi di incidenti avvenuti al di fuori del territorio dello Stato ad aeromobili immatricolati registrati nella Repubblica di San Marino ovvero ad aeromobili eserciti da soggetti o imprese sammarinesi, si fa riferimento a quanto previsto nel richiamato Annesso 13 ICAO.

 

 

 

 

 

 

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Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale.  Solo  quello pubblicato sul Bollettino Ufficiale  della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico.

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