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Accordo San Marino ed Unione EuropeaBruxelles, 3 dicembre 2004(detto ACCORDO ECOFIN)con MEMORANDUM |
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ARTICOLI 1-Oggetto 2-Definizione di beneficiario effettivo 3-Identità e residenza dei beneficiari effettivi 4-Definizione di agente pagatore 5-Definizione di autorità competente 6-Definizione di pagamento di interessi 8-Ripartizione del gettito fiscale 10-Eliminazione della doppia imposizione fiscale 11-Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili 12-Altre ritenute fiscali – Rapporti con altre disposizioni convenzionali 13-Scambio di informazioni su richiesta 14-Riservatezza 16-Firma, entrata in vigore e denuncia 17-Applicazione e sospensione 18-Diritti e regolamento finale 20-Allegati 21-Lingue
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ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEAE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO CHE STABILISCE MISURE EQUIVALENTI A QUELLE DEFINITE NELLA DIRETTIVA 2003/48/CE DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DA RISPARMIO SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DI INTERESSI LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata "Comunità",e LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, in seguito denominata "San Marino", entrambe in seguito denominate la "parte contraente" o le "parti contraenti", HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: |
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ARTICOLO 17 Applicazione e sospensione 1. L'applicazione del presente accordo e subordinata all'adozione e all'attuazione da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri menzionati nella relazione del Consiglio (Affari Economici e Finanziari) al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché rispettivamente da parte degli Stati Uniti d'America, della Confederazione Svizzera, di Andorra, Liechtenstein e Monaco, di misure conformi o equivalenti a quelle contenute nella direttiva o nel presente accordo. 2. Le parti contraenti decidono di comune accordo, almeno sei mesi prima della data di cui all'articolo 16, paragrafo 2, se risulta soddisfatta la condizione stabilita al paragrafo 1 del presente articolo riguardo alle date di applicazione delle misure pertinenti nei paesi terzi e nei territori dipendenti o associati interessati. Qualora le parti contraenti decidano che tale condizione non isulta soddisfatta, esse adottano di comune accordo una nuova data ai fini delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2. 3. L'applicazione del presente accordo puo essere sospesa, in tutto o in parte, da ciascuna delle parti contraenti con effetto immediato mediante notifica all'altra parte qualora la direttiva cessi di essere applicabile, in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, in conformità al diritto comunitario, ovvero qualora uno Stato membro sospenda l'applicazione della propria normativa di recepimento. 4. Ciascuna delle parti contraenti può sospendere l'applicazione del presente accordo mediante notifica all'altra parte qualora uno dei paesi terzi o dei territori di cui al paragrafo 1 cessi successivamente di applicare le misure di cui al medesimo paragrafo. La sospensione dell'applicazione ha effetto non prima di due mesi dopo la data della notifica. L'applicazione del presente accordo riprende quando le misure cessate vengono ripristinate. |
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