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Accordo San Marino ed Unione EuropeaBruxelles, 3 dicembre 2004(detto ACCORDO ECOFIN)con MEMORANDUM |
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ARTICOLI 1-Oggetto 2-Definizione di beneficiario effettivo 3-Identità e residenza dei beneficiari effettivi 4-Definizione di agente pagatore 5-Definizione di autorità competente 6-Definizione di pagamento di interessi 8-Ripartizione del gettito fiscale 10-Eliminazione della doppia imposizione fiscale 11-Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili 12-Altre ritenute fiscali – Rapporti con altre disposizioni convenzionali 13-Scambio di informazioni su richiesta 14-Riservatezza 16-Firma, entrata in vigore e denuncia 18-Diritti e regolamento finale 20-Allegati 21-Lingue
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ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEAE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO CHE STABILISCE MISURE EQUIVALENTI A QUELLE DEFINITE NELLA DIRETTIVA 2003/48/CE DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DA RISPARMIO SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DI INTERESSI LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata "Comunità",e LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, in seguito denominata "San Marino", entrambe in seguito denominate la "parte contraente" o le "parti contraenti", HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: |
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ARTICOLO 11 Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili 1. A decorrere dalla data di applicazione del presente accordo e fino a quando almeno uno Stato membro continui anch'esso ad applicare disposizioni analoghe, e fino al 31 dicembre 2010, le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente al 1° marzo 2001, o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorità all'uopo competenti dello Stato di emissione, non sono considerati crediti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera (a) se la loro emissione non viene riaperta il 1° marzo 2002 o dopo tale data. Tuttavia, e fino a quando almeno uno Stato membro continui anch'esso ad applicare disposizioni analoghe a quelle dell’articolo 7 del presente accordo, il presente articolo continua ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2010 relativamente a tali titoli di credito negoziabili: − che prevedono clausole di lordizzazione ("gross-up") e connesso rimborso anticipato, − per i quali l'agente pagatore di cui all'articolo 4 e stabilito a San Marino, e − per i quali detto agente pagatore versa gli interessi o attribuisce il pagamento di interessi direttamente a un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro. Se e quando tutti gli Stati membri cessano di applicare disposizioni analoghe a quelle dell'articolo 7 del presente accordo, le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi unicamente ai titoli di credito negoziabili: − che contengono clausole di lordizzazione ("gross-up") e connesso rimborso anticipato, − per i quali un agente pagatore designato dall'emittente e stabilito a San Marino, e − per i quali detto agente pagatore versa gli interessi o attribuisce il pagamento di interessi direttamente a un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro. Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra, emesso da un governo o da un ente collegato che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo e riconosciuto da un accordo internazionale (enti elencati nell'allegato II del presente accordo), viene effettuata il 1° marzo 2002 o dopo tale data, l'intera emissione di tale titolo, costituita dall'emissione originaria e da ogni emissione successiva, e considerata un credito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera (a). Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra emesso da qualsiasi altro emittente, non contemplato nel quarto comma, viene effettuata il 1° marzo 2002 o dopo tale data, solo i titoli emessi in occasione di tale riapertura si considerano un credito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera (a). 2. Il presente articolo non osta a che San Marino e gli Stati membri continuino ad applicare, conformemente alla loro legislazione nazionale, imposte sui redditi derivanti dai titoli di credito negoziabili di cui al paragrafo 1. |
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