|
titolo I
disposizioni generali
capo I
definizioni e aspetti generali
Articolo 13
Ammontare
del capitale sociale
1. L’ammontare del capitale sociale non può essere
inferiore a:
1) €25.500,00 (venticinquemilacinquecento euro) nelle società a
responsabilità limitata;
2) €77.000,00 (settantasettemila euro) nella società per azioni
con azioni nominative;
3) €256.000,00 (duecentocinquantaseimila euro) nelle società
anonime con azioni al portatore.
|